Cassazione Penale, Sentenza n. 40593/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 13/09/2021 che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarato la responsabilità penale di Lo Presti per il reato di cui all'art.186 cod. strada, comma 2 lett. c) con l'aggravante di cui al comma 2-bis (fatto del 24/04/2018), rideterminando la pena in 9 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omesso avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. relativamente agli accertamenti alcolemici eseguiti in ambito ospedaliero; (2) violazione di legge con riferimento all'art.192 c.p.p. in relazione alla valutazione del quadro indiziario e all'ipotesi che il tasso alcolemico potesse essere conseguenza di somministrazione di farmaci in ospedale; (3) vizio di motivazione per mancanza di certezza fattuale sullo stato di ebbrezza al momento della guida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero in larga misura questioni di fatto già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale, con conseguente vizio di aspecificità del ricorso. Sul primo motivo la Cassazione ha confermato che la Corte di appello ha fatto una ricostruzione insindacabile in sede di legittimità: l'imputato giunse in ospedale in stato di incoscienza e in rianimazione, pertanto l'avviso ex art.114 non poteva essere reso e gli esami furono richiesti in via urgente per finalità terapeutiche dai sanitari (la richiesta della Polizia giudiziaria intervenne successivamente). Inoltre la nullità eventuale per omesso avviso è di natura intermedia e, se non tempestivamente dedotta o se sussistono cause di sanatoria (es. richiesta del rito abbreviato), può non determinare l'annullamento. Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate e generiche le censure sulla valutazione dello stato di ebbrezza: il dato di laboratorio (tasso alcolemico 1,74 g/l) unitamente alle circostanze di fatto (elevata velocità in centro, reazione ritardata, perdita di controllo del motociclo, dinamica dell'incidente) costituiscono un quadro probatorio coerente e sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Codice della strada, art. 186, comma 2 lett. c)
Norma applicata per la contestazione della guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base del tasso alcolemico e delle circostanze di fatto
Codice della strada, art. 186, comma 2-bis
Aggravante contestata e ritenuta applicabile dalla Corte d'appello in relazione alle modalità e conseguenze del sinistro
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, art. 114
L'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore prima di accertamenti medici presuppone la 'presenza' consapevole dell'indagato; non è applicabile quando il soggetto è in stato di incoscienza e gli esami sono eseguiti per finalità terapeutiche; l'omesso avviso è una nullità di natura intermedia suscettibile di sanatoria
Codice di procedura penale, art. 192
Le censure relative alla valutazione del quadro indiziario e alla congruità delle conclusioni probatorie sono state ritenute questioni di fatto non sindacabili in cassazione se prive di specifica doglianza di diritto
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, artt. 180, 182 comma 2 e 183
Richiamate in relazione alle nullità: l'invocata nullità derivante dall'omesso avviso può essere dedotta tempestivamente fino alla deliberazione della sentenza di primo grado ma può essere sanata (ad es. con la richiesta del rito abbreviato)
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in sede di statuizioni richieste dal Pubblico Ministero in caso di inammissibilità del ricorso, con riferimento alle conseguenze economiche a carico del ricorrente
Massime di principio
- Quando gli accertamenti ematici o tossicologici sono eseguiti in ospedale a fini terapeutici su un paziente incosciente, l'obbligo di avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. può non essere applicabile e non determina automaticamente la nullità degli esami
- La nullità per omesso avviso prima di prelievi in struttura sanitaria è di natura intermedia e va tempestivamente dedotta; può essere sanata da specifiche scelte processuali (es. rito abbreviato) o risultare non operante se l'avviso era materialmente impossibile
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie di fatto: contestazioni generiche o speculative sulla valutazione del quadro indiziario o sull'influenza di farmaci richiedono elementi probatori concreti e specifici per rilevare una violazione di legge
- Ipotesi alternative (ad es. somministrazione di farmaci che avrebbero alterato il tasso alcolemico) devono essere documentate con prove o perizie già in sede di merito; in cassazione non sono ammesse deduzioni meramente ipotetiche
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi direttamente e specificamente con la motivazione della corte territoriale; la mancata confutazione puntuale della motivazione comporta il vizio di aspecificità e rende il ricorso inammissibile
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