Cassazione Civile, Ordinanza n. 03833/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte ricorrente percepiva una pensione diretta, integrata al trattamento minimo fino al 31 maggio 1996, e una pensione di reversibilità sulla quale l'integrazione al minimo era stata spostata dal 1° giugno 1996. Chiedeva la rideterminazione del rateo pensionistico a calcolo, ossia senza l'integrazione al trattamento minimo, invocando l'inclusione degli aumenti da perequazione automatica anche sulla pensione diretta e sostenendo che la disciplina dell'art. 19 della legge n. 153/1990 dovesse condurre a un diverso regime dell'integrazione. Con i motivi di ricorso denunciava: (i) violazione dell'art. 6 della legge n. 683/1983; (ii) omesso esame di un fatto decisivo e erronea interpretazione delle norme sulla decadenza, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato l'eccezione di decadenza sostanziale e processuale. L'INPS resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'omessa pronuncia/decadenza per difetto di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso gli atti e i passaggi processuali necessari a dimostrare la dedotta omissione e a consentire il controllo ex actis. Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983: nel concorso di pensione diretta e pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo spetta una sola volta e, se una delle pensioni è costituita da almeno 781 settimane contributive, l'integrazione va attribuita su quest'ultima pensione. Poiché la controversia non riguardava il superamento dei limiti reddituali, non era pertinente il richiamo al diverso comma 6. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, richiamandosi l'esonero ritenuto dal giudice di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638
"l'integrazione ... spetta una sola volta"; "nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita ... non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione"
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che, in caso di concorso tra pensione diretta e pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo opera una sola volta e, quando una delle prestazioni è maturata con almeno 781 settimane contributive, l'integrazione va applicata proprio su tale pensione.
art. 6, comma 6, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638
La Corte lo ha ritenuto non pertinente al caso, perché disciplina l'ipotesi del superamento dei limiti di reddito, profilo estraneo alla controversia.
art. 19 L. 153/1990
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di rideterminazione della pensione, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva nel rigetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6, L. 21 novembre 1983, n. 683
È il riferimento normativo indicato nel ricorso come oggetto di violazione, ma la Corte ha chiarito che la disciplina rilevante era quella dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983.
Richiamato in via generale dal principio di specificità e autosufficienza del ricorso, in quanto la parte che deduce un vizio processuale deve indicare con precisione i fatti e gli atti su cui fonda la censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di omessa pronuncia o di error in procedendo richiede una deduzione specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente le norme processuali violate, le ragioni della violazione e i passaggi degli atti rilevanti, così da consentire il controllo diretto degli atti di merito.
- Non è sufficiente un generico richiamo ad atti o scritti difensivi dei gradi precedenti per far valere l'omessa pronuncia su un motivo di appello: occorre trascrivere o indicare con precisione le circostanze di merito che avrebbero potuto condurre all'accoglimento della censura.
- In caso di concorso tra pensione diretta e pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta; se una delle pensioni è maturata sulla base di almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, l'integrazione va attribuita su quella prestazione.
- La disciplina del concorso di pensioni e dell'integrazione al minimo va applicata distinguendo l'ipotesi del superamento dei limiti reddituali da quella, autonoma, dell'esistenza di una pensione con almeno 781 settimane contributive; nel secondo caso opera l'eccezione prevista dalla norma senza necessità di verificare il reddito.
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