Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, sostenendo che il sinistro stradale posto a fondamento della revisione non rientrasse tra le ipotesi di revisione obbligatoria e non dimostrasse la sussistenza di dubbi concreti sulla permanenza dell’idoneità tecnica o psicofisica. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che non gli era stata contestata alcuna violazione amministrativa o penale e che l’incidente avrebbe potuto dipendere da cause alternative, quali colpo di sonno, malore, stanchezza o improvvisa avaria del veicolo. Ha inoltre valorizzato gli accertamenti sanitari e tossicologici negativi e l’idoneità sanitaria successivamente attestata dalla Commissione medica locale. Infine, ha sostenuto che il tempo trascorso tra il sinistro e l’adozione e notificazione del provvedimento ne avrebbe fatto venir meno la funzione preventiva. Il sinistro, verificatosi su un tratto rettilineo, con visuale libera, fondo asciutto, buona manutenzione e condizioni meteorologiche favorevoli, era consistito nella perdita incontrollata del controllo del veicolo, nell’invasione della corsia opposta e nella fuoriuscita dalla carreggiata, senza tracce di frenata né fattori esterni idonei a spiegare l’evento, con lesioni agli occupanti e ingenti danni al mezzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la revisione della patente prevista dall’art. 128 del Codice della strada ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere disposta senza l’accertamento definitivo di una responsabilità civile, penale o amministrativa e senza la prova della perdita dei requisiti di guida. È sufficiente che fatti determinati e oggettivamente apprezzabili facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla persistente idoneità tecnica o psicofisica del conducente. Nel caso concreto, la dinamica del sinistro, risultante dalla segnalazione dei Carabinieri, dal sopralluogo, dai rilievi fotografici e planimetrici e dalla documentazione sanitaria, era idonea a fondare tale dubbio. Il richiamo per relationem al rapporto di polizia è stato ritenuto ammissibile perché l’atto richiamato era individuato e conoscibile e conteneva gli elementi fattuali posti a base della decisione. Non era necessaria la previa contestazione di una violazione del Codice della strada, poiché la revisione costituisce uno strumento di verifica e non una misura accessoria a un illecito. Le ipotesi alternative prospettate dal ricorrente non erano adeguatamente provate; inoltre, anche un eventuale malore, colpo di sonno o stato di stanchezza avrebbe potuto giustificare una verifica dell’idoneità psicofisica o della capacità di guida. Gli accertamenti tossicologici negativi escludevano l’assunzione di alcol o stupefacenti, ma non spiegavano la perdita di controllo né eliminavano il dubbio sull’idoneità tecnica. L’idoneità sanitaria successivamente attestata riguardava il diverso profilo psicofisico e non rendeva irragionevole l’esame di idoneità tecnica. È stata esclusa anche la carenza di istruttoria, poiché l’Amministrazione aveva acquisito una segnalazione circostanziata, il verbale di sopralluogo, rilievi fotografici e planimetrici e documentazione sanitaria, oltre ad avere comunicato l’avvio del procedimento. Il decorso di circa otto mesi dal sinistro non faceva venir meno il potere, in assenza di un termine perentorio, né l’interesse pubblico alla verifica, non essendo la revisione assimilabile a una misura cautelare urgente. L’assenza di ulteriori incidenti non dimostrava l’insussistenza del dubbio originario. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 285/1992
La revisione della patente può essere disposta qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.
La revisione ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; può essere disposta sulla base di fatti determinati e oggettivamente apprezzabili che facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla persistente idoneità alla guida, anche in assenza di un illecito accertato o di una prova definitiva della perdita dei requisiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revisione della patente prevista dall’art. 128 del Codice della strada è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: può essere disposta senza l’accertamento di una responsabilità civile, penale o amministrativa e senza la prova definitiva della perdita dei requisiti di guida, quando fatti concreti e oggettivamente apprezzabili facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla persistente idoneità tecnica o psicofisica del conducente.
- Anche un singolo incidente può giustificare la revisione della patente quando la sua dinamica, valutata nel complesso e alla luce delle circostanze concrete, evidenzi una perdita anomala del controllo del veicolo non spiegata da condizioni esterne e sia quindi idonea a porre in dubbio la capacità del conducente di mantenere una condotta di guida sicura.
- Il provvedimento di revisione può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un rapporto di polizia, purché l’atto richiamato sia individuato e conoscibile dall’interessato e contenga gli elementi fattuali che rendono percepibile il collegamento tra la dinamica del sinistro e il dubbio sull’idoneità alla guida.
- La revisione della patente non richiede la previa contestazione di una violazione del Codice della strada, poiché il relativo potere non costituisce una sanzione accessoria, ma uno strumento autonomo di verifica preventiva dell’idoneità alla guida.
- In assenza di un termine perentorio, il decorso di alcuni mesi dal sinistro non fa venir meno, di per sé, il potere di disporre la revisione né l’interesse pubblico alla verifica della persistente idoneità, poiché l’eventuale deficit tecnico o psicofisico può permanere nel tempo e incidere sulla sicurezza della circolazione.
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