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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03832/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza di ingiunzione emessa dalla Regione per ottenere dalla società la restituzione di un contributo pubblico già erogato, correlato all'impegno assunto in convenzione di assumere sette lavoratori disabili, obbligo rimasto inadempiuto. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione della società; poi la Corte di cassazione, con sentenza n. 26270/2023, aveva respinto il ricorso ordinario. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deducendo: (1) errore di fatto per avere la sentenza asseritamente escluso erroneamente la violazione dell'art. 345 c.p.c. da parte della Corte territoriale, poiché il giudice di appello avrebbe considerato questioni nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado dalla Regione; la società sosteneva inoltre che dai documenti emergesse l'impossibilità di assumere i disabili nel termine convenuto per il sequestro penale di beni e macchinari; (2) ulteriore errore di fatto, sempre ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 15 l. n. 68/1999 e all'art. 8 d.P.R. n. 333/2000, assumendo che tali norme prevedessero solo una sanzione e non anche la restituzione del finanziamento. La Regione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi dedotti non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero a censurare valutazioni giuridiche e apprezzamenti già esaminati nel precedente giudizio di legittimità. In particolare, la questione relativa all'asserita violazione dell'art. 345 c.p.c. era già stata affrontata e decisa; quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la questione di diritto era stata comunque trattata nel merito nella precedente sentenza, nel senso che le sanzioni previste dalla disciplina sulle assunzioni dei disabili non incidevano sull'obbligo di restituzione del contributo connesso all'inadempimento dell'impegno convenzionale. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non come errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza sulla pretesa introduzione di motivi nuovi in appello era già stata scrutinata nel precedente giudizio di legittimità e non poteva essere riproposta come errore di fatto revocatorio.

  • art. 15 l. n. 68/1999

    Le sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi di assunzione dei disabili non escludono, nel caso deciso, l'obbligo di restituzione del contributo collegato alla convenzione.

  • art. 8 d.P.R. n. 333/2000

    La disciplina sanzionatoria richiamata non è stata ritenuta incompatibile con la richiesta di restituzione del finanziamento per inadempimento dell'obbligo assunto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediata e oggettiva, risultante in modo incontrovertibile dagli atti; non è configurabile quando la doglianza investe la valutazione giuridica dei fatti o l'apprezzamento delle prove.
  • Non può essere utilizzata la revocazione per rimettere in discussione questioni di diritto o di rito che la Corte di cassazione abbia già esaminato nel precedente giudizio di legittimità.
  • Se la decisione impugnata ha già affrontato e risolto il tema controverso, la denuncia di errore revocatorio è inammissibile perché mira surrettiziamente a ottenere un nuovo giudizio sul merito.
  • L'eventuale previsione di sanzioni amministrative o speciali per l'inadempimento di obblighi assunti in convenzione non esclude, di per sé, l'azione restitutoria correlata al mancato rispetto dell'obbligo che ha giustificato l'erogazione del beneficio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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