Cassazione Penale, Sentenza n. 40594/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina (16/10/2020) che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 116, comma 15, D.Lvo 285/92 (fatto commesso in Messina il 11/09/2017). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta avesse capacità offensiva minima o nulla e che la Corte territoriale avesse dichiarato apoditticamente l'abitualità della condotta nonostante la presenza di una sola precedente condanna del 23/02/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile, ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo quinquennale ai sensi dell'art. 157 e 161 c.p. spirato il 11/09/2022, senza risultanze di cause di sospensione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha escluso la possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., perché dagli atti non emergeva con certezza l'insussistenza del fatto-reato; pertanto è stata disposta l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
D.Lvo 285/1992 art. 116 comma 15
Norma che disciplina l'illecito contestato (articolato del Codice della Strada) e indicata come norma materiale del reato commesso l'11/09/2017
Codice Penale art. 131-bis
Si riferisce alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o altre ipotesi di non punibilità: il ricorrente deduceva che tale causa dovesse essere riconosciuta, mentre le Corti avevano escluso la sua applicazione ritenendo l'abitualità della condotta
Codice di Procedura Penale art. 129
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato sopravvenute e prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito solo se l'insussistenza del fatto sia evidente dagli atti; qui la Corte ha rilevato d'ufficio la causa estintiva (prescrizione) ma non ha potuto pronunciare assoluzione di merito perché non risultava manifestamente l'insussistenza del fatto
Codice Penale artt. 157 e 161
Utilizzati per il calcolo del termine di prescrizione: la Corte ha ritenuto che, secondo il combinato disposto di tali articoli, il termine massimo quinquennale sia spirato il 11/09/2022 e non siano emerse cause di sospensione
Massime di principio
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio e decidere in base a cause di estinzione sopravvenute (es. prescrizione) anche se tali cause sono maturate dopo la sentenza impugnata; se il reato è estinto la sentenza può essere annullata senza rinvio.
- Per ottenere un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario che dagli atti emerga con chiarezza e in modo incontrovertibile l'insussistenza del fatto; semplici dubbi o questioni di merito non consentono l'assoluzione in sede di legittimità.
- La statuizione sull'abitualità della condotta (che può incidere sull'applicabilità di cause di non punibilità come l'art. 131-bis) richiede motivazione puntuale: non può basarsi in modo apodittico sulla sola recidiva o su una singola precedente condanna senza indicare elementi che dimostrino una ripetizione stabile e una continuità del comportamento criminoso.
- Il calcolo della prescrizione va fatto con riferimento alle norme del codice penale (artt. 157 e 161 c.p.) e presuppone che in atti siano documentate eventuali cause di sospensione o interruzione; in mancanza, la prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
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