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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25139/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'accertamento doganale e da connessi provvedimenti sanzionatori relativi all'anno 2013, con cui l'amministrazione ha recuperato dazi antidumping ritenendo che merci dichiarate come provenienti da Taiwan fossero in realtà di origine cinese, in base a controlli a posteriori sui certificati di origine, a un rapporto OLAF e a un processo verbale della Guardia di Finanza. La società ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: (1) insufficiente motivazione dell'avviso per mancata allegazione del rapporto OLAF e mancata indicazione dei fatti concreti; (2) inutilizzabilità delle risultanze OLAF per asserite violazioni procedurali del Regolamento UE n. 883/2013, in particolare per mancata previa comunicazione degli esiti e per formazione della relazione solo a conclusione del procedimento; (3) omessa pronuncia in appello sulla natura non vincolante della relazione OLAF quale prova legale; (4)-(5) omessa pronuncia e violazione delle regole sull'onere della prova, perché gli atti di indagine richiamati non sarebbero stati prodotti in giudizio e non avrebbero potuto fondare l'accertamento; (6) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla determinazione delle aliquote e delle somme dovute, contestando il richiamo al Regolamento CE n. 91/2009; (7) nullità della sentenza e inapplicabilità delle maggiorazioni/sanzioni ex art. 220 del Regolamento CEE n. 2913/92, sostenendo che l'importatore non avrebbe potuto rendersi conto dell'errore o dell'artificio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi cinque motivi, affermando che in materia doganale opera uno jus speciale di motivazione ex art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, che consente il richiamo per relationem agli atti presupposti anche non allegati, purché essenziali e comprensibili; ha inoltre escluso violazioni procedurali del Regolamento UE n. 883/2013, osservando che la persona interessata alle indagini OLAF non coincideva con la contribuente e che le indagini riguardavano società estere. Quanto ai motivi sull'omessa pronuncia, la Corte ha rilevato che la CTR aveva effettivamente deciso su tali censure e che, in ogni caso, gli atti OLAF possono costituire idoneo fondamento dell'accertamento, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Anche i motivi sesto e settimo sono stati respinti: la motivazione della CTR non era apparente ma solo contestata nella sua sufficienza, profilo non deducibile in cassazione; la CTR aveva dato conto sia del richiamo al Regolamento CE n. 91/2009 sia della tabella riepilogativa degli importi, ed aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 220 del Regolamento CEE n. 2913/92 per la mancata incolpevole ignoranza dell'artificio da parte di un importatore professionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990

    In materia doganale la motivazione dell'avviso può essere resa per relationem richiamando gli atti presupposti, purché il contenuto essenziale sia riportato in modo da consentire il diritto di difesa; la mancata allegazione del rapporto OLAF non determina di per sé nullità.

  • art. 7, d.lgs. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione degli atti impositivi; la Corte non ne accoglie l'estensione automatica alla materia doganale, soggetta a disciplina speciale.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente sul dovere di motivazione; la Corte valorizza invece la disciplina speciale doganale e la sufficienza del richiamo agli atti presupposti.

  • Regolamento UE n. 883/2013

    Le garanzie procedurali OLAF impongono raccolta di elementi a carico e a favore e redazione di una relazione finale; nel caso concreto non è stata ravvisata violazione perché la contribuente non era la persona interessata all'indagine e le indagini riguardavano soggetti esteri.

  • Regolamento CE n. 91/2009

    Richiamato quale base normativa per l'applicazione del dazio antidumping e delle aliquote; la CTR aveva indicato il relativo fondamento impositivo.

  • art. 220 Regolamento CEE n. 2913/92

    La rettifica non è esclusa quando l'importatore professionale, usando la normale diligenza esigibile, avrebbe potuto rendersi conto dell'artificio o dell'errore; nel caso concreto la Corte ha condiviso l'esclusione dell'inapplicabilità invocata dalla contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che sotto questo vizio non può essere veicolata la mera contestazione della ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è censurabile solo se incide in modo determinante sulla decisione; non è deducibile la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza d'appello deve pronunciarsi sui motivi devoluti; nel caso concreto la CTR aveva effettivamente reso decisione sui motivi di appello contestati.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di accertamenti doganali fondati su atti OLAF, la prova contraria della sussistenza dei presupposti dell'agevolazione incombe sul contribuente.

  • artt. 23 e 24 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente nel contesto della prova documentale nel processo tributario; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato contro l'utilizzo di atti non prodotti; la Corte ha escluso la censura perché gli atti richiamati erano stati sufficientemente considerati e il tema attiene alla valutazione del merito.

Massime di principio

  • In materia doganale la motivazione dell'avviso di rettifica è valida se, anche senza allegare integralmente gli atti presupposti, richiama per relationem gli elementi essenziali da cui emerge la pretesa e consente al contribuente un effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Le garanzie procedurali delle indagini OLAF vanno apprezzate in relazione alla effettiva "persona interessata" all'indagine; non ogni soggetto poi inciso da un accertamento fiscale può pretendere la previa partecipazione al procedimento investigativo europeo.
  • Gli accertamenti OLAF possono costituire idoneo supporto probatorio dell'accertamento doganale, e spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione o l'erroneità della ricostruzione amministrativa.
  • In cassazione la doglianza ex art. 360, n. 3 c.p.c. non può risolversi nella mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; tale censura attiene alla valutazione delle prove ed è sottratta al sindacato di legittimità.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice abbia totalmente omesso di decidere su un motivo devoluto; non ricorre se la sentenza contenga una risposta, ancorché sintetica o non condivisa dalla parte.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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