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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03831/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'INPS, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL a un assegnista di ricerca il cui rapporto con l'università era cessato il 31 maggio 2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'interessato, e la Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento ritenendo che gli assegnisti di ricerca rientrassero già nella platea dei collaboratori coordinati e continuativi destinatari della tutela, e che la legge n. 81 del 2017 avesse solo valore esplicativo/interpretativo della disciplina previgente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 22/2015, dell'art. 1, comma 310, l. n. 208/2015, in relazione all'art. 7, comma 1, l. n. 81/2017, all'art. 22 l. n. 240/2010 e all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, sostenendo che la DIS-COLL per assegnisti di ricerca sia stata introdotta solo dal 1° luglio 2017 e non sia retroattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la disciplina applicabile agli eventi di disoccupazione del 2016 fosse quella della proroga sperimentale della DIS-COLL per i soli collaboratori coordinati e continuativi, mentre l'estensione agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio è stata introdotta solo dall'art. 7, comma 1, l. n. 81/2017, con efficacia dal 1° luglio 2017. La Corte ha escluso che tale intervento avesse natura di interpretazione autentica o meramente esplicativa della disciplina previgente. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dell'assegnista di ricerca. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    "una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL"

    La DIS-COLL, nella versione originaria, spetta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, per eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo sperimentale previsto dalla norma.

  • art. 15, comma 2, lett. c), d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    La disposizione sulla contribuzione minima non si applica alla disciplina di proroga per il 2016 e, successivamente, non si applica nemmeno agli eventi di disoccupazione dal 1° luglio 2017 per le categorie espressamente menzionate.

  • art. 1, comma 310, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha esteso la tutela DIS-COLL agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016, mantenendo ferma la platea dei soli collaboratori coordinati e continuativi.

  • art. 7, comma 1, l. 22 maggio 2017, n. 81

    Ha introdotto il comma 15-bis nell'art. 15 d.lgs. n. 22/2015, estendendo dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio; si tratta di norma innovativa, non interpretativa.

  • art. 15, comma 15-bis, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    A decorrere dal 1° luglio 2017 riconosce la DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

  • art. 22 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    Richiamato come norma che disciplina la specialità dell'assegno di ricerca, non assimilabile automaticamente alle co.co.co.

  • art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamato per l'iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude una lettura comparativa costituzionalmente orientata che estenda la tutela in assenza di base testuale, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa graduale.

Massime di principio

  • Quando il legislatore estende una prestazione previdenziale a una nuova categoria di beneficiari indicando espressamente una data di decorrenza, la previsione ha natura innovativa e non può essere applicata retroattivamente salvo chiara qualificazione come interpretazione autentica.
  • L'interpretazione autentica presuppone la volontà del legislatore di imporre una delle possibili letture della disciplina precedente con efficacia anche per il passato; la presenza di un discrimine temporale preciso è indice contrario a tale natura.
  • La specialità di un rapporto giuridico, espressamente disciplinato da una norma ad hoc, impedisce di assimilarlo automaticamente ad altre figure contrattuali o parasubordinate in assenza di un chiaro dato normativo.
  • In materia di prestazioni previdenziali, la platea dei beneficiari deve essere individuata in base al dato testuale della legge; non è consentito ampliare la tutela oltre i soggetti espressamente menzionati mediante interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata che contraddica la lettera della norma.
  • L'estensione progressiva di una tutela sociale può essere giustificata da scelte legislative graduali e dalla disponibilità di risorse, senza che ciò integri per sé un contrasto manifesto con l'art. 3 Cost.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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