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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40584/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di rinvio emessa dalla Corte d'appello di Venezia (a seguito di annullamento parziale della Cassazione) per vizio di motivazione nella determinazione della pena. Lamentele principali: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al dubbio se la pena avesse indebitamente incluso anche l'annualità 2009, per la quale il ricorrente era stato assolto in primo grado; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, invocando l'art. 597, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, aveva chiarito che la pena confermata si riferiva esclusivamente alle violazioni commesse negli anni 2007 e 2008 e che l'espressione "riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione" era un mero errore materiale non coerente con le premesse, nelle quali era invece indicato un unico reato permanente relativo alle annualità 2007-2008. Pertanto non sussisteva la violazione dedotta dell'art. 597, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 10

    La condanna dell'imputato riguarda il reato previsto da tale norma, con responsabilità accertata per le annualità 2007 e 2008; la sentenza di merito ha escluso che la pena comprendesse l'annualità 2009.

  • codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione nell'ambito della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse chiarito adeguatamente la riferibilità della pena alle sole annualità residue, escludendo la violazione censurata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'irrogazione della pecunia alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 2247/21 (22/09/2020)

    Pronuncia di annullamento parziale (con rinvio) che aveva limitato la censura al trattamento sanzionatorio, rilevando un difetto di motivazione in ordine alla possibile inclusione dell'annualità 2009 nella pena; la sentenza di rinvio doveva chiarire tale questione.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione, il giudice di rinvio deve esprimersi chiaramente sui criteri e sul calcolo della pena, specificando esattamente le annualità o gli episodi a cui la sanzione si riferisce.
  • Un errore materiale o di forma (es. l'uso di una locuzione incongruente come "riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione") può essere corretto se la motivazione e le premesse mostrano inequivocabilmente l'intento del giudice e la riferibilità della pena; tale correzione non invalida la decisione se la sostanza è coerente.
  • La deduzione di violazioni di norme processuali (es. art. 597 c.p.p.) deve essere fondata su un effettivo difetto di motivazione o su un errore giuridico nella quantificazione della pena; se il giudice chiarisce il conteggio e la sua motivazione, il gravame tende a risultare infondato.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è fondamentale verificare la reale novità o fondatezza dei motivi prima di ricorrere.
  • In caso di assoluzione per singole annualità, è necessario che le sentenze indichino esplicitamente se e come tali assoluzioni incidano sul cumulo o sulla continuazione ai fini della misura della pena.

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