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Sentenza

Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - della nota in data 22 agosto 2025 con la quale il Comune di Venezia ha determinato la «capacità contributiva» della ricorrente alla retta per il ricovero per il 2025 nell’importo annuo di € 16.616,03 e l’integrazione a carico dell’ente locale in € 5.648,97 «ai sensi del vigente Regolamento comunale» e quali atti presupposti - del “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all’ingresso in strutture residenziali”, approvato con la delibera del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 133 del 26 novembre 2015 e modificato con la delibera n. 39 del 25 giugno 2020; - della delibera della Giunta Comunale (D.G.C.) n. 92 del 21 maggio 2025, recante «Accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia nelle strutture residenziali e semi residenziali per anziani e persone con problemi di salute mentale e valore economico delle prestazioni di Assistenza Tutelare. Determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale per l’anno 2025»; - delle D.G.C. n. 452/2015, n. 407/2016, n. 10/2017, n. 58/2018, n. 36/2019 n. 38/2020, 50/2021, n. 31/2022, n. 82/2023 e n. 35/2024 con le quali il Comune di Venezia ha annualmente determinato il valore della «retta alberghiera di riferimento» ex artt. 18 e 8 del suddetto Regolamento.

Giustizia amministrativa202501805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale della compartecipazione alla retta di ricovero residenziale per il 2025 e disposizioni regolamentari e deliberazioni comunali presupposte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente non autosufficiente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, invalida al 100%, portatrice di handicap grave e inserita in una RSA, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha fissato la sua capacità contributiva annua in € 16.616,03, computando integralmente pensione e indennità di accompagnamento, e ha posto a suo carico un onere complessivo di € 20.325,78, a fronte di un ISEE indicato in ricorso pari a € 8.001,08. Ha dedotto, tra l’altro, la nullità o comunque l’illegittimità dell’atto per applicazione di criteri già annullati dal giudice amministrativo; la violazione del d.P.C.M. n. 159/2013, dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e della disciplina sui livelli essenziali delle prestazioni, sostenendo che l’ISEE costituisce l’unico parametro legale per determinare la capacità contributiva e la compartecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate; l’illegittimità del sistema comunale fondato sulla “retta alberghiera di riferimento” e su criteri ulteriori o sostitutivi dell’ISEE; l’illegittimo computo dell’indennità di accompagnamento, avente natura assistenziale e compensativa; la violazione dei principi di dignità, autonomia, proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione; il difetto di motivazione e istruttoria riguardo alla determinazione della retta di riferimento; nonché l’illegittima differenziazione tra anziani, persone con disabilità e persone con problemi di salute mentale. Il Comune ha sostenuto la legittimità della propria autonomia regolamentare, la possibilità di utilizzare pensione e indennità per la copertura della quota alberghiera, la non sovrapponibilità delle diverse categorie di utenti e la necessità di salvaguardare l’equilibrio di bilancio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione impugnata, le pertinenti disposizioni regolamentari e la deliberazione della Giunta comunale n. 92/2025 nella parte contestata. Ha ritenuto illegittima la reiterazione di criteri già annullati o censurati dalla giurisprudenza, pur prescindendo dalla qualificazione formale del vizio come nullità ex art. 21-septies l. 241/1990. Il Comune non può introdurre, in materia coperta dalla disciplina statale dell’ISEE quale livello essenziale delle prestazioni, criteri aggiuntivi, derogatori o sostitutivi, quali la “retta alberghiera di riferimento”, la sommatoria integrale delle risorse dell’assistito e soglie patrimoniali o importi forfetari stabiliti annualmente dalla Giunta. È stata inoltre ritenuta illegittima l’inclusione dell’indennità di accompagnamento tra le risorse computabili, in contrasto con l’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, conv. in l. n. 89/2016, che esclude dal reddito disponibile ai fini ISEE i trattamenti percepiti in ragione della disabilità. Il giudice ha escluso che la distinzione tra anziani e disabili legittimi regimi comunali differenziati in deroga alla disciplina unitaria delle prestazioni sociosanitarie. La “retta di riferimento” di € 61 giornalieri è stata ritenuta un parametro standardizzato incidente direttamente sulla quota dell’utente e sull’integrazione comunale, incompatibile con la capacità contributiva risultante dall’ISEE e con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le allegazioni del Comune sull’impatto finanziario della decisione sono state ritenute ipotetiche, prive di adeguata prova documentale e comunque non idonee a comprimere diritti riconducibili a livelli essenziali delle prestazioni. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune dovrà rideterminare la compartecipazione secondo i criteri conformi alla disciplina ISEE e garantire, in caso di giudicato, la pubblicazione della decisione nelle forme previste. Il Comune è stato condannato alle spese di lite per € 2.000, oltre accessori, con pagamento in favore dello Stato, ed è stata disposta la liquidazione dei compensi del difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La qualificazione del vizio come nullità non vincola il giudice, che può riqualificare la censura in termini di illegittimità annullabile sulla base del petitum sostanziale e dell’utilità perseguita.

