Cassazione Civile, Ordinanza n. 15517/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di somme versate per anni da una società titolare di impianti pubblicitari autorizzati nel Comune di Napoli, a titolo di canoni collegati alla pubblicità e all'occupazione di suolo pubblico. La contribuente aveva chiesto la restituzione di quanto ritenuto indebitamente pagato per gli anni 2009-2015, assumendo che il Comune avesse applicato tariffe fondate su un'ordinanza poi annullata dal giudice amministrativo, e che il prelievo superasse il limite del 25% previsto per il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittimo il silenzio-diniego del Comune e disponendo il rimborso. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che il CIMP non era mai stato validamente istituito, per mancanza del necessario regolamento, sicché non operava il limite del 25% e restava applicabile il regime ordinario ICP più canone concessorio per occupazione di suolo pubblico; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse distinto tra imposta sulla pubblicità e canone concessorio. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso incidentale, tra l'altro, per difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla pretesa determinazione delle tariffe, e per omessa pronuncia sulla propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, oltre ad altri motivi rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) non risultava validamente istituito per assenza del regolamento richiesto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997; ha quindi escluso l'applicabilità del limite del 25% e affermato la perdurante applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, cumulabile con il canone concessorio per l'occupazione del suolo pubblico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale. Sul ricorso incidentale ha rigettato il primo motivo relativo alla giurisdizione, ma ha accolto il secondo motivo sul difetto di pronuncia in ordine alla legittimazione passiva della società concessionaria, ritenendo necessaria una verifica sulla riferibilità delle istanze di rimborso e sulla persistenza della sua posizione processuale dopo la cessazione della concessione. Sono stati assorbiti gli altri motivi incidentali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il CIMP richiede un apposito regolamento conforme ai criteri legali; senza tale regolamento il CIMP non si perfeziona e il limite del 25% non opera.
art. 11, punto 10, L. n. 449/1997
Richiamato insieme alle altre norme sul sistema dei prelievi pubblicitari, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del primo motivo.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993
Consente la coesistenza dell'imposta sulla pubblicità con canoni di locazione o concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico.
In mancanza di valida sostituzione con il CIMP, l'imposta comunale sulla pubblicità continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ratione temporis.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
È stato richiamato per i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
Richiamato dalla ricorrente incidentale come norma sul potere di disapplicazione del giudice tributario; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso, questione rimasta assorbita.
Il mancato esame di un'eccezione di difetto di legittimazione passiva integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per la successione a titolo particolare nel diritto controverso e la perdurante legittimazione processuale della parte originaria.
Massime di principio
- La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari richiede la previa adozione di un regolamento comunale espressamente conforme ai criteri fissati dalla legge; un piano generale degli impianti, essendo atto generale ma non normativo, non è sufficiente a produrre l'effetto sostitutivo.
- In difetto del regolamento istitutivo del CIMP, resta applicabile l'imposta comunale sulla pubblicità secondo le tariffe vigenti, e tale imposta può cumularsi con un autonomo canone concessorio o locativo per l'occupazione del suolo pubblico, senza che operi il limite tariffario proprio del CIMP.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, e non mere questioni giuridiche o argomentazioni difensive; la censura che investa l'interpretazione della norma è inammissibile.
- L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere esaminata dal giudice di merito quando incide sulla corretta individuazione del soggetto tenuto a rispondere della pretesa; ove vi sia successione nella gestione del servizio o cessazione della concessione, occorre verificare la riferibilità dell'istanza e la persistenza della posizione processuale della parte originaria.
- Le controversie aventi ad oggetto la debenza e la quantificazione di prelievi connessi alla pubblicità e all'occupazione di spazi pubblici restano devolute al giudice tributario quando l'oggetto sostanziale è la legittimità della pretesa dell'ente impositore.
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