Cassazione Civile, Ordinanza n. 31302/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA nei confronti di una società di completamento edifici e dei soci, sulla base di un pvc che aveva ricostruito ricavi e valore della produzione per l'anno 2006 mediante dati del collegio costruttori, della CCIAA e documentazione extracontabile, rilevando fatture emesse ma non registrate o non contabilizzate. I giudici di merito avevano annullato gli atti ritenendo illegittimo l'accertamento induttivo perché non preceduto da una formale verifica di inattendibilità delle scritture contabili e avevano escluso la violazione del principio di competenza dei costi in relazione a lavori pluriennali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l'accertamento induttivo è ammissibile anche senza una preventiva dichiarazione di inattendibilità delle scritture nel pvc; (2) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, deducendo che la decisione d'appello aveva erroneamente escluso la violazione del principio di competenza nell'imputazione dei costi per lavori pluriennali.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha affermato che, nell'accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio non è vincolato a una preventiva e formale dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili contenuta nel pvc o altrove, potendo fondare l'accertamento su elementi probatori e presunzioni anche non assistite dai requisiti ordinari. Ha inoltre ribadito che la violazione del principio di competenza nell'imputazione temporale dei costi rende inattendibile la contabilità e non consente al contribuente di scegliere liberamente l'esercizio di deduzione, salvo la diversa ipotesi in cui il costo non sia ancora certo o obiettivamente determinabile nel periodo di competenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame e regolazione delle spese, anche sui motivi di appello riproposti dalla parte privata.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'accertamento induttivo/analitico-induttivo è ammesso sulla base di elementi e presunzioni anche senza una preventiva formale dichiarazione di inattendibilità delle scritture nel pvc.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
in materia IVA l'accertamento induttivo può fondarsi anche su altri documenti, altre scritture contabili, dati e notizie raccolti legittimamente, pur in presenza di contabilità formalmente regolare.
il contribuente sopporta l'onere di fornire la prova contraria rispetto agli elementi posti a base dell'accertamento e, in tema di costi, dei fatti riduttivi della pretesa tributaria.
le presunzioni possono sostenere l'accertamento tributario, anche in forma non grave, precisa e concordante secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le regole di imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, salvo che nel periodo di competenza il costo non sia ancora certo o obiettivamente determinabile.
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
il principio di competenza, richiamato dalla giurisprudenza citata, non consente al contribuente di differire liberamente la deduzione del costo in un esercizio diverso da quello stabilito dalla legge.
art. 53 Cost.
un'appostazione libera e discrezionale dei costi in esercizi diversi altererebbe l'imponibile e contrasterebbe con il principio di capacità contributiva.
il recupero dell'eccedenza d'imposta eventualmente pagata per effetto della corretta imputazione dei costi è azionabile nei limiti della prescrizione, dal formarsi del giudicato sul recupero.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa l'accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente fondato anche su contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile, senza che sia necessaria una preventiva formale dichiarazione di inattendibilità nel pvc.
- In materia IVA, l'Ufficio può utilizzare dati, documenti e notizie extracontabili per procedere a ricostruzione induttiva del volume d'affari anche quando la contabilità appaia regolare in forma.
- Quando il contribuente non imputi correttamente i componenti di reddito all'esercizio di competenza, ciò può giustificare l'accertamento induttivo e rende inattendibile la contabilità ai fini fiscali.
- I costi sono deducibili solo nell'esercizio di competenza fissato dalla legge; il contribuente non può scegliere liberamente il periodo di imputazione per ragioni di convenienza, salvo i casi in cui il costo non sia ancora certo o obiettivamente determinabile.
- I fatti che riducono l'imponibile costituiscono fatti impeditivi o estintivi della pretesa tributaria e devono essere provati dal contribuente.
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