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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12868/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una lavoratrice e una casa di riposo pubblica dal 1 luglio 1998 al 31 marzo 2004, formalmente articolato in contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, per alcuni periodi, in contratti a tempo determinato. La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la ricostruzione della carriera, il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello, invece, aveva riconosciuto la subordinazione dell’intero rapporto, condannando la datrice al pagamento delle differenze retributive e del TFR, ma non alla contribuzione. La casa di riposo ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 437 c.p.c. per asserita introduzione in appello di una domanda nuova, poiché in primo grado era stata chiesta la conversione dei co.co.co. e non l’accertamento del rapporto subordinato; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello accolto una domanda in tesi risarcitoria non proposta in primo grado, assumendo che nei rapporti con la PA la tutela ex art. 2126 c.c. non comporti conversione ma solo risarcimento; 3) violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2126 c.c. per avere la Corte considerato unitario un rapporto che, secondo la ricorrente, era composto da più rapporti autonomi e discontinui, con conseguente errata decorrenza della prescrizione e indebita liquidazione di retribuzioni per tutto il periodo; 4) omesso esame della discontinuità del rapporto; 5) violazione dell’art. 2094 c.c. per insussistenza degli indici della subordinazione. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che l’eccezione di prescrizione fosse tardiva e quindi decaduta. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la tutela ex art. 2126 c.c. nel pubblico impiego contrattualizzato ha natura contrattuale/retributiva e può essere fatta valere anche in appello o d’ufficio quando venga esclusa la validità della pretesa di conversione; ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto l’esercizio del potere direttivo e organizzativo datoriale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato opera il divieto di conversione ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 e che, in presenza di una successione di rapporti a termine o formalmente autonomi poi riqualificati, ciascun rapporto resta autonomo: i crediti retributivi e la prescrizione vanno quindi valutati per singolo rapporto, non come se vi fosse un unico rapporto continuativo, e non possono essere riconosciute retribuzioni per i periodi non lavorati. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ha rigettato i primi due e il quinto motivo, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al capo relativo alla considerazione unitaria del rapporto e alla conseguente liquidazione delle differenze retributive e alla decorrenza della prescrizione; il giudizio è stato rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati e per il regolamento delle spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente incidentale di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    Non è stata ravvisata la deduzione di una domanda nuova in appello, perché la pretesa ex art. 2126 c.c. può essere prospettata anche in secondo grado quando sia esclusa la conversione del rapporto.

  • art. 99 c.p.c.

    Non è stata accolta la censura di ultrapetizione o di domanda non proposta, poiché la domanda retributiva poteva essere ricondotta alla tutela ex art. 2126 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che vi sia stata pronuncia su domanda diversa da quella proposta, ritenendo ammissibile la riqualificazione della domanda in base ai fatti allegati.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato è vietata la conversione del rapporto; ciascun rapporto resta autonomo e i crediti vanno valutati con riferimento ai singoli rapporti e ai relativi segmenti temporali.

  • art. 2126 c.c.

    La prestazione di fatto svolta in violazione di norme imperative dà diritto al trattamento retributivo dovuto; la tutela ha natura contrattuale/retributiva e si applica al segmento di lavoro effettivamente eseguito.

  • art. 2094 c.c.

    L’esercizio del potere direttivo e organizzativo datoriale è indice primario della subordinazione; la censura che si limita a contestare l’accertamento di fatto non è sufficiente se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2948 c.c.

    I crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato si prescrivono in cinque anni; la prescrizione decorre dalla progressiva insorgenza dei crediti o dalla cessazione del rapporto per quelli maturati alla fine dello stesso.

  • art. 416 c.p.c.

    La censura incidentale sulla decadenza dall’eccezione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile per genericità e carenza di specifica ricostruzione processuale.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 416 c.p.c. nel ricorso incidentale, senza che la censura superasse il vaglio di specificità.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare nullità processuali relative a ultrapetizione e violazione del contraddittorio, ma le doglianze sono state respinte.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; accolto solo in relazione all’art. 36 d.lgs. 165/2001 e all’art. 2126 c.c.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame della discontinuità del rapporto è rimasta assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato è preclusa la conversione del rapporto irregolare in rapporto a tempo indeterminato; se la prestazione è stata resa di fatto, il lavoratore può ottenere solo il trattamento economico correlato al periodo effettivamente lavorato, senza estensione ai periodi non lavorati tra un contratto e l’altro.
  • La tutela prevista dall’art. 2126 c.c., quando si controverte di prestazioni lavorative rese in un contesto in cui il rapporto non può essere validamente convertito, ha natura retributiva/contrattuale e può essere fatta valere anche se originariamente si era domandato il riconoscimento di un rapporto stabile.
  • Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto dalla loro progressiva insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione, da tale momento; l’assenza di un affidamento alla stabilità del rapporto esclude la sospensione della prescrizione per metus.
  • La subordinazione va accertata attraverso gli indici tipici del potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro; tuttavia, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a una diversa lettura del fatto.
  • Le doglianze processuali che denunciano tardività o decadenze delle eccezioni devono essere sorrette da una puntuale ricostruzione degli atti e dei relativi momenti processuali; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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