Cassazione Penale, Sentenza n. 40587/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione con due motivi principali: (1) intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo stradale (art. 589 c.p.) prima della pronuncia della sentenza della Corte d'appello, calcolando la prescrizione con riferimento al massimo edittale e alle sospensioni verificatesi in primo grado; (2) vizio di legge nel trattamento sanzionatorio: contestazione dell'avvio del primo giudice da una pena pari alla metà del massimo edittale (sostenendo che la pena base fosse di mesi 6) e incoerenza tra la determinazione della pena e il riconoscimento di una responsabilità concorrente della persona offesa pari al 60%.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: alla data del fatto (22/12/2007) e in base alla disciplina dell'art. 157 c.p. (legge 251/2005) con applicazione del raddoppio per il reato di cui all'art. 589, il termine di prescrizione utile era ordinariamente di 12 anni (con termine massimo 15 anni), quindi non era decorso alla data della sentenza d'appello del 9/6/2021. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: il giudice ha adeguatamente valutato la gravità del fatto, il grado di colpa e l'assenza di circostanze che avrebbero giustificato una diminuzione della pena, nonché ha tenuto conto del concorso di colpa ai fini della determinazione della pena in conformità all'art. 133 c.p. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)
Il reato contestato è omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale; alla data del fatto la forbice sanzionatoria era da mesi 6 a anni 5, rilevante per il calcolo della prescrizione e per la determinazione della pena.
art. 157 cod. pen. (prescrizione) e legge 251/2005 (ex Cirielli)
La Corte ha richiamato la nuova disciplina che fissa la prescrizione in relazione al massimo edittale e introduce, per taluni reati (tra cui l'art. 589), il raddoppio dei termini: il reato in esame è soggetto al termine ordinario di 12 anni e al termine massimo di 15 anni, per cui alla data della sentenza d'appello la prescrizione non era maturata.
D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, artt. 140, 143, 146 (Codice della Strada)
Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale indicate nelle sentenze di merito (cambio di corsia, limiti di velocità, ecc.) hanno costituito la causa aggravante della fattispecie e sono state ritenute rilevanti ai fini della colpa aggravata.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte ha richiamato il principio per cui l'applicazione di una pena base pari o superiore alla metà o al massimo edittale richiede motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi; ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata (gravità, grado di colpa, assenza di elementi mitiganti) e ha inoltre considerato il concorso di colpa della vittima nella quantificazione della pena.
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione si deve fare riferimento al massimo edittale e alle disposizioni di art. 157 c.p.; per reati soggetti a raddoppio (come l'art. 589 sanzionato con violazioni stradali) i termini possono risultare molto più ampi e la prescrizione non è automatica prima di tale termine.
- La modifica normativa (legge 251/2005) e le successive modifiche devono essere verificate temporalmente rispetto alla data del fatto per determinare il termine di prescrizione applicabile.
- L'applicazione di una pena di entità pari o superiore alla metà o al massimo dell'edittale richiede una motivazione specifica, che deve documentare la gravità del fatto e i criteri soggettivi/oggettivi previsti dall'art. 133 c.p.; la mera affermazione non è sufficiente, ma la gravità del danno (es. morte) e l'assenza di elementi mitiganti possono giustificare una pena non mitigata.
- Il concorso di colpa della vittima rileva non solo per la quantificazione del risarcimento civile ma può essere considerato anche nella determinazione della pena, senza che il mero riconoscimento di responsabilità concorrente imponga automaticamente una decurtazione notevole della pena.
- In impugnazioni per prescrizione occorre considerare tutte le possibili cause di sospensione/interruzione e le modifiche legislative intervenute nel frattempo; un calcolo semplificato rischia di essere erroneo.
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