Cassazione Civile, Ordinanza n. 17795/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di cartelle di pagamento relative a vari tributi per annualità d'imposta comprese tra il 2007 e il 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché l'ente si era costituito tramite avvocato del libero foro e, secondo il giudice di merito, tale modalità difensiva richiedeva la prova di specifici presupposti (caso speciale, delibera motivata dell'organo deliberante, produzione documentale). L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del D.L. n. 34 del 2019 conv. in L. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR ha errato nel ritenere che l'ente non potesse avvalersi di un avvocato del libero foro; con il secondo, proposto in via subordinata, denuncia violazione degli artt. 182 c.p.c., 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Ribadisce che, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di specifica allegazione o prova dei presupposti, quando la scelta del patrocinio discenda dalla riconduzione del caso alle ipotesi previste dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato ovvero dall'indisponibilità di quest'ultima ad assumere il patrocinio. La CTR non si è attenuta a tale principio, avendo richiesto una documentazione ulteriore non necessaria e non distinguendo tra le diverse ipotesi. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di legittimità dedotto per violazione di legge processuale
artt. 11, 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati per censurare la decisione che aveva escluso la legittimazione dell'ente a costituirsi tramite difensore del libero foro
art. 1 D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato quale base normativa della disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del suo patrocinio
art. 4-novies D.L. n. 34 del 2019 conv. in L. n. 58 del 2019
richiamato in relazione allo ius superveniens sulla difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
richiamato nel secondo motivo come norma che consentirebbe la regolarizzazione del mandato alle liti
art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel secondo motivo in tema di difesa nel processo tributario
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per la possibilità di ricorso all'Avvocatura dello Stato in casi speciali mediante motivata delibera
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati come norme di contesto per il conferimento dell'incarico a legali esterni nel rispetto della disciplina degli appalti/affidamenti
art. 1, comma 5, D.L. n. 193 del 2016
richiamato per i criteri generali in materia di patrocinio dell'ente
Cass., Sez. U., n. 30008 del 2019
utilizzata come precedente decisivo per affermare che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del libero foro senza formalità ulteriori nei casi consentiti
Cass. n. 31241 del 2019
richiamata in senso conforme, anche alla luce dello ius superveniens, sull'ammissibilità della costituzione in appello con avvocato del libero foro
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro quando la scelta discenda dalle ipotesi consentite dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato o dall'indisponibilità di quest'ultima, senza necessità di specifiche allegazioni o prove in giudizio di tali presupposti.
- Se la costituzione a mezzo di difensore esterno è astrattamente consentita dalla disciplina applicabile, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'atto per la sola mancanza di documentazione aggiuntiva sui presupposti della scelta del difensore, poiché tali presupposti si presumono implicitamente sussistenti con la stessa costituzione.
- Il primo scrutinio deve distinguere tra le ipotesi di patrocinio riservato all'Avvocatura dello Stato e quelle in cui è consentito il patrocinio del libero foro; l'omessa distinzione tra tali casi integra errore di diritto.
- Quando è fondato il motivo principale sulla legittimità della costituzione in giudizio, il motivo subordinato relativo alla regolarizzazione del mandato resta assorbito.
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