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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03650/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un dirigente sanitario, della revoca ritenuta illegittima del suo incarico di direttore del dipartimento di prevenzione di Isernia e della conseguente cessazione della corresponsione dell'indennità di funzione sino al collocamento in quiescenza. Il giudice di primo grado aveva respinto le domande, ritenendo legittima la nomina del successore perché intervenuta quando il dipartimento unico era già istituito. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la revoca dell'incarico del dirigente fosse stata disposta implicitamente con il provvedimento con cui l'azienda sanitaria aveva conferito a un altro sanitario l'incarico di direttore del dipartimento unico; aveva poi affermato che tale revoca implicita era illegittima perché l'atto aziendale necessario per istituire il dipartimento unico non risultava adottato validamente, mancando la validazione della struttura commissariale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 502/1992, sostenendo che, dopo il riordino regionale che aveva concentrato le precedenti ASL in una azienda unica, l'istituzione del dipartimento di prevenzione e il relativo conferimento dell'incarico di direttore sarebbero stati atti dovuti in mera esecuzione di legge, non subordinati alla preventiva adozione dell'atto aziendale e alla sua validazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che l'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie locali rientrano nella legislazione concorrente, con concorso di fonti statali, regionali e dell'atto aziendale di diritto privato. Ha quindi affermato che i principi fondamentali desumibili dagli artt. 3, comma 1-bis, e 7-bis d.lgs. 502/1992, nonché la legge regionale molisana n. 9/2005, impongono che l'istituzione del dipartimento unico di prevenzione sia preceduta da un atto aziendale valido ed efficace. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 502/1992, poiché tale disposizione era già stata abrogata al momento dei fatti. Poiché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che l'atto aziendale e la validazione commissariale mancavano, la decisione di merito è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 502/1992

    la disposizione, invocata dalla ricorrente, era stata abrogata e quindi non poteva essere violata nel caso concreto

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992

    stabilisce che organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e criteri regionali

  • art. 7-bis d.lgs. n. 502/1992

    prevede che le regioni disciplinino istituzione e organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi degli articoli 7-ter e 7-quater

  • art. 5, legge regionale Molise n. 9/2005

    attribuisce alla ASREM la disciplina dell'organizzazione mediante atto aziendale di diritto privato e prevede che l'atto aziendale definisca l'assetto organizzativo dell'azienda

  • art. 117 Cost.

    la materia dell'organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie è ricondotta alla legislazione concorrente, in quanto inerente alla tutela della salute

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto nel ricorso per cassazione come violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • L'organizzazione e il funzionamento di un'azienda sanitaria, quando incidano sull'assetto dei dipartimenti e degli incarichi dirigenziali, devono essere ricondotti al sistema delle fonti che comprende principi statali, legge regionale e atto aziendale di diritto privato.
  • L'istituzione di un dipartimento di prevenzione non costituisce un atto meramente esecutivo dovuto in automatico, ma un atto organizzativo che richiede la previa adozione di un atto aziendale valido ed efficace, ove l'ordinamento regionale lo preveda.
  • Una censura di violazione di legge non può fondarsi su una disposizione già abrogata al momento dei fatti o della decisione impugnata.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto la mancanza del presupposto organizzativo necessario all'adozione del provvedimento, tale accertamento sorregge la declaratoria di illegittimità dell'atto e rende infondato il motivo che lo qualifichi come atto dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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