  • art. 2 d.P.C.M. 159/2013

    La determinazione e l’applicazione dell’indicatore, “ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni”.

    L’ISEE costituisce parametro legale indefettibile per determinare la capacità contributiva e la compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate; i Comuni non possono sostituirlo o derogarlo con criteri autonomi.

  • art. 6 d.P.C.M. 159/2013

    La disciplina delle prestazioni sociosanitarie rivolte alle persone maggiorenni non autosufficienti è unitaria e non consente autonome classificazioni comunali derogatorie.

  • art. 2-sexies d.l. 42/2016, conv. in l. 89/2016

    Esclude dal reddito disponibile ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità; l’indennità di accompagnamento non può essere computata nella compartecipazione.

  • art. 6, comma 4, l. 328/2000

    I Comuni devono contribuire al pagamento della retta per il ricovero in strutture residenziali quando la persona interessata non è in grado di sostenerla con i propri mezzi.

  • art. 24, comma 1, lett. g), l. 328/2000

    La disposizione ha carattere programmatico e non attribuisce direttamente al Comune il potere di computare l’indennità di accompagnamento né stabilisce criteri o limiti per il suo utilizzo.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi in casi analoghi.

  • art. 14 d.P.R. 1199/1971

    È stato richiamato quale base per la pubblicazione della decisione con le stesse forme di pubblicazione del regolamento parzialmente annullato, in caso di formazione del giudicato.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • L’ISEE, in quanto livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013, costituisce il parametro legale indefettibile per determinare la capacità contributiva e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate; gli enti locali non possono introdurre criteri aggiuntivi, derogatori o sostitutivi.
  • Un regolamento comunale non può fondare la compartecipazione a una retta residenziale su una “retta di riferimento” e sulla sommatoria integrale delle risorse dell’assistito, demandando inoltre alla Giunta la determinazione annuale dei parametri economici, quando tali criteri incidono direttamente sulla capacità contributiva già disciplinata dalla normativa statale sull’ISEE.
  • L’indennità di accompagnamento, quale trattamento assistenziale e compensativo percepito in ragione della disabilità, non può essere computata tra le risorse disponibili dell’assistito ai fini della determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie.
  • La distinzione comunale tra anziani non autosufficienti, persone con disabilità e persone con problemi di salute mentale non consente di applicare criteri di compartecipazione autonomi e derogatori rispetto alla disciplina unitaria delle prestazioni sociosanitarie prevista dal d.P.C.M. n. 159/2013.
  • Le esigenze di equilibrio finanziario dell’ente locale non possono giustificare la compressione di diritti riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni; allegazioni finanziarie ipotetiche e non documentate non sono sufficienti a dimostrare l’impossibilità di applicare la disciplina statale vincolante.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimento
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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