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Sentenza

Sentenza n. 2341/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza nr. 213/2025 emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 15 aprile 2025, a definizione del procedimento R.G. nr. 1617/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; …».

Giustizia amministrativa202504948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, per un importo di 500 euro annui, e aveva condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione. Il ricorso è stato notificato dopo la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che le somme dovute erano state accreditate sulla carta docente e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute, dando così esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo. Nonostante la sopravvenuta esecuzione, il Ministero è stato condannato alle spese, poiché al momento della proposizione del giudizio l’inadempimento non era controverso e l’Amministrazione aveva dato adempimento soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla notifica della sentenza ai fini esecutivi.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., a fondamento della condanna alle spese in presenza dell’inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza, nonostante la cessazione della materia del contendere, quando l’Amministrazione era inadempiente alla proposizione del ricorso.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato quale criterio di adeguatezza nella determinazione dei compensi professionali, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso comporta la cessazione della materia del contendere, se il giudicato è stato integralmente eseguito e non residuano utilità concrete per il ricorrente.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese quando, al momento della proposizione del ricorso, l’inadempimento sussisteva e il giudizio si è reso necessario per ottenere l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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