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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Normativa italiana000G0383Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento attuativo della legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio: individua soggetti iscrivibili, criteri di computo della quota di riserva, esclusioni, sospensioni, compensazioni territoriali, modalità di avviamento e convenzioni. Contiene anche disposizioni transitorie su graduatorie, convenzioni pregresse e autorizzazioni all’esenzione, con efficacia limitata nel tempo per queste ultime.

Regolamento di attuazione del collocamento obbligatorio dei disabili

Regolamento di attuazione del collocamento obbligatorio dei disabili

Il provvedimento detta le regole applicative della legge n. 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie delle persone con disabilità e di altre categorie protette. Disciplina iscrizione negli elenchi, quota di riserva, avviamento al lavoro, convenzioni, sospensioni, compensazioni territoriali, controlli e regime transitorio.

Soggetti iscritti negli elenchi

Possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 che abbiano compiuto 15 anni e non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista per il settore pubblico o privato.

Sono inoltre iscritti, in attesa di una disciplina organica:

  • i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999;
  • i soggetti della legge n. 407/1998 e successive modificazioni, anche senza stato di disoccupazione.

Per coniugi e figli di grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti della legge n. 407/1998, l’iscrizione è ammessa solo in via sostitutiva dell’avente diritto principale. Il diritto permane se il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi senza essere mai stato avviato al lavoro per causa non imputabile.

Gli orfani e i figli dei grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro possono iscriversi se minori al momento della morte del genitore o del riconoscimento della prima categoria; ai fini dell’iscrizione si considerano minori i figli fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore e fino a 26 anni se studenti universitari.

Le iscrizioni nei registri regionali dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti devono essere comunicate al Ministero del lavoro entro 60 giorni per l’aggiornamento degli albi e le certificazioni; per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti la comunicazione è fatta dal Ministero ai servizi di collocamento di residenza entro lo stesso termine.

Obbligo di riserva e computo della quota

L’obbligo di assunzione per datori di lavoro pubblici e privati si calcola sul personale complessivamente occupato, con esclusione preventiva dei lavoratori per i quali l’obbligo non opera nei casi richiamati dalla legge n. 68/1999.

Per i datori privati con 15-35 dipendenti, alla prima nuova assunzione successiva all’entrata in vigore della legge n. 68/1999 sorge l’obbligo di assumere un disabile entro 12 mesi; una seconda nuova assunzione entro lo stesso termine impone l’adempimento contestuale dell’obbligo. Non sono considerate nuove assunzioni quelle per sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto, quelle di lavoratori cessati se sostituiti entro 60 giorni e quelle già effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.

Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo i datori di lavoro di cui sopra devono inviare il prospetto informativo, che vale come richiesta di avviamento.

Per enti e associazioni di arte e cultura e per istituti scolastici religiosi senza scopo di lucro, la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e amministrativo, individuato secondo la contrattazione e la regolamentazione applicabili, dopo verifica della possibilità di collocamento mirato.

Esclusioni dal computo e lavoratori computabili nella quota

Non entrano nella base di computo, oltre ai lavoratori già esclusi dalla disciplina generale, anche:

  • assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • apprendisti;
  • contratti di reinserimento;
  • lavoratori temporanei presso l’impresa utilizzatrice;
  • lavoratori a domicilio;
  • addetti ad attività esclusivamente all’estero, per la durata dell’attività;
  • soggetti dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 nei limiti previsti.

I lavoratori divenuti inabili per infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, sono esclusi dalla base di computo e contano nella quota di riserva, salvo che l’inabilità derivi da violazione datoriale delle norme di sicurezza accertata in giudizio. Tali lavoratori sono anche ascrivibili alla quota di assunzioni con chiamata numerica.

Se non è possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori con mantenimento del trattamento più favorevole, il lavoratore può essere avviato presso altro datore di lavoro con diritto di precedenza e senza graduatoria, previa verifica di compatibilità da parte delle commissioni competenti e del comitato tecnico.

Le stesse regole si applicano anche ai lavoratori divenuti invalidi dopo l’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, se con invalidità superiore al 33%.

Per i datori di lavoro con 15-35 dipendenti che assumono un disabile con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria con contratto part-time, il lavoratore può essere computato come una unità indipendentemente dall’orario.

