Cassazione Civile, Sentenza n. 36892/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società Kondortech avverso un avviso d'accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2012, fondato su operazioni inesistenti o sovrafatturate. In cassazione è dedotta la violazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, per aver l'Ufficio omesso di dare conto, nell'avviso di accertamento, delle osservazioni presentate dalla contribuente nei 60 giorni successivi al p.v.c., con conseguente nullità dell'atto per violazione del contraddittorio preventivo. È stata inoltre esaminata d'ufficio la questione della legittimazione degli odierni ricorrenti dopo la cancellazione ed estinzione della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dagli ex soci Paolo Bernardini e Giuseppina Simoncelli per mancanza di legittimazione, essendo la società cancellata dal Registro delle Imprese prima dell'appello; la sentenza impugnata nei loro confronti è cassata senza rinvio per inammissibilità. Quanto al liquidatore Luciano Bernardini, la Corte ha respinto il ricorso nel merito: ha escluso che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente imponga all'Amministrazione un obbligo generalizzato di specifica motivazione sulle controdeduzioni presentate dopo il p.v.c., e ha confermato che la semplice omissione di menzione delle osservazioni nell'avviso non comporta automaticamente la nullità dell'atto salvo che la legge preveda espressamente la sanzione; pertanto il ricorso del liquidatore è respinto. Sono compensate le spese dei gradi di merito; il ricorrente è condannato a rifondere le spese di lite di cassazione all'Agenzia delle Entrate per Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito, e dato atto dei presupposti per somme aggiuntive ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
obbligo dell'Ufficio di valutare le osservazioni e le richieste che la contribuente aveva presentato nei sessanta giorni successivi al rilascio del p.v.c.
La Corte afferma che la norma non impone un obbligo generalizzato di specifica motivazione nell'avviso di accertamento circa le controdeduzioni presentate dal contribuente dopo il p.v.c.; la mancata trascrizione delle osservazioni non determina automaticamente nullità dell'atto salvo che la legge preveda espressamente tale sanzione
ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi
La cancellazione dal registro determina l'estinzione della società con il conseguente trasferimento delle obbligazioni ai soci nei limiti indicati; la cancellazione preclude alla società la capacità di stare in giudizio salvo specifiche deroghe
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese
La disposizione posticipa gli effetti estintivi per specifici fini tributari e processuali per cinque anni dalla richiesta di cancellazione se presentata dal 13/12/2014 in poi; durante questo periodo il liquidatore conserva la rappresentanza processuale per atti di contenzioso e l'impugnazione può essere proposta dalla società attraverso il liquidatore
art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per affermare che l'appello proposto da soggetti privi di legittimazione è inammissibile e determina cassazione senza rinvio per tale motivo
Richiamato nella ricostruzione del regime di prosecuzione o riassunzione del processo a seguito dell'estinzione della società e del subentro dei soci nei rapporti giuridici
Richiamato nella decisione per sottolineare che la sanzione di nullità non può essere ricavata implicitamente da altre norme come l'art. 42 del DPR 600/1973 se non espressamente prevista
Massime di principio
- Se una società di capitali è cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta, in assenza di specifiche disposizioni temporanee applicabili, perde la capacità di stare in giudizio e gli ex soci generalmente non sono legittimati a proporre impugnazioni per conto della società
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 può preservare la capacità processuale della società e i poteri del liquidatore per atti tributari e contenziosi per cinque anni dalla richiesta di cancellazione se la richiesta è stata presentata dal 13/12/2014 in poi; in questi casi il liquidatore può ricevere notifiche, opporsi e conferire mandato alle liti
- La mancata menzione, nell'avviso di accertamento, delle osservazioni presentate dopo un p.v.c. non determina in automatico la nullità dell'atto: la nullità è prevista solo se la legge la dispone espressamente o sussistono altre condizioni di invalidità rilevanti
- Per evitare problemi processuali, prima di impugnare o proporre appello verificare la data di cancellazione societaria e la sussistenza del regime quinquennale ex d.lgs. 175/2014; assicurarsi che chi agisce abbia idonea legittimazione (liquidatore se la norma si applica, altrimenti i soci subentrano nell'obbligazione ma non sempre hanno legittimazione ad agire)
- Quando si presentano osservazioni all'Amministrazione dopo p.v.c., documentare accuratamente il deposito e, se opportuno, sollecitare formale presa d'atto o chiedere espressamente che le controdeduzioni siano valutate e menzionate, pur consapevoli che la mancata menzione non equivale automaticamente a nullità
- In casi simili, valutare tempestivamente l'opportunità di eccepire vizi procedurali specificamente sanzionati dalla legge piuttosto che fondare l'impugnazione su argomenti di carattere generale sul contraddittorio
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