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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Indebita detrazione IVA - Prova della Frode "Carosello".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’accertamento dell’Amministrazione finanziaria è stato ritenuto fondato: la natura cartiera degli operatori interposti e gli ulteriori elementi indiziari dimostravano che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare a una frode IVA. Ne consegue il disconoscimento della detrazione relativa alle fatture soggettivamente inesistenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’indebita detrazione dell’IVA nell’ambito di una frode carosello. Le fatture provenivano da operatori fittizi, privi di effettive strutture organizzative o commerciali, qualificabili come società cartiere. La consapevolezza del contribuente rispetto al meccanismo fraudolento è stata desunta dalla frequenza e dall’entità dei rapporti commerciali, dall’inconsistenza della documentazione relativa agli ordini e al trasporto dei beni e dalle dichiarazioni del personale dipendente. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, di pagamenti tracciabili e dell’assenza di un apparente beneficio economico.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla detrazione dell’imposta

    La detrazione non è riconoscibile quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA, anche se le operazioni risultano formalmente documentate e i pagamenti sono regolari.

  • Principi giurisprudenziali sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulle frodi carosello

    La consapevolezza della frode può essere provata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate da una pluralità di indizi. La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non esclude la partecipazione consapevole alla frode.

Massime di principio

  • In presenza di fatture emesse da società prive di reali strutture operative, l’Amministrazione può qualificare tali soggetti come cartiere e contestare la detrazione IVA.
  • La conoscenza o conoscibilità della frode può essere dimostrata attraverso elementi complessivi quali rapporti commerciali anomali o molto frequenti, volumi d’affari sproporzionati, documentazione di trasporto o ordinazione carente e dichiarazioni dei dipendenti.
  • La contabilità formalmente regolare, la tracciabilità dei pagamenti e l’assenza di un vantaggio economico immediato non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la buona fede del contribuente.
  • Il contribuente deve adottare verifiche ragionevoli sull’effettività e sull’affidabilità commerciale dei propri interlocutori, soprattutto quando ricorrono anomalie documentali o commerciali.
  • Per contestare efficacemente il recupero IVA è necessario dimostrare non solo l’esistenza formale delle fatture e dei pagamenti, ma anche l’effettiva esecuzione delle operazioni e l’assenza di elementi che rendessero riconoscibile la frode.

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