Per le attività stagionali, il periodo di nove mesi del contratto a tempo determinato si calcola sulle giornate lavorative effettivamente prestate nell’anno solare, anche non continuative. La disciplina sul computo si applica anche agli IPAB.

Sospensione degli obblighi di assunzione

Il datore di lavoro privato che intende fruire della sospensione degli obblighi per i casi previsti dalla legge n. 68/1999 deve presentare comunicazione al servizio provinciale competente, con documentazione idonea e con il provvedimento amministrativo che riconosce la condizione giustificativa.

Se vi sono unità produttive in più province, la pratica è istruita dal servizio competente sulla sede legale, che trasmette d’ufficio la comunicazione agli altri servizi territoriali interessati.

La sospensione dura quanto il trattamento che la giustifica e cessa con il termine dello stesso. Entro 60 giorni dalla cessazione il datore deve presentare richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.

In pendenza del provvedimento che ammette al trattamento, il servizio può concedere una sospensione temporanea non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

La sospensione può riguardare anche i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Compensazioni territoriali

I datori di lavoro privati possono chiedere l’autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione mediante domanda al servizio provinciale competente.

La domanda deve essere motivata in relazione all’organizzazione aziendale e al numero di iscritti negli elenchi in ciascuna provincia. Il servizio decide entro 150 giorni, attivando il raccordo con i servizi provinciali interessati secondo la normativa regionale. Decorso inutilmente il termine senza provvedimento o atti interruttivi, la domanda si intende accolta.

Se la compensazione riguarda unità produttive in regioni diverse, la domanda va presentata al Ministero del lavoro, che acquisisce le informazioni dalle regioni e decide entro lo stesso termine. Il datore allega copia dell’ultimo prospetto informativo. Se le informazioni regionali non pervengono almeno 60 giorni prima della scadenza, il Ministero decide comunque.

Per i datori di lavoro pubblici la compensazione è automatica e limitata alle sedi nello stesso ambito regionale.

Modalità di assunzione obbligatoria e avviamento

I 60 giorni per la richiesta di avviamento decorrono dal giorno successivo a quello in cui sorge l’obbligo di assunzione.

Per i datori di lavoro pubblici, entro tale termine va effettuata la richiesta di avviamento a selezione, previa verifica dei presupposti previsti per il lavoro pubblico. Se l’adempimento avviene tramite convenzione, il termine riguarda la trasmissione della proposta di convenzione.

La disciplina sul termine si applica anche alla fattispecie richiamata dall’articolo 10, comma 5, della legge n. 68/1999.

I datori pubblici possono assumere con chiamata nominativa i disabili solo nell’ambito delle convenzioni; resta ferma la chiamata diretta nominativa per specifiche categorie di superstiti e vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.

Per i datori privati che vogliono assumere disabili psichici con richiesta nominativa è necessaria la convenzione di cui all’articolo 11 della legge n. 68/1999.

Se non è possibile avviare lavoratori con la qualifica richiesta, il servizio convoca il datore privato per individuare soluzioni alternative, verificando la disponibilità di lavoratori con qualifiche simili. Se l’esito è negativo, si stipula una convenzione di inserimento lavorativo con tirocinio formativo. Se il datore non si presenta entro 30 giorni o non si riesce comunque a stipulare la convenzione, il servizio procede all’avviamento sulla base delle schede professionali e delle informazioni disponibili.

Se, esaurite le procedure, l’avviamento non è possibile per causa non imputabile al datore, questi può chiedere l’esonero parziale nei casi previsti dalla legge e dalla normativa attuativa.

Per il settore pubblico, l’obbligo relativo alle categorie protette dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 è assolto mediante procedure concorsuali o, per qualifiche che richiedono solo la scuola dell’obbligo, tramite avviamento a selezione; resta ferma la chiamata diretta nominativa per le categorie speciali previste.

Sistema sanzionatorio e certificazione di ottemperanza

L’attività ispettiva e l’irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro competente, anche su segnalazione del servizio per il collocamento. I servizi per il collocamento trasmettono gli atti al servizio ispettivo per l’avvio della procedura sanzionatoria.

Le sanzioni previste dalla legge n. 68/1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici; non si applicano ai datori di lavoro con 15-35 dipendenti e a quelli con particolari assetti occupazionali se non effettuano nuove assunzioni.

