Cassazione Civile, Ordinanza n. 25139/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'accertamento doganale e da connessi provvedimenti sanzionatori relativi all'anno 2013, con cui l'amministrazione ha recuperato dazi antidumping ritenendo che merci dichiarate come provenienti da Taiwan fossero in realtà di origine cinese, in base a controlli a posteriori sui certificati di origine, a un rapporto OLAF e a un processo verbale della Guardia di Finanza. La società ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: (1) insufficiente motivazione dell'avviso per mancata allegazione del rapporto OLAF e mancata indicazione dei fatti concreti; (2) inutilizzabilità delle risultanze OLAF per asserite violazioni procedurali del Regolamento UE n. 883/2013, in particolare per mancata previa comunicazione degli esiti e per formazione della relazione solo a conclusione del procedimento; (3) omessa pronuncia in appello sulla natura non vincolante della relazione OLAF quale prova legale; (4)-(5) omessa pronuncia e violazione delle regole sull'onere della prova, perché gli atti di indagine richiamati non sarebbero stati prodotti in giudizio e non avrebbero potuto fondare l'accertamento; (6) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla determinazione delle aliquote e delle somme dovute, contestando il richiamo al Regolamento CE n. 91/2009; (7) nullità della sentenza e inapplicabilità delle maggiorazioni/sanzioni ex art. 220 del Regolamento CEE n. 2913/92, sostenendo che l'importatore non avrebbe potuto rendersi conto dell'errore o dell'artificio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi cinque motivi, affermando che in materia doganale opera uno jus speciale di motivazione ex art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, che consente il richiamo per relationem agli atti presupposti anche non allegati, purché essenziali e comprensibili; ha inoltre escluso violazioni procedurali del Regolamento UE n. 883/2013, osservando che la persona interessata alle indagini OLAF non coincideva con la contribuente e che le indagini riguardavano società estere. Quanto ai motivi sull'omessa pronuncia, la Corte ha rilevato che la CTR aveva effettivamente deciso su tali censure e che, in ogni caso, gli atti OLAF possono costituire idoneo fondamento dell'accertamento, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Anche i motivi sesto e settimo sono stati respinti: la motivazione della CTR non era apparente ma solo contestata nella sua sufficienza, profilo non deducibile in cassazione; la CTR aveva dato conto sia del richiamo al Regolamento CE n. 91/2009 sia della tabella riepilogativa degli importi, ed aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 220 del Regolamento CEE n. 2913/92 per la mancata incolpevole ignoranza dell'artificio da parte di un importatore professionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990
In materia doganale la motivazione dell'avviso può essere resa per relationem richiamando gli atti presupposti, purché il contenuto essenziale sia riportato in modo da consentire il diritto di difesa; la mancata allegazione del rapporto OLAF non determina di per sé nullità.
art. 7, d.lgs. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione degli atti impositivi; la Corte non ne accoglie l'estensione automatica alla materia doganale, soggetta a disciplina speciale.
Richiamato dalla ricorrente sul dovere di motivazione; la Corte valorizza invece la disciplina speciale doganale e la sufficienza del richiamo agli atti presupposti.
Regolamento UE n. 883/2013
Le garanzie procedurali OLAF impongono raccolta di elementi a carico e a favore e redazione di una relazione finale; nel caso concreto non è stata ravvisata violazione perché la contribuente non era la persona interessata all'indagine e le indagini riguardavano soggetti esteri.
Regolamento CE n. 91/2009
Richiamato quale base normativa per l'applicazione del dazio antidumping e delle aliquote; la CTR aveva indicato il relativo fondamento impositivo.
art. 220 Regolamento CEE n. 2913/92
La rettifica non è esclusa quando l'importatore professionale, usando la normale diligenza esigibile, avrebbe potuto rendersi conto dell'artificio o dell'errore; nel caso concreto la Corte ha condiviso l'esclusione dell'inapplicabilità invocata dalla contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ribadisce che sotto questo vizio non può essere veicolata la mera contestazione della ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'omessa pronuncia è censurabile solo se incide in modo determinante sulla decisione; non è deducibile la mera insufficienza della motivazione.
La sentenza d'appello deve pronunciarsi sui motivi devoluti; nel caso concreto la CTR aveva effettivamente reso decisione sui motivi di appello contestati.
In materia di accertamenti doganali fondati su atti OLAF, la prova contraria della sussistenza dei presupposti dell'agevolazione incombe sul contribuente.
artt. 23 e 24 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente nel contesto della prova documentale nel processo tributario; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul punto.
Invocato contro l'utilizzo di atti non prodotti; la Corte ha escluso la censura perché gli atti richiamati erano stati sufficientemente considerati e il tema attiene alla valutazione del merito.
Massime di principio
- In materia doganale la motivazione dell'avviso di rettifica è valida se, anche senza allegare integralmente gli atti presupposti, richiama per relationem gli elementi essenziali da cui emerge la pretesa e consente al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa.
- Le garanzie procedurali delle indagini OLAF vanno apprezzate in relazione alla effettiva "persona interessata" all'indagine; non ogni soggetto poi inciso da un accertamento fiscale può pretendere la previa partecipazione al procedimento investigativo europeo.
- Gli accertamenti OLAF possono costituire idoneo supporto probatorio dell'accertamento doganale, e spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione o l'erroneità della ricostruzione amministrativa.
- In cassazione la doglianza ex art. 360, n. 3 c.p.c. non può risolversi nella mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; tale censura attiene alla valutazione delle prove ed è sottratta al sindacato di legittimità.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice abbia totalmente omesso di decidere su un motivo devoluto; non ricorre se la sentenza contenga una risposta, ancorché sintetica o non condivisa dalla parte.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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