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Sentenza

Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 15 dicembre 2025, pubblicata su “Amministrazione trasparente” in data 15 gennaio 2026 e fino al 30 gennaio 2026, avente ad oggetto “Urbanistica. Variante semplificata n. 1 al Piano degli Interventi (P.I.). per correzione di errata trasposizione cartografica inerente la mancata previsione di allargamento stradale in via fontana loc. Pedemonte art. 14 bis l.r.v. 11/2004 – adozione”; - di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguente appartenente al medesimo procedimento.

Giustizia amministrativa202600717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di adozione di una variante semplificata al Piano degli Interventi, volta a reintrodurre l’ampliamento di una strada comunale quale correzione di un asserito errore di trasposizione cartografica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la variante semplificata con cui il Comune ha reintrodotto nel Piano degli Interventi la previsione dell’allargamento di una strada comunale, originariamente contenuta nel PRG del 1985 e non riportata nelle successive varianti cartografiche. La previsione incide sul lotto della ricorrente, riducendone la capacità edificatoria e imponendo una significativa riduzione dei volumi del progetto edilizio per il quale era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 14 della l.r. Veneto n. 11/2004, per insussistenza dei presupposti della variante semplificata e per l’inesistenza di un mero errore materiale da correggere; eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, carenza ed erroneità della motivazione; violazione del principio di affidamento. La ricorrente ha sostenuto che la previsione originaria non era stata reiterata nelle successive varianti, che il relativo vincolo era decaduto e che la variante del 2026 perseguiva in realtà lo scopo di ostacolare il progetto edilizio. Ha inoltre evidenziato che il nuovo tracciato non coincideva integralmente con quello del PRG del 1985, interessando puntualmente la sua proprietà e alcune altre, ma non tutti i tratti originariamente coinvolti. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che la previsione del 1985 non fosse mai stata eliminata, ma soltanto erroneamente trasposta, e che il vincolo avesse natura conformativa e quindi non fosse soggetto a decadenza.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso, annullando la deliberazione impugnata. Il Collegio ha distinto i vincoli conformativi, incidenti su una generalità di beni secondo una disciplina urbanistica omogenea e non soggetti a scadenza, dai vincoli espropriativi, riguardanti beni determinati per la localizzazione di un’opera pubblica incompatibile con la proprietà privata e tali da richiedere l’espropriazione. Ha ritenuto che l’ampliamento di Via Fontana non costituisse una componente generale della rete viaria, ma un’infrastruttura secondaria e interna a una singola zona, non prevista dal PAT comunale, con tracciato puntualmente incidente sulla proprietà della ricorrente e destinata a essere realizzata dal Comune previa espropriazione dei mappali interessati. Il vincolo è stato quindi qualificato come espropriativo. Ne è conseguito che la sua reintroduzione nel Piano degli Interventi, a distanza di circa quarant’anni dalla previsione originaria, integrava la reiterazione di un vincolo espropriativo decaduto. Il Comune non poteva procedere mediante la variante semplificata prevista dall’art. 14-bis della l.r. Veneto n. 11/2004, formalmente giustificata come correzione di un errore di trasposizione cartografica, ma avrebbe dovuto seguire l’iter ordinario, idoneo a garantire la piena partecipazione degli interessati. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l.r. Veneto n. 11/2004

    La procedura semplificata non può essere utilizzata per reintrodurre una previsione urbanistica sostanzialmente integrante la reiterazione di un vincolo espropriativo decaduto; in tal caso è necessario l’iter ordinario, con piena partecipazione degli interessati.

  • art. 13, lett. j, l.r. Veneto n. 11/2004

    Le infrastrutture di maggior rilevanza del territorio comunale sono individuate dal PAT; l’assenza dell’opera nel PAT è stata valorizzata per escludere che l’ampliamento stradale costituisse parte della rete viaria principale avente natura conformativa.

  • art. 7, n. 1, l. n. 1150/1942

    La previsione delle principali reti stradali nel piano regolatore ha ordinariamente natura conformativa, salvo che si tratti di viabilità interna e puntuale, assimilabile alla localizzazione di un’opera pubblica e quindi qualificabile come vincolo espropriativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La qualificazione di un vincolo urbanistico come conformativo o espropriativo deve essere compiuta in concreto, considerando non solo la denominazione formale dell’opera, ma la sua incidenza sui beni, la generalità o puntualità della localizzazione, l’incompatibilità dell’intervento con la proprietà privata e la necessità di procedere all’espropriazione.
  • La previsione di una viabilità avente carattere generale e costituente parte della rete principale delle comunicazioni ha, di regola, natura conformativa; la previsione di una strada secondaria interna a una singola zona, puntualmente incidente su beni determinati e destinata alla realizzazione di un’opera pubblica previa espropriazione, ha invece natura espropriativa.
  • La reintroduzione, a distanza di molti anni, di una previsione urbanistica sostanzialmente riconducibile a un vincolo espropriativo decaduto costituisce reiterazione del vincolo, anche quando l’amministrazione la qualifichi formalmente come mera correzione di un errore materiale di trasposizione cartografica.
  • La reiterazione di un vincolo espropriativo decaduto non può essere disposta mediante una procedura urbanistica semplificata riservata alla correzione di errori materiali, ma richiede il procedimento ordinario previsto per le varianti sostanziali, comprensivo delle garanzie partecipative degli interessati.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEccesso di potereLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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