La sanzione per la mancata assunzione delle categorie speciali prevista in via transitoria si applica anche agli obblighi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

La certificazione di ottemperanza è rilasciata dal servizio competente sul territorio della sede legale del datore e, se vi sono scoperture, deve indicare la presentazione del prospetto informativo, l’eventuale richiesta di avviamento o le iniziative in corso di collocamento mirato, nonché le autorizzazioni o richieste di esenzione ove pertinenti.

Graduatorie e criteri di selezione

Fino alla piena operatività della graduatoria prevista dalla legge n. 68/1999 restano valide le graduatorie della precedente disciplina senza distinzione per categorie. Chi era già iscritto conserva la posizione acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la formazione della graduatoria unica degli aventi diritto.

Per i lavoratori già iscritti secondo la vecchia disciplina, il comitato tecnico redige la scheda professionale al momento dell’avviamento, sulla base degli elementi disponibili.

Nella definizione dei punteggi di graduatoria le regioni devono considerare prioritariamente:

  • anzianità di iscrizione;
  • condizione economica;
  • carico familiare;
  • difficoltà di locomozione nel territorio.

Le regioni possono aggiungere ulteriori criteri in base alle esigenze locali.

Per il pubblico impiego i criteri di graduatoria sono quelli della tabella allegata al d.P.R. n. 246/1997, con possibilità per le regioni di introdurre ulteriori elementi su proposta del comitato tecnico.

Convenzioni con datori privati, cooperative sociali e disabili liberi professionisti

Le convenzioni ex articolo 12 della legge n. 68/1999 possono essere richieste dai datori di lavoro privati obbligati, dalle cooperative sociali e dai disabili liberi professionisti, che devono comunicare la disponibilità al servizio competente e documentare idoneità e requisiti.

Il disabile libero professionista deve essere iscritto all’albo da almeno un anno; le cooperative sociali devono essere iscritte all’albo regionale da almeno un anno e svolgere altre attività oltre a quella oggetto della commessa. Il datore privato che stipula la convenzione deve assumere contestualmente il lavoratore disabile a tempo indeterminato per coprire la quota d’obbligo.

La convenzione dura al massimo 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi. Successivamente può esserne stipulata una nuova, anche per lo stesso lavoratore, per un percorso formativo ulteriore, previo parere conforme del comitato tecnico.

Il rapporto di lavoro resta formalmente in capo al datore privato, mentre la cooperativa sociale o il professionista e il lavoratore assumono gli obblighi e i diritti connessi, inclusi gli aspetti assicurativi. Gli esiti del percorso formativo personalizzato devono essere comunicati al datore.

La convenzione disciplina anche le modalità di svolgimento della prestazione e la formazione personalizzata, che può avvenire anche in attività diverse dalla commessa e deve mirare all’acquisizione di professionalità equivalenti e adeguate alle mansioni finali.

Se una parte recede prima della scadenza, il datore privato assume piena responsabilità del rapporto e il lavoratore viene immediatamente immesso in servizio.

Gli schemi di convenzione sono sottoposti all’INPS; le regioni possono stipulare convenzioni-quadro per definire termini e modalità di versamento dei contributi. Il servizio effettua verifiche periodiche sul funzionamento della convenzione.

Disposizioni transitorie

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, i datori di lavoro pubblici e privati possono computare i lavoratori disabili già occupati in base alla precedente disciplina sul collocamento obbligatorio e i lavoratori dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 nei limiti previsti.

Le convenzioni stipulate ai sensi delle leggi previgenti e le autorizzazioni all’esenzione dagli obblighi, concesse come esonero parziale, compensazione territoriale o sospensione temporanea, cessano di efficacia entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, salvo scadenza anteriore naturale.

Entro tale termine il datore di lavoro privato può chiedere la ridefinizione dei contenuti della convenzione o dell’autorizzazione secondo la nuova disciplina; il servizio verifica la coerenza con le finalità del collocamento mirato e la permanenza delle condizioni giustificative. È escluso il cumulo di convenzioni e autorizzazioni fondate su normative diverse.

Disposizioni finali

Il Ministero del lavoro promuove linee programmatiche per la stipula delle convenzioni, previa consultazione delle parti sociali e nell’ambito della Conferenza unificata. Il Ministero svolge inoltre verifiche periodiche sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999 e della normativa di attuazione.

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