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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17231/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un consorzio concessionario, sulla base di una convenzione di concessione del 1 settembre 1982, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per il rimborso di somme versate a una terza proprietaria nell'ambito di un procedimento espropriativo connesso alla realizzazione di una bretella stradale. La Regione aveva proposto opposizione sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e negando che le somme avessero natura di indennità espropriativa. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato, ritenendo che la pretesa non trovasse fondamento nell'art. 20, n. 3, della convenzione richiamato dal consorzio, bensì nell'art. 8 della stessa convenzione, ritenendo il consorzio responsabile dei danni arrecati all'immobile della terza per lavori di scavo. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato d'ufficio una diversa clausola contrattuale senza preventiva interlocuzione delle parti e quindi ultra/extrapetizione; con il secondo si lamentava omessa pronuncia o difetto di motivazione sulla domanda monitoria, perché la Corte d'appello aveva rigettato la domanda qualificando il pagamento come risarcimento danni imputabile al consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati e congiuntamente esaminabili entrambi i motivi. Ha affermato che, poiché la domanda del consorzio era stata comunque fondata sull'intera convenzione di concessione, il giudice di merito poteva esaminare il contratto nel suo complesso e applicare la clausola ritenuta pertinente, senza incorrere in ultrapetizione. Ha precisato che il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o maggiore di quello domandato, non quando utilizzi atti e documenti già acquisiti al giudizio. Ha quindi confermato il rigetto della domanda del consorzio e condannato il ricorrente alle spese di legittimità, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di pronuncia oltre i limiti della domanda non impedisce al giudice di valutare l'intero contenuto degli atti e dei documenti posti a base della pretesa, se già acquisiti al contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    La garanzia del diritto di difesa non è violata quando il giudice fonda la decisione su documenti e clausole contrattuali già introdotti nel processo e valutabili dalle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale di deduzione della censura di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale di deduzione del vizio di nullità della sentenza o del procedimento, in relazione alla denunciata ultrapetizione.

  • art. 20, n. 3, convenzione di concessione del 1/9/1982

    "le indennità di espropriazione, di occupazione e gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per il pagamento a terzi di indennizzi, corrispettivi, diritti, tasse o imposte... saranno integralmente rimborsati dal concedente su presentazione di idonea documentazione giustificativa"

    La parte ricorrente sosteneva che questa clausola imponesse il rimborso integrale delle somme pagate a terzi; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto invece che la fattispecie concreta ricadesse nella diversa previsione dell'art. 8 della convenzione.

  • art. 8 convenzione di concessione del 1/9/1982

    È stata ritenuta dal giudice di merito la clausola applicabile alla fattispecie, perché il consorzio si sarebbe reso responsabile dei danni arrecati all'immobile di terzi durante i lavori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice di merito, per decidere sulla domanda, esamini l'intero contratto o la documentazione già acquisita in giudizio e individui la clausola realmente applicabile alla fattispecie, anche se diversa da quella specificamente richiamata dalla parte.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce solo di attribuire un bene della vita non domandato o più ampio di quello richiesto; non vincola il giudice all'esatta qualificazione giuridica prospettata dalle parti.
  • Quando una pretesa è fatta valere come derivante da una convenzione, il giudice può interpretare complessivamente il regolamento contrattuale e applicare la disposizione pertinente in base ai fatti accertati, senza necessità di una preventiva interlocuzione se la questione resta entro il perimetro della domanda e del contraddittorio già instaurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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