Cassazione Civile, Sentenza n. 36910/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli - Sezione Staccata di Salerno che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a ingiunzioni per COSAP (anni 2004-2009). Il ricorso deduceva, in particolare, che il giudice d'appello non poteva rilevare d'ufficio la incompetenza del giudice tributario poiché il giudice di primo grado, decidendo nel merito, aveva implicitamente statuato sulla giurisdizione e quindi si era formato un giudicato interno favorevole al giudice tributario; chiedeva la cassazione per violazione delle norme sul giudicato interno e sulle impugnazioni
La decisione
Accolto il primo motivo: la Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur essendo intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che attribuiva al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie COSAP, ciò non incide automaticamente sui procedimenti in corso; poiché il giudice di prime cure aveva deciso nel merito senza sollevare la questione di giurisdizione, si era formato un giudicato interno sulla giurisdizione che l'appello non aveva impugnato specificamente, per cui il giudice d'appello non poteva riesaminare d'ufficio la competenza. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania) in diversa composizione; spese del giudizio di legittimità a carico della resistente
Norme richiamate
D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2, comma 2
«Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»
La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale disposizione (Corte Cost., sent. 14 marzo 2008, n. 64); in applicazione di tale pronuncia, le controversie COSAP spettano in linea di principio alla giurisdizione ordinaria, ma la decisione non opera automaticamente sui procedimenti già soggetti a statuizioni che hanno formato giudicato interno
D.L. 30 settembre 2005 n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b (modifica normativa)
Norma che aveva modificato l'art. 2 del D.Lvo 546/1992; la modifica è stata oggetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale che ha determinato il diverso riparto di giurisdizione sulle controversie COSAP
Corte Cost., sentenza 14 marzo 2008 n. 64
«nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”»
Ha escluso la costituzionalità della norma che attribuiva la giurisdizione tributaria sulle controversie COSAP, determinando la devoluzione della materia al giudice ordinario salvo gli effetti del giudicato interno nelle controversie già decise
Codice civile, art. 2909
Richiamato in materia di giudicato; il principio applicato nel caso è che la statuizione di merito implicitamente riguarda anche la giurisdizione e può formare giudicato interno
Codice di procedura civile, art. 329, comma 2
Norma processuale richiamata nel contesto delle impugnazioni e della devoluzione delle questioni; utilizzata per sostenere la tesi sul limite della rilevabilità d'ufficio della giurisdizione se già implicitamente decisa
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Previsione dei motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizio relativo al mancato esame del giudicato interno e alla erronea statuizione sulla giurisdizione)
Costituzione, art. 102, comma 2
Richiamato quale parametro di legittimità in relazione alla ripartizione delle giurisdizioni; la pronuncia costituzionale è stata la base per la declaratoria di illegittimità della norma attribuente competenza al giudice tributario
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità che modifica il riparto di giurisdizione non produce effetti automatici sui procedimenti già oggetto di statuizioni che hanno formato giudicato interno: le questioni di giurisdizione decise implicitamente con una pronuncia di merito restano precluse salvo specifica impugnazione
- Se il giudice di primo grado decide il merito senza sollevare o decidere esplicitamente la questione di competenza, la decisione di merito comporta una statuizione implicita sulla giurisdizione che, se non impugnata, forma giudicato interno e impedisce al giudice d'appello di rilevare d'ufficio la incompetenza
- In presenza di una modifica normativa o di pronunce costituzionali sopravvenute, le parti che vogliono che la nuova ripartizione di giurisdizione venga applicata nel loro caso devono proporre specifici mezzi di impugnazione che investano la questione di competenza; l'assenza di un gravame specifico comporta il consolidamento del giudicato
- Il giudice d'appello non può riesaminare la competenza d'ufficio quando la materia è già stata implicitamente decisa nel merito dal giudice di primo grado e tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione; il mancato rispetto di questo principio può essere cassato dalla Corte di legittimità
- Per evitare la perdita della possibilità di ottenere il riesame alla luce di norme sopravvenute, è opportuno in appello formulare espressamente motivi che investano la questione di giurisdizione quando rilevanti (anche in presenza di pronunce costituzionali o modifiche legislative intervenute nel frattempo)
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