Sentenza del 30/11/2023 n. 6683 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale relativa a IRPEF e IVA 2014 per presunta nullità della notifica via PEC (indirizzo errato, mancato invio/avviso di mancata consegna, assenza del file eml e dell'allegato cartella) e dedotta prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte ha rilevato che, pur non risultando documentalmente provati in atti tutti gli adempimenti formali relativi al secondo tentativo di PEC, al deposito su InfoCamere e all'invio della raccomandata informativa, la presentazione da parte della contribuente di un'istanza di rateizzazione e di una richiesta di definizione agevolata dimostra la conoscenza/conoscibilità della cartella. Pertanto le eccezioni sulla irregolarità della notifica sono state ritenute infondate. L'eccezione di prescrizione è stata rigettata in quanto i crediti erariali sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 DPR 600/1973
Disciplina la procedura di notifica a mezzo PEC e, in caso di casella non valida o satura, il deposito nell'area telematica di InfoCamere e la pubblicazione dell'avviso: tale procedura deve essere seguita e documentata, ma la conoscenza della cartella tramite atti del contribuente può rendere irrilevanti vizi formali della notifica.
Cass. Sez. 5, sent. n. 5160/2022
Principio secondo cui la richiesta di rateizzazione dimostra la conoscenza della cartella e si pone in contrasto con l'allegazione di mancata notifica.
Cass. Sez. 6-5, sent. n. 16098/2018
Conferma l'orientamento che la richiesta di definizione/rateizzazione è elemento indiziario forte della conoscenza dell'atto impositivo da parte del contribuente.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020
Affermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; pertanto eccezioni di prescrizione vanno valutate rispetto a tale termine.
Cass. Ord. n. 5549/2021 (citata dall'appellante)
Richiamata dall'appellante per sostenere la non sanatoria dell'istanza di definizione sulla notifica; la Corte di merito non ha ritenuto decisivo tale contrasto di dottrina rispetto alla prova della conoscenza manifestata dall'istanza di rateizzo.
Massime di principio
- La presentazione di istanze di rateizzazione o definizione agevolata costituisce elemento probatorio rilevante e spesso determinante della conoscenza (o conoscibilità) della cartella da parte del contribuente; ciò può neutralizzare eccezioni fondate esclusivamente su vizi formali della notifica.
- La notifica via PEC segue un percorso legislativamente codificato: primo invio, secondo tentativo dopo almeno 7 giorni se la casella è satura, e in caso di indirizzo non valido o mancata consegna il deposito su InfoCamere con pubblicazione dell'avviso e invio di raccomandata informativa. Tali adempimenti devono essere documentati per provare la corretta notifica.
- La mancanza del file .eml o dell'allegato cartella nella documentazione di notifica è una carenza formale che può rendere la notifica impugnabile, ma non è automaticamente decisiva se esistono prove alternative della conoscenza dell'atto (es. comportamenti del contribuente).
- Le pretese tributarie erariali sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale: la mera anzianità del credito non comporta automaticamente la prescrizione se il termine non è decorso secondo i criteri di legge.
- Per difendere validamente un'eccezione di nullità della notifica è opportuno documentare puntualmente: il risultato dei tentativi PEC (file eml), il deposito su InfoCamere, la pubblicazione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; in assenza di tale documentazione la controparte può far valere presunzioni di conoscenza derivanti da atti successivi del contribuente.
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