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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19314 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2001-2004. La contribuente contestava, tra l'altro, la tempestività degli avvisi, l'inclusione di determinate superfici, la classificazione dell'attività, l'applicazione della quota variabile in presenza di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, la motivazione degli accertamenti, i coefficienti applicati, l'IVA e le penalità. In Cassazione, A. s.p.a. ha censurato la sentenza della CTR, sostenendo principalmente che il ricorso originario fosse tardivo, che i rifiuti fossero speciali assimilati e che la CTR avesse erroneamente escluso la quota variabile della TIA senza adeguata prova o motivazione; ha inoltre contestato la non applicazione dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla tardività del ricorso: la richiesta di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare per novanta giorni e il verbale di mancato accordo non interrompe tale sospensione prima della sua scadenza. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull'ultrapetizione e ha confermato che la TIA1 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA. Ha invece accolto il motivo relativo alla radicale carenza di motivazione della CTR sulla natura dei rifiuti: l'affermazione secondo cui la contribuente avrebbe dimostrato la produzione di rifiuti speciali era apodittica e non indicava gli elementi probatori utilizzati. I motivi sulla natura assimilata dei rifiuti e sulla documentazione sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12

    La richiesta di accertamento con adesione comporta la sospensione di novanta giorni del termine per proporre ricorso.

    Il verbale di mancato accordo non equivale a rinuncia definitiva all'istanza e non determina la cessazione anticipata della sospensione; il termine riprende secondo la disciplina statale, salvo una specifica e valida disciplina derogatoria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di sessanta giorni deve essere calcolato tenendo conto della sospensione prevista per l'accertamento con adesione.

  • Regolamento del Comune di Capannori sull'accertamento con adesione, artt. 7 e 9

    Se il soggetto gestore non intende o non può applicare l'istituto, dalla notificazione della comunicazione di rigetto riprendono a decorrere i termini per impugnare.

    La previsione regolamentare sulla ripresa immediata dei termini riguarda il formale rigetto dell'istanza, non il successivo verbale di mancato accordo.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 21 e 49

    L'art. 49 disciplina la tariffa di igiene ambientale.

    La corretta applicazione della quota variabile dipende dalla natura dei rifiuti prodotti e dalla loro eventuale assimilazione ai rifiuti urbani; tale accertamento deve essere adeguatamente motivato e provato.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    Una motivazione meramente apparente, che non indichi gli elementi dai quali il giudice ha tratto una conclusione decisiva, determina la nullità della sentenza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    L'IVA colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

    La TIA1 non è il corrispettivo di una prestazione contrattuale, ma un tributo; pertanto non è soggetta a IVA.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    La disposizione riguarda la tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

    La norma, riferita alla TIA2, non modifica retroattivamente la natura tributaria della TIA1 disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997.

Massime di principio

  • Quando viene presentata un'istanza di accertamento con adesione, il termine per impugnare l'atto tributario è sospeso per novanta giorni; il semplice mancato accordo non fa cessare anticipatamente la sospensione, salvo una disposizione normativa espressa.
  • Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando afferma che un fatto è stato dimostrato senza indicare quali documenti o elementi probatori sostengano tale conclusione, soprattutto se il fatto è decisivo per l'esito della controversia.
  • In materia di TIA, l'esclusione o la riduzione della quota variabile per superfici in cui si producono rifiuti speciali richiede un accertamento concreto sulla natura dei rifiuti, sulla loro eventuale assimilazione e sulla documentazione fornita; il giudice non può fondarsi su affermazioni generiche.
  • La TIA1, distinta dalla TIA2, ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di un servizio soggetto a IVA; l'IVA non può quindi essere applicata alla TIA1.
  • L'accoglimento in Cassazione di un vizio di motivazione su un fatto decisivo comporta normalmente la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini il punto con motivazione completa, senza che ciò implichi necessariamente la vittoria definitiva sul merito.

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