Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ex art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987 dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio; e la conseguente condanna di INPS al pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece i ricorrenti avrebbero dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riconoscimento, nella liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza e collocati in quiescenza a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l'accertamento del diritto al computo, nella base di calcolo dell'indennità di fine servizio, dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione processuale e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenendo che l'amministrazione di appartenenza avrebbe dovuto essere evocata in giudizio. Ha inoltre eccepito la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis. Nel merito, ha sostenuto che il beneficio spetti soltanto al personale cessato per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, e non anche a chi sia collocato a riposo a domanda ai sensi dell'art. 2 della legge n. 232/1990. Ha dedotto, in subordine, il contrasto dell'interpretazione favorevole ai ricorrenti con gli artt. 3 e 81 Cost. e ha contestato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. L'INPS è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio relativo alla corretta erogazione del trattamento di fine servizio; pertanto la controversia deve essere instaurata nei suoi esclusivi confronti, mentre gli atti endoprocedimentali dell'amministrazione di provenienza non assumono rilevanza esterna. È stata respinta anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è qualificato espressamente come decadenziale e, in coordinamento con il comma 3, è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, costituendo un onere relativo alla tempistica e non una condizione di spettanza del beneficio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L'art. 6-bis, comma 2, estende i sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Per il personale della Guardia di Finanza l'applicabilità della disposizione deriva dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il giudice ha ritenuto non fondate le obiezioni basate sugli artt. 3 e 81 Cost., poiché l'estensione non è generalizzata, ma collegata a requisiti anagrafici e contributivi elevati e diretta a uniformare il trattamento del personale del comparto sicurezza. È stato quindi accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio e imposto all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le differenze dovute. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il beneficio è esteso al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Il comma 2 estende il beneficio dei sei scatti al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare continua ad applicarsi l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
La disposizione rende applicabile il beneficio dei sei scatti anche al personale della Guardia di Finanza.
È richiamato quale disciplina del collocamento a riposo del personale che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; tale collocamento non esclude il beneficio previsto dall'art. 6-bis.
Sulle somme dovute a titolo di differenze di trattamento spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali dovute.
art. 3 Cost.
Non risulta violato, poiché il beneficio è collegato a requisiti anagrafici e contributivi elevati e mira a evitare disparità irragionevoli nel comparto sicurezza.
art. 81 Cost.
Non impedisce l'applicazione del beneficio previsto dalla legge, non trattandosi di un'interpretazione estensiva contra legem e non essendo stata dimostrata l'irragionevolezza della scelta legislativa.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello della Guardia di Finanza, in virtù dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. 66/2010.
- L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 estende il beneficio dei sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il collocamento a domanda non esclude quindi il diritto alla maggiorazione dell'indennità di buonuscita.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 non è decadenziale in assenza di un'espressa qualificazione normativa e, coordinato con il comma 3, opera come onere relativo alla decorrenza del collocamento a riposo, non come condizione per il riconoscimento dei sei scatti.
- Nella controversia relativa alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale tenuto all'erogazione, senza necessità di evocare in giudizio l'amministrazione di provenienza per gli atti endoprocedimentali privi di rilevanza esterna.
- Sulle differenze di trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina applicabile alle prestazioni previdenziali.
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