Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03645/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rideterminazione del fondo di risultato previsto dall'art. 61, comma 2, lett. a), del CCNL Area dirigenza comparto sanità 1994-1997, per il periodo 1996-2012, in conseguenza dell'accorpamento di più aziende sanitarie nella nuova ASL T04. I dirigenti sostenevano che il fondo dovesse essere correttamente ricostruito e reintegrato; la ASL contestava l'esito della sentenza di rinvio che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario e aveva accolto in parte la domanda. In cassazione la ASL ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza e/o violazione del contraddittorio per asserita difformità tra bozza e conclusioni definitive della CTU, con riferimenti all'art. 195 c.p.c., all'art. 24 Cost. e all'art. 360 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione della consulenza tecnica; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.P.R. 384/1990, assumendo che la Corte territoriale avesse ritenuto illegittimo il trasferimento di somme da un fondo all'altro senza adeguata considerazione della sussistenza dei presupposti legittimanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché formulati in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. e non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti esaminato le osservazioni della ASL sulla CTU e le aveva respinte, chiarendo che la variazione tra bozza e relazione finale non costituiva mutamento delle conclusioni ma mera esplicitazione grafica. Ha reputato inammissibile anche il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla mancanza di allegazione e prova delle condizioni legittimanti il trasferimento delle somme tra fondi, profilo di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 2, lett. a), CCNL Area dirigenza comparto sanità 1994-1997

    norma posta a fondamento della domanda di rideterminazione del fondo di risultato per il personale dirigente sanitario.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre una violazione del contraddittorio in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle risultanze della CTU; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per le diverse censure di ricorso; la Corte ha ribadito che non è consentita la mescolanza di motivi eterogenei riferiti a numeri diversi della norma.

  • art. 62 d.P.R. 384/1990

    la Corte d'appello lo ha applicato ritenendo illegittimo il trasferimento di somme tra fondi in assenza di allegazione e prova delle condizioni legittimanti; la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale apprezzamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il presupposto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che mescoli e sovrapponga censure eterogenee, cumulando profili di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi senza distinguere con chiarezza il paradigma dell'art. 360 c.p.c. invocato.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una decisione che invece risulta espressamente adottata e motivata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, quando la censura mira soltanto a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito fonda la propria statuizione sulla mancanza di allegazione e prova dei presupposti di una determinata operazione contabile o giuridica, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La mera difformità tra bozza di CTU e relazione finale non integra di per sé violazione del contraddittorio o lesione del diritto di difesa, se il giudice di merito accerta che si tratta solo di un'esplicitazione grafica delle conclusioni e abbia esaminato le osservazioni della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.