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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05749/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'irrogazione, da parte del MEF, di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tre direttori pro tempore di una filiale bancaria e della banca, in solido, per omessa segnalazione di operazioni sospette relative a un conto corrente "omnibus" acceso da una società che raccoglieva fondi dei clienti per operazioni di investimento su valuta. L'autorità contestava la confluenza su un unico conto dei versamenti di molti clienti, l'elevato numero di accrediti con causale analoga e l'ingente volume complessivo delle operazioni. Il Tribunale aveva ridotto le sanzioni ritenendo unica la condotta; la Corte d'appello, invece, aveva parzialmente riformato e rideterminato gli importi per i singoli trasgressori, rigettando l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo: l'autonomia dell'accertamento amministrativo rispetto alle indagini penali e la conseguente erroneità del dies a quo per il termine di 90 giorni, che avrebbe dovuto decorrere dalla chiusura delle verifiche amministrative nel luglio 2010 e non dal nulla osta del PM del 26 ottobre 2011. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non si era pronunciata in modo adeguato sulla tardività della contestazione e sulle tempistiche delle indagini amministrative e penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di sanzioni amministrative, il momento dell'accertamento ai fini dell'art. 14 l. n. 689/1981 non coincide con il mero acquisito materiale del fatto, ma con il momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare la violazione; nel caso concreto, l'attività di valutazione si era protratta fino al nulla osta del PM del 26 ottobre 2011, essendovi connessione probatoria tra gli illeciti amministrativi e fatti di rilevanza penale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché non sussisteva omessa pronuncia: la Corte d'appello aveva comunque deciso sull'eccezione di decadenza, e la censura mirava in realtà a contestare l'adeguatezza della motivazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, L. n. 197 del 1991

    Richiamato come base dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette la cui violazione è stata sanzionata.

  • art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007

    Richiamato quale norma che disciplina gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

  • art. 58, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007

    Applicato dal Tribunale per ritenere ontologicamente unica la condotta dei trasgressori e rideterminare le sanzioni.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007

    Applicato dalla Corte d'appello per rideterminare separatamente le sanzioni a carico dei singoli trasgressori e della banca obbligata in solido.

  • art. 14, legge n. 689 del 1981

    Il termine per la notificazione degli estremi della violazione decorre non dal mero reperimento del fatto materiale, ma dal momento in cui l'autorità accertatrice abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare la violazione, tenendo conto anche del tempo necessario per apprezzare la rilevanza penale dei fatti e della connessione probatoria.

  • art. 24 legge n. 689 del 1981

    Richiamato per escludere che nel caso ricorresse una connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo.

  • art. 329 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il segreto istruttorio impedisce la contestazione immediata o la divulgazione non autorizzata di atti coperti da segreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare un'asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio rilevando che il giudice d'appello aveva comunque deciso sull'eccezione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, se manca la contestazione immediata, il dies a quo dell'art. 14 l. n. 689/1981 non coincide con la sola acquisizione materiale del fatto, ma con il momento in cui l'autorità accertatrice abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per stabilire se la violazione sussista.
  • Quando gli accertamenti amministrativi presentano connessione probatoria con fatti di rilievo penale, il differimento della contestazione può essere giustificato dalla necessità di coordinare l'attività amministrativa con quella penale e di non pregiudicare il segreto istruttorio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se il giudice ha comunque deciso sul capo o sull'eccezione, anche implicitamente, mentre la critica sulla sufficienza o completezza della motivazione attiene a un diverso vizio e non all'art. 112 c.p.c.
  • Ai fini della tempestività della contestazione amministrativa, non è decisivo che l'accertamento sia stato formalmente avviato in modo autonomo: ciò che conta è il momento in cui l'organo procedente sia stato posto in grado di valutare compiutamente la violazione e le sue eventuali implicazioni penali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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