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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36925/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 (importo rideterminato come indicato negli atti). La ricorrente deduceva: nullità/invalidità dell'atto per mancanza di autorizzazione/atto dirigenziale che legittimasse la firma del funzionario; mancata comunicazione preventiva/contraddittorio in relazione alla variazione della rendita catastale e al cambio di destinazione d'uso del terreno (agricolo -> edificabile); omessa o insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento circa la diversa valorizzazione del terreno rispetto alla perizia prodotta dalla contribuente; violazioni di specifiche disposizioni normative (articoli richiamati nei motivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la firma del Dirigente del Settore Tributi risultava valida e fondata sulla delibera comunale richiamata (Delibera G.M. n. 59/1993 ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504/1992); non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo e l'art. 74 (rendite catastali) va interpretato nel senso che la notifica segna il dies a quo per l'impugnazione ma non è condizione di efficacia retroattiva della rendita; la motivazione dell'avviso era adeguata in quanto richiamava una delibera comunale (delibera n. 8 del 2008) che, essendo atto generale soggetto a pubblicità, si presume conoscibile; la successiva rettifica/riqualificazione in corso di giudizio non prova il vizio motivazionale originario. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al versamento degli oneri connessi.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

    "dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo"

    La Corte riconosce che la sottoscrizione degli avvisi deve essere apposta dal funzionario designato e valorizza la necessità di individuazione del soggetto responsabile per la gestione del tributo; nel caso concreto la firma del dirigente e la menzione della fonte normativa della delega sono state ritenute sufficienti.

  • art. 1, comma 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    "è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati"; "il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale"

    Se gli atti sono prodotti da sistemi automatizzati la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa, ma necessita un provvedimento dirigenziale che indichi il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati; la giurisprudenza richiede un provvedimento dirigenziale di indicazione del responsabile.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992

    "Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti"

    La Corte interpreta la locuzione 'possono' come assenza di obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo a carico dell'amministrazione comunale; tali poteri non importano un obbligo di convocazione/precontraddittorio.

  • art. 74 (rendita catastale), richiamato nella sentenza

    "gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio"

    La Corte interpreta l'art. 74 nel senso che la notifica fa decorrere i termini per impugnare, ma non rende la rendita un atto costitutivo con efficacia solo dall'atto di notifica; la rendita ha natura dichiarativa e può essere applicata anche al periodo precedente.

  • art. 7 e art. 12, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamate in relazione all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti a supporto dell'avviso di accertamento; la Corte osserva che l'obbligo di allegazione riguarda atti non conoscibili dal contribuente, mentre le deliberazioni comunali generali, soggette a pubblicità, si presumono conoscibili e quindi non richiedono allegazione nell'avviso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova (contestazione del potere di firma); la Corte ha ritenuto che dagli atti risultasse la delega e la firma del dirigente, escludendo l'invalidità per mancata produzione dell'atto dirigenziale addotta dalla contribuente.

  • art. 131 e art. 132 c.p.c. (dettagli sulla motivazione)

    Le censure di omessa o apparente motivazione sono state valutate infondate: la CTR ha adeguatamente affrontato le questioni sollevate (contraddittorio, motivazione della valutazione) con richiami normativi e di giurisprudenza.

Massime di principio

  • La firma di un avviso di accertamento è valida quando risulti la firma del dirigente responsabile e la fonte della delega; l'assenza di un provvedimento dirigenziale esplicito può essere superata se dagli atti emerge la delega o la delibera che attribuisce i poteri.
  • Non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo da parte dell'amministrazione locale prima dell'emissione di un avviso di accertamento; il contribuente deve dimostrare in che modo l'eventuale contraddittorio avrebbe portato a decisioni diverse per ottenere la nullità dell'atto.
  • La notifica dell'atto di attribuzione o modifica della rendita catastale segna il termine per impugnare, ma non impedisce l'applicazione della rendita anche a periodi precedenti, dato il carattere dichiarativo dell'atto.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere adeguata mediante il richiamo a delibere o atti generali pubblici (es. delibere comunali) che si presumono conoscibili; l'obbligo di allegazione riguarda invece gli atti non conosciuti dal contribuente.
  • La rettifica o la rideterminazione dell'importo da parte dell'ente in corso di giudizio non costituisce automaticamente prova di carenza di motivazione dell'atto originario; va distinta l'attività di autotutela dall'argomentazione probatoria sulla motivazione iniziale.
  • Chi contesta il potere di firma o la procedura amministrativa deve indicare e provare i fatti concreti che dimostrano l'irregolarità e l'eventuale danno decisivo derivante dall'irregolarità stessa.

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