Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40814/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato, in rito abbreviato, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 110 c.p. e art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998) per aver trasportato due cittadini extracomunitari privi di titoli di ingresso. Con il ricorso in Cassazione si denunciavano: (1) nullità per violazione dell'art. 503 c.p.p. perché l'interrogatorio era stato condotto dal giudice senza che la difesa potesse formulare proprie domande; (2) vizio di motivazione e erronea valutazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputato credeva che i trasportati avessero titoli di ingresso o che fossero autorizzati, e che l'accusa non aveva onere probatorio assolto; (3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che l'incensuratezza e la condotta di richiesta di interrogatorio dovessero essere valutate favorevolmente e che mancassero elementi ostativi come utilità concreta o sequestri.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'interrogatorio condotto dal giudice nel rito abbreviato 'secco' originato da giudizio direttissimo: non risultava richiesta delle parti di esame incrociato e il verbale dimostrava che la difesa non aveva proposto un esame diverso, sicché non è stata configurata la nullità prevista dall'art. 503 c.p.p. Sul secondo motivo la corte lo ha dichiarato inammissibile perché si trattava di censura volentieri fattuale e valutativa già esaminata con motivazione non manifestamente illogica dalla Corte d'appello; la valutazione di credibilità delle versioni e la sussistenza del dolo eventuale sono rimesse al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se motivate. Sul terzo motivo ha ritenuto ammissibile la motivazione del diniego delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha indicato gli indici di preponderanza ritenuti ostativi e non è tenuto a valutare ogni singolo elemento prospettato dalla difesa. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata: pena di 8 mesi di reclusione e multa di euro 20.000; rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Principio di concorso di persone nel reato: la condotta dell'imputato è stata qualificata in concorso con altri ai fini della responsabilità penale

  • Decreto legislativo n. 286/1998, art. 12, comma 1

    Norma che punisce l'agevolazione dell'ingresso e del soggiorno di cittadini stranieri privi di titolo: la condotta di trasporto di stranieri privi di documenti è stata ritenuta sussumibile in questo articolo

  • Codice di procedura penale, art. 503

    Norma che disciplina nullità relative all'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse nullità perché non era stata impedita alla difesa la possibilità di chiedere l'esame incrociato e il verbale non documentava impedimenti tali da ledere il diritto di difesa

  • Costituzione, art. 24

    Garantisce il diritto alla difesa; la Corte ha valutato che tale diritto non fosse stato leso in modo da configurare nullità formale

  • Costituzione, art. 111

    Garantisce il giusto processo e il contraddittorio; la Corte ha ritenuto osservati i requisiti procedurali nella modalità dell'interrogatorio

  • Codice di procedura penale, art. 421, comma 2

    Richiamato perché il rito abbreviato secco, introdotto dopo giudizio direttissimo, impone che l'interrogatorio segua le regole dell'udienza preliminare

  • Codice di procedura penale, artt. 64 e 65

    Regole formali sull'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato: la Corte ha ritenuto che il giudice abbia correttamente adottato tali forme

  • Codice di procedura penale, artt. 498 e 499

    Norme sull'esame incrociato nelle dichiarazioni rese in udienza; la Corte ha ricordato che l'esame incrociato deve essere richiesto dalle parti e non risultava richiesto

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Regola l'onere e la struttura della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non fosse manifestamente illogica o insufficiente

  • Codice penale, art. 62-bis

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice nel riconoscerle e che il diniego è giustificabile con l'assenza di elementi positivi

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    Richiesta di discussione orale in Cassazione prevista dalla disciplina emergenziale; il P.G. ha presentato requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso

  • Decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, art. 1

    Richiamato per la proroga della disciplina processuale emergenziale; contestualizza la procedura di discussione scritta

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato 'secco' seguito a giudizio direttissimo l'interrogatorio obbedisce alle regole dell'udienza preliminare: l'esame incrociato delle parti non si svolge automaticamente ma solo se richiesto dalle parti; l'assenza di tale richiesta rende legittimo l'interrogatorio diretto dal giudice.
  • Per configurare una nullità rilevante ex art. 503 c.p.p. è necessario dimostrare che vi sia stata un'effettiva impossibilità per la difesa di esercitare i propri diritti (es. formulare domande, controesame); la semplice conduzione dell'interrogatorio dal giudice non è di per sé sufficiente.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove e dei testimoni se la motivazione di merito appare logicamente coerente; il sindacato è possibile solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
  • L'onere della prova spetta all'accusa anche nell'abbreviato; tuttavia la valutazione circa l'esistenza del dolo o del dolo eventuale e la coerenza delle versioni compete al giudice di merito e le scelte argomentative su credibilità sono difficilmente rimovibili in Cassazione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito: non è obbligatorio esaminare ogni singolo elemento prospettato dalla difesa, è sufficiente che il giudice indichi i principali indici ostativi e motivi il giudizio di disvalore della personalità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.