Sentenza del 18/07/2019 n. 884 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO - imposta di bollo - atti e accordi volti a modificare le condizioni contenute in sede di divorzio - art. 19, L. n. 74/1987 - esenzione - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 a un atto notarile con cui, in esecuzione di accordi di revisione delle condizioni di divorzio, il padre trasferiva ai figli la proprietà di un immobile e costituiva a favore dell'ex moglie un diritto reale di abitazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'atto fosse stato stipulato molti anni dopo il divorzio, riguardasse un bene estraneo alla comunione legale e costituisse un negozio solo occasionalmente collegato alle vicende matrimoniali, nonché privo dell'esplicita indicazione della sua indispensabilità per la risoluzione della crisi coniugale. Il notaio sosteneva invece che il trasferimento attuasse un preciso impegno assunto nell'ambito della modifica delle condizioni economiche del divorzio, sostituendo l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile con attribuzioni patrimoniali reali a favore dei figli e dell'ex coniuge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che il trasferimento patrimoniale fosse direttamente collegato alla revisione delle condizioni di divorzio e non fosse un atto meramente occasionale rispetto alle vicende coniugali. È stata ritenuta irrilevante sia la circostanza che l'immobile non appartenesse alla comunione legale sia la sua acquisizione da parte del disponente successivamente al divorzio. La Commissione ha inoltre escluso che fosse necessaria l'esplicita dichiarazione della funzionalità e indispensabilità dell'accordo alla risoluzione della crisi coniugale, trattandosi di requisito non previsto dalla legge ma soltanto da una circolare. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 19, legge n. 74/1987
Esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, nonché per i provvedimenti diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni divorzili.
L'esenzione si applica anche agli atti patrimoniali posti in essere per modificare o attuare le condizioni economiche del divorzio, quando presentano un collegamento funzionale concreto con tali condizioni. Non è necessario che l'atto riguardi beni appartenenti alla comunione legale né che contenga una formula espressa sulla sua indispensabilità alla risoluzione della crisi coniugale.
Legge n. 898/1970, artt. 5 e 6
Disposizioni richiamate dall'art. 19 della legge n. 74/1987 in materia di corresponsione o revisione degli assegni divorzili.
Gli accordi patrimoniali che sostituiscono o modificano obblighi economici derivanti dal divorzio possono rientrare nell'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 19.
Cassazione n. 7493/2002
L'esenzione non opera per atti e accordi non finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma soltanto occasionalmente generati dalla separazione.
È necessario un nesso funzionale effettivo tra l'atto patrimoniale e la regolamentazione delle conseguenze della crisi familiare; non basta una semplice coincidenza temporale o una generica origine nella separazione o nel divorzio.
Cassazione n. 860/2014
L'esenzione può applicarsi anche quando i beneficiari delle attribuzioni patrimoniali siano i figli, purché l'atto sia inserito nella regolamentazione dei rapporti economici conseguenti al divorzio.
Art. 15, decreto legislativo n. 546/1992
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto tale condanna ha gravato sull'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 può applicarsi anche ad atti stipulati dopo la sentenza di divorzio, se l'atto attua o modifica obblighi patrimoniali derivanti dagli accordi di divorzio.
- Non è sufficiente che l'atto sia semplicemente collegato, in senso occasionale, alla separazione o al divorzio: occorre dimostrare un nesso funzionale concreto con la definizione o revisione dei rapporti economici tra gli ex coniugi.
- Il trasferimento a favore dei figli può beneficiare dell'esenzione quando costituisce parte della regolamentazione patrimoniale complessiva del divorzio, anche se l'ex coniuge non riceve direttamente la proprietà.
- L'esenzione non richiede necessariamente che il bene trasferito appartenga alla comunione legale; è decisivo il collegamento dell'attribuzione con gli obblighi e gli accordi derivanti dal divorzio.
- L'assenza nell'atto di una formula espressa che qualifichi il trasferimento come funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale non può, da sola, giustificare il diniego dell'esenzione, se tale finalità emerge dal contenuto degli accordi e dalla loro concreta funzione.
- Per sostenere l'esenzione è opportuno documentare chiaramente l'origine dell'obbligo patrimoniale, il collegamento con la revisione delle condizioni di divorzio e l'eventuale sostituzione di obblighi periodici, come l'assegno divorzile, con trasferimenti o diritti reali.
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