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Sentenza

Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso n. 2010 del 2025, proposto dal Cellnex s.p.a. - del provvedimento in data 25 agosto 2025 con il quale il Comune di Cavallino - Treporti ha disposto il rigetto dell’istanza di autorizzazione e richiesta paesaggistica per l’installazione di una stazione radio base denominata “ITVE-027044 - VE477 - CAVALLINO EUROPA” in via Baracca, istanza presentata dalla società ricorrente in data 13 giugno 2025; - del parere espresso dalla Conferenza paesaggistica nella seduta del 1° agosto 2025; - della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’istanza trasmesso a mezzo SUAP in data 6 agosto 2025; quanto al ricorso n. 2031 del 2025 proposto da Wind Tre s.p.a. - degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso n. 2010/2025 di R.G.;

Giustizia amministrativa202502010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base, fondato sul parere paesaggistico negativo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

Cellnex e Wind Tre hanno impugnato il diniego del Comune di Cavallino-Treporti del 25 agosto 2025, il parere della Conferenza paesaggistica del 1° agosto 2025 e la comunicazione dei motivi ostativi, relativi a una nuova stazione radio base in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. Il nuovo progetto prevedeva una struttura a traliccio alta 28 metri, in luogo del precedente palo di 34 metri, nonché accorgimenti cromatici e opere di mitigazione mediante piantumazione. Le ricorrenti hanno dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento, sostenendo che l'Amministrazione si fosse limitata a richiamare genericamente la visibilità e l'estraneità dell'impianto al contesto, senza valutare concretamente il nuovo progetto, la riduzione dell'altezza, le caratteristiche del contesto già infrastrutturato e le misure di mitigazione. È stata inoltre contestata la reiterazione delle valutazioni negative riferite al precedente progetto, il mancato bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico alla copertura del servizio di telecomunicazioni, nonché l'assenza di un dissenso costruttivo e di indicazioni progettuali alternative. Wind Tre ha dedotto anche la violazione degli artt. 146 d.lgs. 42/2004, 44 e 50 d.lgs. 259/2003, lamentando che il Comune avesse richiamato genericamente la co-ubicazione su infrastrutture esistenti senza verificarne la concreta praticabilità, nonostante l'indisponibilità dei proprietari e l'inidoneità tecnica delle strutture, e avesse prospettato irragionevolmente un impianto temporaneo, inidoneo ad assicurare una copertura stabile.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e li ha accolti. Ha ritenuto illegittimo il parere della Soprintendenza perché meramente reiterativo delle valutazioni formulate per il precedente progetto, senza considerare le significative modifiche tecniche e dimensionali del nuovo intervento, in particolare la riduzione dell'altezza da 34 a 28 metri e le misure di mitigazione. Il riferimento alla mera visibilità dell'impianto e alla sua estraneità al contesto è stato giudicato generico e stereotipato, non essendo stati individuati concretamente i valori paesaggistici incisi, le visuali alterate o il pregiudizio effettivo arrecato al bene tutelato. La valutazione avrebbe dovuto confrontare puntualmente il vincolo, il contesto territoriale, le caratteristiche dell'opera, i materiali, le cromie, le dimensioni e le misure mitigative. Il Collegio ha inoltre rilevato il mancato bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico alla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché la violazione del principio di dissenso costruttivo, per l'assenza di indicazioni progettuali idonee a rendere l'opera compatibile. È stata ritenuta carente anche l'istruttoria sulle soluzioni di co-ubicazione, richiamate in modo assertivo senza confrontarsi con le deduzioni delle ricorrenti sulla loro impraticabilità; la co-ubicazione può essere considerata solo dopo una rigorosa verifica della sua concreta fattibilità. Parimenti irragionevole è stato ritenuto il riferimento a un impianto temporaneo, inidoneo a soddisfare l'esigenza di copertura stabile. Poiché il Comune aveva recepito il parere vincolante della Soprintendenza senza un autonomo esame della relazione paesaggistica e delle osservazioni, i vizi del parere si sono riverberati sul diniego comunale. Sono stati quindi annullati il parere e il provvedimento di rigetto, con obbligo per le amministrazioni di rieditare il potere mediante nuova istruttoria e valutazione concreta del progetto e delle mitigazioni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 per ciascuna società, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi soggettivamente e oggettivamente.

  • art. 43 d.lgs. 259/2003

    le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ... sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria

    Attribuisce alle infrastrutture di comunicazione un particolare regime di favore, senza escludere il bilanciamento con la tutela paesaggistica quando l'intervento ricade in area vincolata.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, applicabile all'istanza per la stazione radio base.

  • art. 50 d.lgs. 259/2003

    Consente il ricorso alla co-ubicazione soltanto dopo una rigorosa verifica della sua effettiva praticabilità; non legittima un generico invito a utilizzare strutture esistenti.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Impone una valutazione concreta di compatibilità paesaggistica, rapportata ai valori tutelati, al contesto, alle caratteristiche dell'opera e alle misure di mitigazione.

  • art. 11 d.P.R. 31/2017

    Concorre a richiedere che la valutazione paesaggistica consideri puntualmente contesto, visuali, caratteristiche progettuali e mitigazioni.

  • art. 14-ter, comma 3, l. 241/1990

    Esprime il principio del dissenso costruttivo: l'amministrazione dissenziente deve indicare, ove possibile, soluzioni progettuali idonee a superare le criticità.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Rileva quale fondamento dei principi di collaborazione e buona fede, che orientano anche la conformazione delle opere sottoposte a tutela paesaggistica.

Massime di principio

  • La presenza di un vincolo paesaggistico non determina automaticamente l'incompatibilità di una stazione radio base o di altra infrastruttura di pubblica utilità; il diniego richiede una valutazione concreta e motivata dei valori paesaggistici tutelati e dell'effettivo impatto dell'opera.
  • La motivazione del diniego paesaggistico non può fondarsi sulla mera visibilità dell'impianto né su formule generiche quali "elemento estraneo al contesto"; deve individuare specificamente le visuali, i caratteri del paesaggio e gli elementi del progetto che verrebbero compromessi.
  • Quando viene presentato un nuovo progetto significativamente modificato rispetto a quello già respinto, l'amministrazione deve svolgere una nuova e autonoma valutazione, confrontandosi con le modifiche dimensionali, costruttive, cromatiche e con le misure di mitigazione; la mera reiterazione del precedente diniego è illegittima.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica deve bilanciare la tutela del paesaggio con l'interesse pubblico alla realizzazione e alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione, senza considerare il vincolo paesaggistico come un interesse automaticamente prevalente.
  • Il principio di dissenso costruttivo impone all'amministrazione, ove possibile, di indicare prescrizioni, soluzioni progettuali o localizzazioni alternative idonee a rendere compatibile l'intervento, anziché limitarsi a un diniego meramente oppositivo.
  • La co-ubicazione su infrastrutture esistenti può essere presa in considerazione solo previa rigorosa verifica della sua concreta praticabilità tecnica e giuridica, alla luce delle deduzioni dell'operatore; non è sufficiente un generico invito a utilizzare tali strutture.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTelecomunicazioni e impianti radioMotivazione del provvedimentoConferenza di servizi
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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