Cassazione Civile, Ordinanza n. 01972/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di fatture relative a merci asseritamente fornite. L'opposizione era stata rigettata in primo e secondo grado, con conferma del credito della fornitrice. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato provato il credito sulla sola base della registrazione delle fatture nei libri/registri della debitrice, senza valorizzare la possibilità di prova contraria e senza considerare elementi contrari: crisi finanziaria e liquidazione della fornitrice, contestazioni di mancata consegna, deposizioni testimoniali su assenza di prodotti nel negozio, mancata comparizione del legale rappresentante della controparte e un documento denominato 'distinta non consegnato'. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla stessa base fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo infondato, ritenendo corretto il principio applicato dal giudice di merito: le annotazioni del registro IVA, pur non rientrando direttamente nella disciplina degli artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito perché l'annotazione con richiamo alla fattura ha natura ricognitiva/confessoria ex art. 2720 c.c. La sentenza impugnata si era inoltre fondata su ulteriori elementi di fatto, ritenuti adeguati, tra cui la tardività delle contestazioni, la tempestiva contestazione e disconoscimento del documento 'distinta non consegnato' e la genericità delle deposizioni testimoniali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012, sia perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore; le annotazioni del registro IVA non rientrano direttamente in tale disciplina, ma possono comunque avere valore probatorio secondo altri principi.
I libri bollati e vidimati, se regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; la Corte precisa che le annotazioni IVA non vi rientrano direttamente.
L'annotazione di fattura nei registri, con richiamo alla stessa, può assumere natura ricognitiva di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria.
È il vizio dedotto per la pretesa violazione di legge sostanziale nel primo motivo.
Il motivo è inammissibile sia per il filtro dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia perché tende a rivalutare il merito probatorio.
In caso di appello deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione non è proponibile per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.; la norma si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012.
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La disposizione è richiamata per affermare l'applicabilità dell'art. 348-ter c.p.c. ai giudizi di appello introdotti dopo la sua entrata in vigore.
Legge di conversione che rende applicabile il filtro dell'art. 348-ter c.p.c. ai giudizi di appello successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Le annotazioni nei registri IVA, pur non essendo equiparabili in modo automatico ai libri contabili ex artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire prova scritta del credito quando integrano una ricognizione del debito con natura confessoria ai sensi dell'art. 2720 c.c.
- Quando il giudice di merito valorizza più elementi concordanti per ritenere provato un credito, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove, poiché ciò integra una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il giudizio d'appello rientra nel perimetro dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e la decisione di secondo grado è fondata sulle stesse ragioni di fatto di quella di primo grado.
- In sede di cassazione non è consentito riesaminare il materiale probatorio per sovrapporre una nuova ricostruzione della vicenda a quella compiuta dai giudici di merito.
- La prova contraria alla pretesa creditoria deve essere specifica e idonea a scardinare gli elementi documentali e presuntivi posti a base della decisione; contestazioni generiche o tardive possono essere ritenute insufficienti.
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