Cassazione Penale, Sentenza n. 40814/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato, in rito abbreviato, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 110 c.p. e art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998) per aver trasportato due cittadini extracomunitari privi di titoli di ingresso. Con il ricorso in Cassazione si denunciavano: (1) nullità per violazione dell'art. 503 c.p.p. perché l'interrogatorio era stato condotto dal giudice senza che la difesa potesse formulare proprie domande; (2) vizio di motivazione e erronea valutazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputato credeva che i trasportati avessero titoli di ingresso o che fossero autorizzati, e che l'accusa non aveva onere probatorio assolto; (3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che l'incensuratezza e la condotta di richiesta di interrogatorio dovessero essere valutate favorevolmente e che mancassero elementi ostativi come utilità concreta o sequestri.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'interrogatorio condotto dal giudice nel rito abbreviato 'secco' originato da giudizio direttissimo: non risultava richiesta delle parti di esame incrociato e il verbale dimostrava che la difesa non aveva proposto un esame diverso, sicché non è stata configurata la nullità prevista dall'art. 503 c.p.p. Sul secondo motivo la corte lo ha dichiarato inammissibile perché si trattava di censura volentieri fattuale e valutativa già esaminata con motivazione non manifestamente illogica dalla Corte d'appello; la valutazione di credibilità delle versioni e la sussistenza del dolo eventuale sono rimesse al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se motivate. Sul terzo motivo ha ritenuto ammissibile la motivazione del diniego delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha indicato gli indici di preponderanza ritenuti ostativi e non è tenuto a valutare ogni singolo elemento prospettato dalla difesa. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata: pena di 8 mesi di reclusione e multa di euro 20.000; rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Principio di concorso di persone nel reato: la condotta dell'imputato è stata qualificata in concorso con altri ai fini della responsabilità penale
Decreto legislativo n. 286/1998, art. 12, comma 1
Norma che punisce l'agevolazione dell'ingresso e del soggiorno di cittadini stranieri privi di titolo: la condotta di trasporto di stranieri privi di documenti è stata ritenuta sussumibile in questo articolo
Codice di procedura penale, art. 503
Norma che disciplina nullità relative all'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse nullità perché non era stata impedita alla difesa la possibilità di chiedere l'esame incrociato e il verbale non documentava impedimenti tali da ledere il diritto di difesa
Costituzione, art. 24
Garantisce il diritto alla difesa; la Corte ha valutato che tale diritto non fosse stato leso in modo da configurare nullità formale
Costituzione, art. 111
Garantisce il giusto processo e il contraddittorio; la Corte ha ritenuto osservati i requisiti procedurali nella modalità dell'interrogatorio
Codice di procedura penale, art. 421, comma 2
Richiamato perché il rito abbreviato secco, introdotto dopo giudizio direttissimo, impone che l'interrogatorio segua le regole dell'udienza preliminare
Codice di procedura penale, artt. 64 e 65
Regole formali sull'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato: la Corte ha ritenuto che il giudice abbia correttamente adottato tali forme
Codice di procedura penale, artt. 498 e 499
Norme sull'esame incrociato nelle dichiarazioni rese in udienza; la Corte ha ricordato che l'esame incrociato deve essere richiesto dalle parti e non risultava richiesto
Codice di procedura penale, art. 192
Regola l'onere e la struttura della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non fosse manifestamente illogica o insufficiente
Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice nel riconoscerle e che il diniego è giustificabile con l'assenza di elementi positivi
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
Richiesta di discussione orale in Cassazione prevista dalla disciplina emergenziale; il P.G. ha presentato requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, art. 1
Richiamato per la proroga della disciplina processuale emergenziale; contestualizza la procedura di discussione scritta
Massime di principio
- Nel rito abbreviato 'secco' seguito a giudizio direttissimo l'interrogatorio obbedisce alle regole dell'udienza preliminare: l'esame incrociato delle parti non si svolge automaticamente ma solo se richiesto dalle parti; l'assenza di tale richiesta rende legittimo l'interrogatorio diretto dal giudice.
- Per configurare una nullità rilevante ex art. 503 c.p.p. è necessario dimostrare che vi sia stata un'effettiva impossibilità per la difesa di esercitare i propri diritti (es. formulare domande, controesame); la semplice conduzione dell'interrogatorio dal giudice non è di per sé sufficiente.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle prove e dei testimoni se la motivazione di merito appare logicamente coerente; il sindacato è possibile solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
- L'onere della prova spetta all'accusa anche nell'abbreviato; tuttavia la valutazione circa l'esistenza del dolo o del dolo eventuale e la coerenza delle versioni compete al giudice di merito e le scelte argomentative su credibilità sono difficilmente rimovibili in Cassazione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito: non è obbligatorio esaminare ogni singolo elemento prospettato dalla difesa, è sufficiente che il giudice indichi i principali indici ostativi e motivi il giudizio di disvalore della personalità.
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