Sentenza del 18/07/2019 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Rendita catastale modificata per errore dell'ufficio - Retroattività effetti - Motivazione per relationem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento ICI con cui il Comune richiedeva 30.593,70 euro per omessa dichiarazione e parziale versamento dell'imposta, contestando l'errata interpretazione dei fatti e degli atti e la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992 per carenza di motivazione. La controversia riguardava anche la rendita catastale inizialmente attribuita all'immobile e successivamente rettificata in autotutela dall'Agenzia del Territorio, che l'aveva ridotta per mero errore materiale dell'ufficio.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la rettifica catastale, essendo dovuta a un errore materiale dell'amministrazione e non del contribuente, producesse effetti retroattivi dalla data del 13 dicembre 2001. Ha inoltre considerato legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem mediante rinvio alla visura catastale, dalla quale erano ricavabili la rendita corretta e il valore dell'immobile. La rettifica della rendita ha modificato il calcolo dell'imposta, ma non ha annullato l'accertamento. L'appello della società è stato rigettato, con conferma dell'operato del Comune e compensazione, o comunque assenza, delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992
La società ha dedotto la violazione della norma per carenza dei motivi di diritto.
La censura relativa alla motivazione della sentenza non è stata accolta, poiché il giudice del rinvio ha esaminato la rettifica catastale e le sue conseguenze sull'accertamento.
Art. 63 del D.Lgs. 546/1992
Ricorso in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
La disposizione disciplina la riassunzione del giudizio dopo una cassazione con rinvio.
Art. 97 della Costituzione
L'autotutela viene ricondotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
La rettifica in autotutela è ritenuta coerente con l'obbligo dell'amministrazione di correggere i propri errori.
Art. 5 del D.Lgs. 504/1992
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori alle rendite catastali vigenti.
La rendita catastale costituisce il parametro legale per determinare la base imponibile ICI; una sua rettifica retroattiva incide conseguentemente sul calcolo dell'imposta.
Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 11 del 26 ottobre 2005
La rettifica opera retroattivamente nei casi di errori di inserimento dati o di applicazione di regole tecniche di estimo.
Quando la variazione corregge un mero errore imputabile all'ufficio, la nuova rendita sostituisce quella precedente sin dall'origine dell'errore.
Massime di principio
- Se la rendita catastale viene modificata in autotutela per un mero errore materiale dell'ufficio, e non per una modifica imputabile al contribuente o per una nuova valutazione discrezionale, la rettifica può produrre effetti retroattivi.
- L'accertamento ICI o di altra imposta collegata alla rendita catastale può essere motivato per relationem mediante rinvio alla visura catastale, purché il contribuente possa conoscere agevolmente la rendita, il valore imponibile e i criteri di calcolo.
- La rettifica della rendita non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: normalmente comporta la riliquidazione dell'imposta sulla base del valore catastale corretto.
- La base imponibile delle imposte immobiliari deve essere calcolata utilizzando la rendita catastale vigente per l'anno d'imposizione, tenendo conto degli effetti temporali della rettifica stabiliti dall'ufficio e dalla normativa applicabile.
- La retroattività non è generalizzabile a ogni variazione catastale: occorre distinguere la correzione di un errore originario dalla nuova attribuzione o revisione della rendita, che può avere effetti solo per il futuro.
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