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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03828/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, proposta da un professionista, di vari estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse per contributi previdenziali, oneri e sanzioni asseritamente dovuti alla Cassa per annualità 2008-2016. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, dichiarando prescritto il credito relativo a una specifica cartella e confermando il resto. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello omesso di considerare documenti decisivi, in particolare lettere di messa in mora, limitandosi all'istanza di rateizzazione del 18 marzo 2015; 2) nullità della sentenza o omesso esame di fatto decisivo per la mancata valutazione dei medesimi atti interruttivi; 3) violazione dell'art. 2944 c.c. per non avere attribuito effetto interruttivo all'istanza di rateizzazione e al pagamento di alcune rate; 4) violazione di norme sulla contribuzione previdenziale e dell'art. 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la prescrizione non fosse neppure iniziata a decorrere per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Il professionista ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: irregolarità e inefficacia del disconoscimento delle sottoscrizioni sui referti di notifica; omessa pronuncia sulla richiesta di verificazione; difetto di prova della notifica di alcune cartelle per mancanza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative; inesistenza di notifiche via PEC provenienti da indirizzi non inseriti negli elenchi pubblici IPA; omessa pronuncia sulla decadenza del potere impositivo e di riscossione; motivazione apparente. In via preliminare, la Corte ha però rilevato che il ricorso originario contro l'estratto di ruolo era inammissibile alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto nel 2021, norma applicabile anche ai processi pendenti e interpretata dalle Sezioni Unite nel senso di escludere l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dai casi tassativi previsti dalla legge, non allegati né provati nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti tutti i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, perché ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'originario ricorso avverso l'estratto di ruolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., dichiarando che la causa non poteva essere proposta e che il processo non poteva proseguire. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come parametro della dedotta omessa valutazione di documenti; la Corte non esamina il motivo perché assorbito dall'inammissibilità originaria dell'azione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come vizio dedotto nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatto decisivo; il motivo resta assorbito.

  • art. 2944 c.c.

    Invocato per sostenere l'effetto interruttivo dell'istanza di rateizzazione e dei pagamenti; il motivo è assorbito.

  • artt. 17 e 19, comma 2, legge 20/10/1982, n. 773

    Richiamati dalla parte ricorrente principale in relazione alla disciplina contributiva; la Corte non entra nel merito.

  • art. 3, commi 9 e 10, legge 08/08/1995, n. 335

    Richiamato dalla parte ricorrente principale a sostegno della decorrenza della prescrizione; motivo assorbito.

  • artt. 9 e 33 regolamento sulla contribuzione

    Richiamati dalla parte ricorrente principale; non esaminati nel merito.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Invocato per sostenere la sospensione della prescrizione; questione assorbita.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di disconoscimento delle sottoscrizioni sui referti di notifica; assorbito.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Richiamati per il disconoscimento e la verificazione delle scritture private/firme sui referti di notifica; la Corte non decide sul punto.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso incidentale sulla motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorso incidentale quale parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602

    La Corte lo considera disposizione che esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dalle ipotesi tassative previste, applicabile anche ai processi pendenti.

  • art. 3-bis, d.l. 21/10/2021, n. 146

    Norma introduttiva dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

  • l. 17/12/2021, n. 215

    Legge di conversione del d.l. 146/2021 richiamata per l'introduzione della disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta e il processo proseguito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il deposito delle memorie.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nelle questioni di costituzionalità già ritenute infondate dalle Sezioni Unite, richiamate dalla Corte.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nelle questioni di costituzionalità già disattese dalla giurisprudenza richiamata.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non nelle ipotesi tassative previste dalla legge; fuori da tali casi, l'azione è inammissibile e il giudizio va definito senza esame del merito.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica l'interesse ad agire contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • Quando il ricorso originario è inammissibile perché proposto contro un atto non autonomamente impugnabile, ogni ulteriore questione di merito o di rito proposta dalle parti resta assorbita.
  • In presenza di inammissibilità dell'azione originaria, la cassazione deve essere pronunciata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta e il processo non poteva proseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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