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Sentenza

Sentenza del 30/11/2023 n. 6683 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale relativa a IRPEF e IVA 2014 per presunta nullità della notifica via PEC (indirizzo errato, mancato invio/avviso di mancata consegna, assenza del file eml e dell'allegato cartella) e dedotta prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Corte ha rilevato che, pur non risultando documentalmente provati in atti tutti gli adempimenti formali relativi al secondo tentativo di PEC, al deposito su InfoCamere e all'invio della raccomandata informativa, la presentazione da parte della contribuente di un'istanza di rateizzazione e di una richiesta di definizione agevolata dimostra la conoscenza/conoscibilità della cartella. Pertanto le eccezioni sulla irregolarità della notifica sono state ritenute infondate. L'eccezione di prescrizione è stata rigettata in quanto i crediti erariali sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 DPR 600/1973

    Disciplina la procedura di notifica a mezzo PEC e, in caso di casella non valida o satura, il deposito nell'area telematica di InfoCamere e la pubblicazione dell'avviso: tale procedura deve essere seguita e documentata, ma la conoscenza della cartella tramite atti del contribuente può rendere irrilevanti vizi formali della notifica.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 5160/2022

    Principio secondo cui la richiesta di rateizzazione dimostra la conoscenza della cartella e si pone in contrasto con l'allegazione di mancata notifica.

  • Cass. Sez. 6-5, sent. n. 16098/2018

    Conferma l'orientamento che la richiesta di definizione/rateizzazione è elemento indiziario forte della conoscenza dell'atto impositivo da parte del contribuente.

  • Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020

    Affermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; pertanto eccezioni di prescrizione vanno valutate rispetto a tale termine.

  • Cass. Ord. n. 5549/2021 (citata dall'appellante)

    Richiamata dall'appellante per sostenere la non sanatoria dell'istanza di definizione sulla notifica; la Corte di merito non ha ritenuto decisivo tale contrasto di dottrina rispetto alla prova della conoscenza manifestata dall'istanza di rateizzo.

Massime di principio

  • La presentazione di istanze di rateizzazione o definizione agevolata costituisce elemento probatorio rilevante e spesso determinante della conoscenza (o conoscibilità) della cartella da parte del contribuente; ciò può neutralizzare eccezioni fondate esclusivamente su vizi formali della notifica.
  • La notifica via PEC segue un percorso legislativamente codificato: primo invio, secondo tentativo dopo almeno 7 giorni se la casella è satura, e in caso di indirizzo non valido o mancata consegna il deposito su InfoCamere con pubblicazione dell'avviso e invio di raccomandata informativa. Tali adempimenti devono essere documentati per provare la corretta notifica.
  • La mancanza del file .eml o dell'allegato cartella nella documentazione di notifica è una carenza formale che può rendere la notifica impugnabile, ma non è automaticamente decisiva se esistono prove alternative della conoscenza dell'atto (es. comportamenti del contribuente).
  • Le pretese tributarie erariali sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale: la mera anzianità del credito non comporta automaticamente la prescrizione se il termine non è decorso secondo i criteri di legge.
  • Per difendere validamente un'eccezione di nullità della notifica è opportuno documentare puntualmente: il risultato dei tentativi PEC (file eml), il deposito su InfoCamere, la pubblicazione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; in assenza di tale documentazione la controparte può far valere presunzioni di conoscenza derivanti da atti successivi del contribuente.

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