Cassazione Civile, Ordinanza n. 36213/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un dirigente Enel in quiescenza aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute operate al momento della corresponsione in capitale di prestazioni di previdenza integrativa. Sosteneva che su tali somme dovesse applicarsi la ritenuta del 12,5% e non il regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto, assumendo che si trattasse di somme derivanti da un contratto di capitalizzazione, simile a un'assicurazione sulla vita, stipulato in attuazione di previsioni del CCNL e dell'accordo tra Enel e FNDAI. Il giudice tributario regionale aveva accolto la pretesa del contribuente; l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per asserita motivazione solo apparente e omesso esame delle deduzioni d'appello sulla tassazione al 12,5%; secondo, violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 124/1993, dell'art. 6 l. n. 482/1985 e degli artt. 16, 17 e 42, comma 4, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la tassazione separata riguarda la sorte capitale mentre la ritenuta del 12,5% è applicabile solo ai rendimenti effettivamente conseguiti mediante investimento sul mercato finanziario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e consentiva di comprendere il percorso argomentativo, sicché non ricorreva nullità per motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo il principio secondo cui la ritenuta del 12,5% si applica solo agli importi qualificabili come rendimento netto effettivamente derivante da gestione sul mercato finanziario e non a mere rendite figurative o a somme predeterminate in base al rapporto tra ultima retribuzione e pensione. Rilevato che, nel caso concreto, la forma di previdenza integrativa Enel/FNDAI non poteva avere prodotto un rendimento di quel tipo, la sentenza regionale è stata cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
La Corte richiama i vizi dedotti in cassazione per distinguere tra censura di motivazione apparente e censura di violazione di legge.
È evocato dal ricorrente per sostenere il vizio di omessa pronuncia o di mancato esame delle deduzioni di appello.
È richiamato come parametro sull'onere della prova, ma il motivo viene esaminato nel contesto della denuncia di motivazione apparente.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 13 d.lgs. n. 124/1993
È invocato per sostenere la disciplina fiscale delle prestazioni di previdenza integrativa e la distinzione tra capitale e rendimento.
È richiamato dal ricorrente come base del regime della ritenuta del 12,5% sui rendimenti.
artt. 16, 17 e 42, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
Sono richiamati per la disciplina della tassazione separata e del trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche e di fine rapporto.
La Corte lo applica per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel passaggio sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione solo apparente.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; una motivazione sintetica ma intellegibile supera il minimo costituzionale e non è nulla.
- Nel regime fiscale delle prestazioni di previdenza integrativa, la ritenuta del 12,5% si applica esclusivamente agli importi qualificabili come rendimento netto effettivamente prodotto da gestione sul mercato finanziario, non alla mera sorte capitale né a rendimenti figurativi predeterminati.
- Quando il fondo previdenziale interno non ha svolto attività di investimento sui mercati finanziari e la prestazione è stata predeterminata secondo criteri contrattuali legati all'ultima retribuzione e alla pensione, non è configurabile un rendimento netto tassabile al 12,5%.
- Se, cassata la decisione di merito, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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