Sentenza del 18/07/2019 n. 625 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. TRIBUTI LOCALI - IMU - Abitazione principale - Esenzione - Omessa dichiarazione ex art. 13 c.12 ter D.L. 201/2011 - Residenza del coniuge in altro Comune - Perdita beneficio - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente locale contestava il riconoscimento dell'esenzione IMU per abitazione principale, ritenendo rilevante il fatto che il coniuge del contribuente avesse la residenza anagrafica in un altro Comune e che non fosse stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011. La questione riguardava quindi se l'omessa dichiarazione comportasse la perdita dell'esenzione e se due coniugi non legalmente separati potessero beneficiare dell'esenzione per abitazioni principali situate in Comuni diversi.
La decisione
L'impugnazione dell'avviso è stata accolta. È stato affermato che nessuna disposizione esclude dall'esenzione IMU due abitazioni appartenenti rispettivamente a coniugi non legalmente separati, quando ciascun coniuge abbia nell'immobile la propria residenza anagrafica e dimora abituale e le abitazioni siano situate in Comuni diversi. L'omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 non determina, in tale situazione, la perdita del beneficio fiscale.
Norme richiamate
Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
Esenzione IMU per l'abitazione principale
La norma consente il riconoscimento dell'esenzione quando l'immobile costituisce abitazione principale, ossia quando il contribuente vi ha residenza anagrafica e dimora abituale. Non esclude automaticamente che due coniugi non legalmente separati possano avere abitazioni principali distinte in Comuni diversi.
Art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
La mancata presentazione della dichiarazione IMU non comporta automaticamente la decadenza dall'esenzione, quando i requisiti sostanziali dell'abitazione principale risultano comunque esistenti e dimostrabili.
Circolare MEF n. 3/DF del 2012
La circolare conferma l'interpretazione secondo cui, in presenza di residenza e dimora abituale effettive in Comuni diversi, entrambi i coniugi possono beneficiare dell'esenzione per le rispettive abitazioni principali.
Massime di principio
- Per stabilire se spetta l'esenzione IMU, occorre verificare soprattutto i requisiti sostanziali di residenza anagrafica e dimora abituale, non soltanto l'adempimento formale della dichiarazione.
- Due coniugi non legalmente separati possono, in determinate condizioni, beneficiare dell'esenzione IMU per due abitazioni principali distinte situate in Comuni diversi.
- L'omessa dichiarazione IMU non determina necessariamente la perdita del beneficio se il contribuente riesce a provare che l'immobile era effettivamente la propria abitazione principale.
- La situazione deve essere valutata concretamente: residenza anagrafica, dimora abituale, ubicazione degli immobili e assenza di separazione legale devono risultare coerenti e documentabili.
- La decisione riguarda l'interpretazione della disciplina applicabile al caso esaminato; eventuali modifiche legislative successive o differenti circostanze di fatto possono portare a una conclusione diversa.
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