Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21600/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta dal contribuente davanti al giudice tributario, di un estratto di ruolo esattoriale relativo all’iscrizione di una cartella di pagamento. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso principale contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva deciso sul gravame; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso incidentale. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio e in via preliminare che l’oggetto dell’impugnazione era l’estratto di ruolo, atto interno dell’Amministrazione finanziaria non autonomamente impugnabile. Ha quindi ritenuto che i vizi potessero essere fatti valere solo con l’impugnazione dell’atto impositivo trasfuso, cioè la cartella di pagamento, e che l’impugnazione diretta del ruolo/estratto fosse ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021. Poiché non risultava dimostrato, né nei gradi di merito né in Cassazione, uno specifico interesse ad agire nei casi previsti dalla norma, la Corte ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto la questione preliminare di inammissibilità, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 382 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente proposto avverso l’estratto di ruolo. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti. Il ricorso incidentale dell’Agenzia non è stato esaminato nel merito, essendo assorbito dall’inammissibilità originaria dell’azione.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L’estratto di ruolo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario; i suoi vizi possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’atto impositivo vero e proprio, in particolare la cartella di pagamento.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza di specifici pregiudizi tipizzati dalla norma, idonei a concretizzare l’interesse ad agire.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021

    La disposizione ha introdotto la disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, e si applica anche ai processi pendenti, incidendo sulla pronuncia.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    Richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio diretto idoneo a fondare l’impugnazione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    Richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione a procedure di appalto, integrando il pregiudizio rilevante ai fini dell’impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicato come strumento per il deposito documentale in Cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale riferite alla disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, sono state richiamate come già ritenute manifestamente infondate/inammissibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel contesto delle questioni di costituzionalità già ritenute non fondate.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel contesto delle questioni di costituzionalità già ritenute non fondate.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è un atto interno dell’agente della riscossione e non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela va esercitata contro l’atto impositivo tipico da cui il ruolo deriva, ossia la cartella di pagamento.
  • Nel processo tributario l’interesse ad agire è condizione dell’azione e può essere selezionato anche da una norma sopravvenuta che tipizzi i casi in cui l’invalida notificazione della cartella produce un pregiudizio immediato.
  • L’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il contribuente dimostra uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di una condizione dell’azione, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare l’inammissibilità dell’originario ricorso.
  • In Cassazione la prova dello specifico interesse ad agire nei processi pendenti deve essere fornita con gli strumenti processuali utilizzabili nel grado di legittimità, altrimenti non può essere superata la soglia di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.