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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36911/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la decisione di primo grado relativa a una cartella di pagamento per complessivi circa € 25.757,32 (spese giudiziali, imposta di registro e contributo unificato, ruolo n. 2013/001438). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) notifica irregolare della cartella (inviata direttamente dal concessionario senza agente notificatore e senza relata); 2) carenza della sottoscrizione del ruolo (anche in forma elettronica) e quindi inesecutività; 3) insufficiente motivazione della cartella, con omissione di indicazione degli elementi identificativi del presupposto (in particolare gli estremi della sentenza penale) che precluderebbe il diritto di difesa; 4) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di annullamento del ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. In sintesi: 1) ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973; non è necessaria una relata redatta da agente notificatore quando si usa tale modalità e la prova è data dall'avviso di ricevimento e dalla conservazione degli atti da parte del concessionario; 2) ha confermato che la mancata sottoscrizione apposta sul ruolo non comporta automaticamente nullità: opera la presunzione di riferibilità all'organo e, inoltre, la validazione informatica centralizzata (ex D.L. 106/2005, art.1, comma 5-ter, lett. e) ha efficacia equivalente alla sottoscrizione rendendo esecutivo il ruolo; 3) ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella: la cartella e l'estratto di ruolo contenevano elementi univoci (numero ruolo, ente creditore, anno, codici tributo, importi, codice alfanumerico riconducibile alla sentenza penale) idonei a identificare il presupposto della pretesa e a garantire il diritto di difesa; la censura su presunta assenza degli estremi della sentenza risultava, in parte, fondata su un errore di fatto attribuibile alla valutazione di merito e non idonea in cassazione; 4) la doglianza per mancata pronuncia sul ruolo è stata considerata infondata alla luce delle ragioni sopraesposte. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista. Il ricorso è stato quindi respinto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26

    La Corte conferma che la notifica della cartella di pagamento può essere effettuata mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non è richiesta la relata redatta da un agente notificatore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 12, commi 3 e 4

    3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione. 4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

    La Corte rileva che l'eventuale omissione formale della sottoscrizione non comporta automaticamente inefficacia: opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente e, soprattutto, la validazione informatica dei dati (ex norme applicabili) è considerata equipollente alla sottoscrizione rendendo esecutivo il ruolo.

  • Art. 1, comma 5-ter, lett. e, D.L. 17 giugno 2005 n. 106 (convertito)

    Norma di interpretazione autentica che riconosce la possibilità che i ruoli siano formati e resi esecutivi mediante validazione informatica centralizzata; la Corte la considera equipollente alla sottoscrizione del ruolo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25, commi 2 e 2-bis

    2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo

    La Corte richiama i contenuti minimi della cartella e afferma che, ai fini della validità, non è necessaria l'indicazione integrale degli estremi dell'atto presupposto purché la cartella contenga informazioni univoche che consentano l'identificazione dell'atto e la conoscibilità del presupposto della pretesa.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7

    Richiamata per il principio generale di tutela del diritto di difesa del contribuente; la Corte applica il criterio della sufficienza informativa (informazioni univoche) per garantire la conoscibilità del presupposto impositivo.

  • D.M. 3 settembre 1999 n. 321, art. 6

    Citato come disciplina che individua il contenuto minimo della cartella; la Corte precisa che le previsioni regolamentari devono essere lette in combinato disposto con le norme primarie e non impongono sempre l'indicazione completa degli estremi dell'atto presupposto quando sussistono elementi univoci identificativi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme richiamate come basi giuridiche dei motivi di cassazione prospettati (violazione di legge e nullità per mancata pronuncia). La Corte valuta tali censure e le dichiara infondate nei termini descritti.

  • Codice di procedura civile, art. 395 (richiamato in giurisprudenza)

    Richiamato dalla Corte in dottrina giurisprudenziale per spiegare che l'allegazione di un errore di fatto nel giudizio di merito è impropria in cassazione e costituisce vizio da revocazione, quindi non ammissibile con il ricorso per cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento; non è necessaria la relata redatta da un agente notificatore.
  • La mancata sottoscrizione formale del ruolo non comporta automaticamente la sua inefficacia: vige la presunzione di riferibilità e la validazione informatica centralizzata è equipollente alla sottoscrizione rendendo esecutivo il ruolo.
  • Per la validità della cartella è sufficiente che essa contenga informazioni univoche e identificative del presupposto della pretesa (numero ruolo, ente creditore, codici tributo, importi, eventuale codice identificativo della sentenza), non sempre gli estremi completi dell'atto presupposto sono necessari.
  • Chi contesta in cassazione questioni che si fondano su presunti errori di fatto nella valutazione del merito rischia l'inammissibilità: tali vizi andrebbero dedotti con gli strumenti idonei (es. revocazione) se ne ricorrono i presupposti.
  • Nel processo tributario chi censura la motivazione della cartella in Cassazione deve fornire copia o trascrizione testuale dell'atto impugnato nel ricorso, per consentire alla Corte la verifica della doglianza; l'onere della prova di carenze specifiche spetta al contribuente e non è assolto da mere contestazioni generiche.

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