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Sentenza

Sentenza del 30/11/2023 n. 14184 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720229035535144000 relativa alla cartella n. 09720160102734131000 per omesso pagamento di imposte (tassa di registro, catastale e ipotecaria anno 2011) per complessivi €4.570,21. Il ricorso deduceva: 1) inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione perché effettuata via PEC da indirizzo non risultante nei pubblici registri (Reginde) e quindi non suscettibile di sanatoria; 2) omissione della notifica della cartella di pagamento che è atto presupposto dell'iscrizione a ruolo, con conseguente inesigibilità delle somme e decadenza dalla riscossione ex art.25, comma 1, DPR 602/73.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso tempestivo. Ha respinto l'eccezione circa l'invalidità della notifica per uso di indirizzo PEC del mittente non estratto dai pubblici registri, affermando che l'art.26 DPR 602/73 richiede l'estrazione dal registro ufficiale solo dell'indirizzo PEC del destinatario e che la notifica è rituale anche se effettuata da indirizzo PEC dell'ADER non presente in Reginde (richiamata la giurisprudenza di Cass. SS.UU. n.15979/22 e Cass. n.982/2023). Invece ha accolto l'eccezione sulla mancata prova della notifica della cartella (la presunta notifica del 13/09/2016 non è documentata in atti): perciò ha dichiarato illegittima l'intimazione e ha annullato sia l'intimazione sia la cartella di pagamento. Ha condannato ADER al rimborso delle spese giudiziali, liquidate in €800,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con beneficio della distrazione a favore dell'avv. Andrea Liguori.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.546/1992 art.17-bis

    Fondamento del ricorso-reclamo proposto dal contribuente contro l'intimazione di pagamento; il Tribunale ne rileva la tempestività.

  • d.lgs. n.546/1992 art.21

    Richiamato in relazione ai termini di decadenza per proporre il ricorso; il Tribunale ha ritenuto il ricorso tempestivo.

  • d.lgs. n.546/1992 art.47

    Norma invocata per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto; il Tribunale ha giudicato l'istanza di sospensione infondata per mancanza di documentazione probatoria sulla situazione reddituale.

  • DPR 602/1973 art.25, comma 1

    Norma menzionata dal ricorrente in tema di decadenza dalla riscossione; il Tribunale ha accolto la censura collegata (decadenza/inesistenza del titolo) per assenza della prova della notifica della cartella.

  • DPR 602/1973 art.26

    Interpretato nel senso che la norma richiede l'estrazione dal registro ufficiale dell'indirizzo PEC del destinatario e non del mittente; pertanto la notifica è stata ritenuta valida anche se la PEC mittente dell'ADER non risultava in Reginde.

  • D.L. 179/2012 (artt. 4 e 16) - Reginde

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la PEC del mittente doveva risultare in pubblici registri; il Tribunale ha escluso che la mancata presenza del mittente in Reginde invalidi la notifica.

  • L. 53/1994 art.3-bis

    Norma più stringente relativa alle notifiche telematiche degli avvocati; il Tribunale osserva che la disposizione riguarda gli avvocati/procuratori e non ha valenza generale per tutte le notifiche via PEC.

  • Cass. SS.UU. n.15979/2022

    Giurisprudenza richiamata per affermare che non sussiste incertezza quando la notifica è promossa dal mittente da proprio valido indirizzo PEC; supporta la validità della notifica anche se il mittente non è in Reginde.

  • Cass. n.982/2023

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale utilizzato per confermare l'orientamento sulla validità delle notifiche effettuate dal mittente tramite proprio indirizzo PEC.

  • Codice di procedura civile art.156

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di sanatoria; il Tribunale ha ritenuto la questione non decisiva rispetto all'argomentazione principale e ha valutato la validità della notifica secondo il quadro normativo e giurisprudenziale citato.

Massime di principio

  • La validità di una notifica via PEC non dipende necessariamente dal fatto che l'indirizzo PEC del mittente sia iscritto nei registri pubblici (Reginde); rileva anzitutto la correttezza dell'indirizzo PEC del destinatario e la regolarità della procedura di notifica secondo art.26 DPR 602/73 e giurisprudenza consolidata.
  • Se l'agente della riscossione invoca la notifica di una cartella come atto presupposto dell'intimazione, tale notifica deve essere documentata negli atti: l'assenza di prova della notifica della cartella rende illegittima l'intimazione e può determinare l'annullamento dell'atto e della cartella stessa.
  • Le eccezioni procedurali relative alla notifica devono essere valutate alla luce sia della normativa specifica sulle notifiche telematiche sia della giurisprudenza recente; non ogni inosservanza formale del mittente comporta automaticamente la nullità dell'atto.
  • Le istanze di sospensione dell'esecuzione devono essere corredate da documentazione probatoria che dimostri i presupposti (es. situazione reddituale, gravame economico); senza tali elementi la richiesta di sospensione rischia di essere respinta.
  • In contestazioni sulla legittimazione passiva tra Agente della Riscossione e Amministrazione finanziaria è possibile che la controversia venga decisa sul piano della prova documentale dell'atto impositivo senza necessità di approfondire la questione della competenza/legittimazione, se l'assenza di prova dell'atto presupposto rende l'intimazione infondata.

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