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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03647/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente sanitario)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca e dalla mancata conferma di un incarico di direzione del dipartimento di prevenzione di un'azienda sanitaria regionale, con conseguente domanda di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti organizzativi adottati e di risarcimento del danno pari all'indennità mensile dell'incarico non più corrisposta sino al pensionamento. In primo grado il tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo non necessaria l'adozione dell'atto aziendale per la nomina del direttore del dipartimento unico; in appello la decisione era stata riformata, valorizzando la necessità dell'atto aziendale e la mancata approvazione definitiva della procedura organizzativa. Con il ricorso per cassazione l'ente sanitario ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 502/1992, sostenendo che, per effetto della legge regionale di riordino del servizio sanitario e della previsione di un'unica azienda sanitaria regionale, la nomina del direttore del dipartimento unico sarebbe stata un atto dovuto, non subordinato alla preventiva adozione e validazione del piano/atto aziendale. La parte resistente ha controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie locali/aziende sanitarie regionali sono disciplinati, nei limiti della legislazione concorrente, mediante atto aziendale di diritto privato, secondo i principi fondamentali del d.lgs. 502/1992 e la disciplina regionale applicabile. Ha inoltre osservato che la disposizione invocata dalla ricorrente sull'organismo unico per la prevenzione era stata abrogata e non era quindi vigente. In base a tali premesse, ha confermato che l'istituzione del dipartimento unico di prevenzione, quale atto di organizzazione aziendale, doveva essere preceduta da un valido atto aziendale; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto la mancanza di un atto aziendale efficace e della validazione commissariale dei provvedimenti organizzativi, sicché il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per censurare la violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione

  • art. 117 Cost.

    la materia dell'organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie è ricondotta alla legislazione concorrente, con competenza regionale nel rispetto dei principi fondamentali statali

  • art. 3 comma 1-bis d.lgs. 502/1992

    "l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato"

    stabilisce che l'organizzazione delle aziende sanitarie è regolata dall'atto aziendale di diritto privato e che esso individua le strutture operative autonome

  • art. 7-bis d.lgs. 502/1992

    è indicato come principio fondamentale per l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo la disciplina regionale

  • art. 7 comma 1 d.lgs. 502/1992

    "La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione"

    la Corte rileva che la disposizione era stata abrogata dal d.lgs. 229/1999 e dunque non era applicabile ai fatti

  • art. 5 legge regionale Molise n. 9/2005

    "La ASREM disciplina l'organizzazione ed il funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato"

    la disciplina regionale conferma che l'organizzazione dell'ASREM passa attraverso l'atto aziendale di diritto privato

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    è richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge

  • art. 1 comma 17 l. 228/2012

    è richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002

  • art. 2 commi 80 e 95 l. 191/2009

    sono richiamati, nel passaggio sui piani di rientro sanitari, come principi vincolanti di coordinamento della finanza pubblica

  • art. 2 commi 88 e 88-bis l. 191/2009

    sono richiamati in relazione ai programmi operativi attuativi e aggiornativi dei piani di rientro

Massime di principio

  • Quando l'organizzazione di un'azienda sanitaria è affidata dalla legge a un atto aziendale di diritto privato, gli atti di istituzione o riorganizzazione di strutture interne devono essere preceduti da un atto aziendale validamente adottato ed efficace.
  • In materia sanitaria, la competenza legislativa è concorrente: le regioni possono disciplinare l'organizzazione del servizio solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
  • Una norma abrogata non può essere invocata per fondare la legittimità o l'illegittimità di un atto amministrativo o organizzativo riferito a fatti successivi alla sua abrogazione.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di validazione o efficacia dell'atto organizzativo presupposto, la censura di violazione di legge non può superare tale accertamento se non attraverso un'adeguata contestazione del relativo apprezzamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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