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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

TRIBUTI VARI - Bollo auto - Esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria disposta per un debito complessivo inizialmente pari a 115.435,08 euro, deducendo vizi di notifica, difetto di sottoscrizione e motivazione, omessa indicazione del responsabile del procedimento e mancata allegazione degli atti richiamati. Nel merito, ha sostenuto che l'immobile, inserito in un fondo patrimoniale costituito con la moglie, fosse impignorabile perché destinato ai bisogni della famiglia. Equitalia ha contestato tali deduzioni, sostenendo che spettasse al contribuente provare sia la regolare opponibilità del fondo sia l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari.

La decisione

I due ricorsi sono stati riuniti per connessione. È stata confermata la carenza di giurisdizione tributaria relativamente alla cartella riguardante contributi INPS, devoluta al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Quanto agli altri debiti fiscali, la Commissione ha ritenuto che il contribuente non avesse provato che le obbligazioni fossero estranee ai bisogni della famiglia; pertanto, non ha riconosciuto l'impignorabilità dell'immobile conferito nel fondo patrimoniale. L'istanza cautelare e l'appello sono stati rigettati, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 170 del codice civile

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare non solo la costituzione e l'opponibilità del fondo, ma anche che il debito sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni familiari. In mancanza di tale prova, l'azione esecutiva o cautelare sui beni non è esclusa.

  • Art. 47 del D.Lgs. 546/1992

    La sospensione cautelare dell'atto impugnato richiede la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il contribuente deve documentare concretamente il rischio di un danno grave e irreparabile.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    La norma è stata invocata dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e all'indicazione del responsabile del procedimento, ma le relative censure sono state ritenute assorbite dalla decisione sul fondo patrimoniale.

  • Art. 148 del codice di procedura civile

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alla validità della relata di notificazione. La Commissione non ha deciso espressamente la questione, ritenendola assorbita.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    È stato richiamato per contestare le modalità di notificazione dell'atto, ma la relativa eccezione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile

    Il giudice può motivare sinteticamente la decisione senza esaminare singolarmente ogni argomentazione delle parti, quando le questioni non trattate risultano incompatibili con la soluzione adottata.

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni che ne fanno parte.
  • Il debitore che invoca l'art. 170 c.c. deve provare la regolare costituzione e opponibilità del fondo e, soprattutto, che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia.
  • Per i debiti tributari, in assenza di prova dell'estraneità alle esigenze familiari, può essere ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale.
  • La richiesta di sospensione cautelare richiede una prova concreta sia della fondatezza del ricorso sia del danno grave e irreparabile; la sola rilevanza economica del debito o il possesso di un unico immobile non sono necessariamente sufficienti.
  • Le controversie relative a contributi previdenziali INPS appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non a quella tributaria.

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