Sentenza del 30/11/2023 n. 33466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva riconosciuto, in favore della società, i costi per il personale e aveva ritenuto utilizzabili documenti prodotti dopo l'invito ad esibire, nonostante la mancata produzione di documentazione probatoria completa (in particolare fatture di acquisto). L'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, TUIR e dell'art. 2697 c.c. (sul valore probatorio e onere della prova) per il riconoscimento dei costi in assenza di supporti documentali certi, e violazione del D.P.R. n. 600/1973, art. 32, commi 4 e 5, per l'ammissione di documenti prodotti successivamente all'invito senza che la parte avesse dimostrato l'impossibilità a produrli per causa a essa non imputabile. L'Agenzia rilevava inoltre che le richieste di incontro per produrre documentazione erano successive all'emissione dell'avviso e che la documentazione trasmessa via mail era incompleta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato in via pregiudiziale l'integrità del contraddittorio e ha ritenuto che, trattandosi di accertamento relativo a una società di persone (e quindi con redditi imputati ai soci), si configurasse un litisconsorzio necessario: la controversia investe elementi comuni che devono coinvolgere la società e tutti i soci. Nel caso specifico all'atto dell'impugnazione avevano partecipato al giudizio soltanto la società e non i soci (i quali peraltro non risultano identificati). Per tale violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 14, il giudizio è stato dichiarato assolutamente nullo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla CTP di Salerno in diversa composizione affinché sia integrato il contraddittorio e si celebri il giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la Corte del rinvio dovrà anche decidere sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, comma 4
Secondo la censura dell'Agenzia la norma è stata violata dalla CTR perché ha riconosciuto costi per il personale basandosi unicamente sull'appostamento nella dichiarazione (quadro RG 15) senza documentazione probatoria idonea. Dalla sentenza emerge la critica sull'ammissibilità del mero rilievo contabile senza prova documentale, anche se la Cassazione si è pronunciata sul profilo procedurale (nullità per contraddittorio) e non ha deciso nel merito sull'applicazione concreta della norma.
La norma disciplina l'onere della prova. L'Agenzia ha lamentato che la CTR abbia violato tale principio accettando l'addebito dei costi senza che la società avesse fornito elementi probatori certi e precisi. Anche su questo punto la Cassazione non ha deciso il merito, ma ha rilevato questioni processuali che impediscono la decisione sostanziale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5
I commi disciplinano l'efficacia probatoria e i termini per l'esibizione di documenti in sede di accertamento. L'Agenzia sosteneva che la CTR abbia illegittimamente ritenuto utilizzabili documenti prodotti dopo l'invito senza che la contribuente dimostrasse l'impossibilità di produrli nei termini per cause non imputabili. La Corte di legittimità ha rilevato l'anomalia processuale (mancata partecipazione dei soci) e ha rimesso la valutazione documentale al giudice di rinvio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La Corte interpreta questa norma nel senso che, quando l'accertamento riguarda elementi comuni a più soggetti (es. società di persone e soci), si configura un litisconsorzio necessario: tutti i soggetti interessati devono partecipare al giudizio. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del processo, rilevabile in ogni stato e grado.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 5
Richiamata dalla Corte come principio dell'unitarietà dell'accertamento per le società di persone: il reddito della società è automaticamente imputato ai soci e quindi le questioni comuni all'accertamento devono essere decise con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accertamento che riguardano società di persone o fattispecie che coinvolgono redditi imputati ai soci, la mancata partecipazione dei soci al giudizio determina un litisconsorzio necessario e può rendere nullo l'intero processo; il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
- La regolarità procedurale e il rispetto del contraddittorio sono condizioni di validità del giudizio tributario e possono prevalere sulla valutazione di merito: profili processuali irregolari (come la mancata chiamata di litisconsorti necessari) portano a cassazione e rinvio prima di entrare nel merito delle prove.
- La mera indicazione in dichiarazione (es. appostamento di costi in quadro RG) non esonera dalla necessità di fornire documentazione probatoria idonea e certa; l'onere della prova resta a carico di chi deduce fatti che incidono sulla determinazione del reddito o sulle deduzioni.
- I documenti prodotti dopo l'invito ad esibire possono essere valutati ma la parte che li produce tardivamente deve dimostrare, se richiesto, l'impossibilità materiale o giuridica di produrli nei termini per cause a essa non imputabili; in assenza di ciò la loro ammissione può essere contestata.
- Prima di decidere sul merito (ammissibilità di spese o documenti), i giudici tributari devono verificare la regolarità delle parti costituite: omissioni relative all'individuazione o alla chiamata di soggetti necessari devono essere sanate con l'integrazione del contraddittorio o con la riunione delle cause.
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