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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18301/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando gli studi di settore ai sensi dell'art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, ha contestato alla società maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2010 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR della Sicilia, su appello dell'Agenzia, ha riformato la decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi, richiamando anche l'art. 348 c.p.c.; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza e la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993, sostenendo che l'accertamento fondato sulla sola applicazione degli studi di settore sarebbe illegittimo in mancanza di ulteriori elementi probatori diretti sui maggiori ricavi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura perché l'omesso esame di una questione puramente processuale, quale l'eccezione di inammissibilità dell'appello, non integra di per sé vizio di omessa pronuncia; in ogni caso ha osservato che la CTR, accogliendo l'appello dell'Agenzia, ha implicitamente rigettato tale eccezione. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato: ha ribadito che l'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce presunzione semplice che va valutata nel contraddittorio con il contribuente, il quale può offrire prova contraria; nel caso concreto la CTR ha correttamente valorizzato sia il contraddittorio svolto, sia le circostanze addotte dalla società e già considerate dall'Ufficio, sia il comportamento antieconomico e le perdite degli anni precedenti e successivi. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'accertamento e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    È richiamato per veicolare le censure di nullità della sentenza e omesso esame, ma la Corte esclude che la mancata pronuncia su una questione processuale integri il vizio denunciato.

  • art. 342 c.p.c.

    È evocato per sostenere il difetto di specificità dei motivi di appello; la Corte non accoglie la censura perché la CTR, accogliendo l'appello, ha implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità.

  • art. 348 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    È invocato contro la legittimità dell'accertamento; la Corte conferma che, nel caso concreto, l'accertamento fondato sugli studi di settore è legittimo alla luce del contraddittorio e degli ulteriori elementi valorizzati.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato insieme all'art. 39 per contestare la motivazione dell'accertamento, ma la censura è respinta.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993

    È la base normativa degli studi di settore utilizzati per l'accertamento dei maggiori ricavi.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993

    È richiamato per contestare l'accertamento, ma la Corte ribadisce la legittimità del metodo standardizzato se supportato dal contraddittorio e dalla valutazione complessiva degli elementi del caso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omesso esame di un'eccezione puramente processuale non integra, di regola, vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; può rilevare solo come violazione di norme processuali se la soluzione implicitamente adottata dal giudice sia erronea e specificamente censurata.
  • Quando la decisione di merito è incompatibile con la tesi dell'inammissibilità dell'impugnazione, la pronuncia di accoglimento o rigetto sul merito può costituire rigetto implicito dell'eccezione processuale non espressamente esaminata.
  • L'accertamento fondato su studi di settore opera come sistema di presunzioni semplici: la sua attendibilità non deriva automaticamente dallo scostamento dai parametri, ma dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente e dalla valutazione complessiva degli elementi offerti dalle parti.
  • Nel procedimento di accertamento standardizzato, il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze specifiche che giustifichino l'esclusione dell'applicazione degli standard o che descrivano la concreta realtà dell'attività economica nel periodo considerato.
  • La motivazione dell'avviso fondato sugli studi di settore non può esaurirsi nello scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma deve dar conto dell'applicabilità concreta del parametro e delle ragioni del mancato recepimento delle osservazioni del contribuente.
  • Il giudice tributario può valutare liberamente sia l'applicabilità degli studi di settore sia la prova contraria del contribuente, anche se questi non abbia partecipato al contraddittorio amministrativo, purché il quadro probatorio complessivo sia adeguatamente apprezzato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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