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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33623/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società, divenuta destinataria di cartelle di pagamento per maggiori importi relativi agli anni d’imposta 2005, 2006, 2009 e 2010, impugnava gli atti sostenendo che non fosse stata provata la tempestiva notifica della cartella all’obbligato principale. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR rigettava l’appello dell’Amministrazione. Nel ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione deducevano: (1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su una questione non proposta in precedenza, ossia la mancata prova della notifica alla società scissa di un avviso di accertamento presupposto; (2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto necessario un avviso di accertamento, nonostante si trattasse di controlli cartolari fondati sui dati della dichiarazione o dell’anagrafe tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto unitariamente i due motivi. Ha rilevato che la CTR aveva introdotto in motivazione un tema non discusso in precedenza, ma soprattutto ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, nelle ipotesi di cartella emessa ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, non è necessario un previo avviso di accertamento, perché la cartella è essa stessa il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma accoglie la censura di ultrapetizione correlata.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare la pronuncia su una questione non devoluta; la Corte rileva che la CTR aveva effettivamente introdotto un tema nuovo rispetto al dibattito processuale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    la cartella emessa in base al controllo automatizzato può costituire il primo e unico atto impositivo; quando la liquidazione si fonda sui dati dichiarati o acquisiti dall’anagrafe tributaria, la motivazione può limitarsi al richiamo della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    norma applicata in via analogica ai controlli automatizzati IVA; vale il medesimo principio per cui non è necessario un avviso di accertamento presupposto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione alla pretesa necessità dell’avviso di accertamento.

  • art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992

    la cartella emessa in base ai controlli automatizzati è impugnabile anche nel merito, perché ha natura di atto impositivo e non di mero atto di riscossione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 non richiede il previo avviso di accertamento, poiché essa stessa costituisce il primo e unico atto impositivo portato a conoscenza del contribuente.
  • In presenza di cartella fondata su dati già contenuti nella dichiarazione o rinvenibili nell’anagrafe tributaria, la motivazione può limitarsi al richiamo di tali dati, senza necessità di una motivazione analitica più ampia.
  • La cartella emessa in sede di controllo cartolare non è un mero atto esecutivo di una pretesa già definita, ma un atto impugnabile anche nel merito, quando è il primo atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata nei confronti del contribuente.
  • Il giudice tributario non può introdurre in decisione una questione nuova e non devoluta dalle parti, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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