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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01972/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di fatture relative a merci asseritamente fornite. L'opposizione era stata rigettata in primo e secondo grado, con conferma del credito della fornitrice. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2709, 2710 e 2720 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato provato il credito sulla sola base della registrazione delle fatture nei libri/registri della debitrice, senza valorizzare la possibilità di prova contraria e senza considerare elementi contrari: crisi finanziaria e liquidazione della fornitrice, contestazioni di mancata consegna, deposizioni testimoniali su assenza di prodotti nel negozio, mancata comparizione del legale rappresentante della controparte e un documento denominato 'distinta non consegnato'. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla stessa base fattuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo infondato, ritenendo corretto il principio applicato dal giudice di merito: le annotazioni del registro IVA, pur non rientrando direttamente nella disciplina degli artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito perché l'annotazione con richiamo alla fattura ha natura ricognitiva/confessoria ex art. 2720 c.c. La sentenza impugnata si era inoltre fondata su ulteriori elementi di fatto, ritenuti adeguati, tra cui la tardività delle contestazioni, la tempestiva contestazione e disconoscimento del documento 'distinta non consegnato' e la genericità delle deposizioni testimoniali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012, sia perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore; le annotazioni del registro IVA non rientrano direttamente in tale disciplina, ma possono comunque avere valore probatorio secondo altri principi.

  • art. 2710 c.c.

    I libri bollati e vidimati, se regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; la Corte precisa che le annotazioni IVA non vi rientrano direttamente.

  • art. 2720 c.c.

    L'annotazione di fattura nei registri, con richiamo alla stessa, può assumere natura ricognitiva di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la pretesa violazione di legge sostanziale nel primo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile sia per il filtro dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia perché tende a rivalutare il merito probatorio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di appello deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione non è proponibile per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.; la norma si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012.

  • art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    La disposizione è richiamata per affermare l'applicabilità dell'art. 348-ter c.p.c. ai giudizi di appello introdotti dopo la sua entrata in vigore.

  • legge 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione che rende applicabile il filtro dell'art. 348-ter c.p.c. ai giudizi di appello successivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Le annotazioni nei registri IVA, pur non essendo equiparabili in modo automatico ai libri contabili ex artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire prova scritta del credito quando integrano una ricognizione del debito con natura confessoria ai sensi dell'art. 2720 c.c.
  • Quando il giudice di merito valorizza più elementi concordanti per ritenere provato un credito, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove, poiché ciò integra una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il giudizio d'appello rientra nel perimetro dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e la decisione di secondo grado è fondata sulle stesse ragioni di fatto di quella di primo grado.
  • In sede di cassazione non è consentito riesaminare il materiale probatorio per sovrapporre una nuova ricostruzione della vicenda a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La prova contraria alla pretesa creditoria deve essere specifica e idonea a scardinare gli elementi documentali e presuntivi posti a base della decisione; contestazioni generiche o tardive possono essere ritenute insufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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