Cassazione Civile, Ordinanza n. 33654/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata e dei pagamenti effettuati, rilevando che la controversia era pendente in Cassazione, che l'Agenzia delle entrate era risultata soccombente in un grado di merito e che non risultava alcun diniego della definizione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto i ricorsi della contribuente contro due avvisi di accertamento relativi a IVA 2007 e IRES 2006. Il ricorso era articolato in sette motivi, ma nel corso del giudizio la società ha depositato memoria dichiarando di avere presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022, producendo la documentazione delle domande e dei versamenti effettuati pari al 20% del valore della controversia; ha inoltre evidenziato che non era stato notificato alcun diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
Le controversie tributarie pendenti in Cassazione, con soccombenza dell'Agenzia in uno dei gradi di merito e valore non superiore a 50.000 euro, sono definibili a domanda con decreto ex art. 391 c.p.c. previo pagamento del 20% del valore della controversia.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il termine previsto e con il pagamento degli importi dovuti.
L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro trenta giorni ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
È richiamato come modello procedimentale per l'adozione del decreto di definizione della controversia.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
art. 16, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289
È richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia.
Massime di principio
- La pendenza di una controversia tributaria in Cassazione può essere definita in via agevolata quando ricorrono i presupposti normativi di valore e di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in almeno un grado di merito, unitamente al pagamento della percentuale dovuta sul valore della lite.
- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi richiesti; in mancanza di un diniego tempestivamente notificato dall'Ufficio, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- Quando la legge prevede che il diniego della definizione sia impugnabile, il controllo della Corte in questa sede si limita alla verifica della sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della definizione, non al merito delle originarie questioni di imposta.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
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