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Sentenza

Sentenza del 30/11/2023 n. 33360 - Corte di Cassazione

Reddito di impresa - Perdite derivanti da crediti vantati nei confronti di società sottoposte a fallimento - Deducibilità - Periodo di competenza- ex art 101, c. 5, TUIR e successive modificazioni .- ammissibilità .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rigettato l'appello di Dieci Srl avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2010 che aveva recuperato a tassazione: a) l'IVA indebitamente detratta su una nota di accredito emessa nel 2010 relativa a una fattura del 29/9/2006 (operazione ritenuta non neutrale per decorso del termine infrannuale previsto dall'art. 26 DPR 633/1972); b) sopravvenienze passive e perdite su crediti derivanti da "fatture da emettere" imputate a esercizi precedenti (2004 e 2007) che l'Amministrazione aveva considerato non deducibili per mancanza di elementi certi e precisi e per l'assenza di prova che il debitore fosse sottoposto a procedure concorsuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Dieci Srl. Quanto all'IVA, ha confermato che la neutralità fiscale prevista dall'art. 26 DPR 633/1972 per l'accordo tra le parti opera solo entro un anno dall'operazione imponibile quando la causa della variazione è un accordo tra le parti (mutuo dissenso); nell'ipotesi concreta l'accordo risolutorio è intervenuto oltre il termine annuale e pertanto il recupero dell'IVA è legittimo. Quanto alle perdite su crediti, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR che aveva escluso la deducibilità nel 2010: mancavano elementi "certi e precisi" sull'an e sul quantum (le fatture non risultavano concretamente emesse e dal conto "clienti c/fatture da emettere" non risultava il destinatario) e non era documentalmente provato che il debitore fosse stato assoggettato a procedure concorsuali. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, se il debitore è sottoposto a procedura concorsuale, la perdita è di regola imputabile al periodo d'imposta di apertura della procedura, fermo il principio della "finestra temporale" interpretativa (sent. Cass. n.15218/2021) che consente, in alcuni casi e alla luce del comma 5-bis introdotto dal D.Lgs. 147/2015, l'imputazione entro il periodo in cui, secondo i principi contabili, il credito venga cancellato dal bilancio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26

    Le note di variazione in diminuzione per accordo tra le parti possono far valere la neutralità fiscale solo entro un anno dall'operazione imponibile (comma 3); le altre cause (nullità, revoca, inesigibilità, ecc.) non hanno limite temporale (comma 2). L'accordo risolutorio (mutuo dissenso) è idoneo a far venire meno l'operazione, ma l'effetto neutro riposa anche sulla prova della corrispondenza tra operazione originaria e registrazione di variazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 101, comma 5

    Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; tuttavia, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, l'irrecuperabilità è presunta ex lege dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e la perdita va di norma imputata al periodo d'imposta di apertura della procedura.

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 13 (c.d. Decreto internazionalizzazione)

    comma 1, lett. d) (introduzione del comma 5-bis dell'art. 101 TUIR)

    Ha introdotto il comma 5-bis che, in combinato con i principi contabili, consente di interpretare la deducibilità delle svalutazioni/perdite su crediti anche entro una "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo i principi contabili, si procede alla cancellazione del credito dal bilancio.

  • D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 11

    Richiamata in tema di qualificazione dell'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali: ai fini fiscali il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Massime di principio

  • Perdite su crediti: la deducibilità richiede elementi "certi e precisi" sull'an e sul quantum; se il debitore è sottoposto a procedura concorsuale, l'irrecuperabilità è presunta dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e la perdita va di regola imputata al periodo d'imposta di apertura della procedura.
  • Finestra temporale per procedure concorsuali: alla luce del comma 5-bis introdotto dal D.Lgs. 147/2015 e dei principi contabili, in alcuni casi la deducibilità può essere considerata entro il periodo in cui il credito viene cancellato a bilancio, ossia tra la data della sentenza di fallimento e il periodo d'imposta in cui secondo i principi contabili si effettua la cancellazione.
  • IVA e accordi risolutori: la neutralità IVA per accordo tra le parti (mutuo dissenso) trova limite temporale nell'anno successivo all'operazione imponibile; se l'accordo risolutorio interviene dopo tale termine l'Amministrazione può recuperare l'IVA detratta.
  • Prove e registrazioni: la corrispondenza tra fattura originaria e registrazione di variazione deve risultare con chiarezza dagli atti contabili; in mancanza il contribuente deve fornire altre prove documentali idonee a collegare le operazioni, nel rispetto delle regole probatorie.
  • Registro e forma: per far valere la neutralità fiscale occorre il regolare adempimento degli obblighi di registrazione (artt. 23, 24, 25 DPR 633/1972) e, se richiesto dalla forma del titolo originario, l'accordo risolutorio deve rispettare le formalità (es. forma scritta ad substantiam).
  • Prassi cautelativa per i contribuenti: documentare tempestivamente l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali (sentenze, atti), conservare evidenze di emissione delle fatture e del destinatario, e adottare corretta contabilizzazione e motivazione per la cancellazione del credito secondo i principi contabili per poter esercitare la deducibilità nei periodi corretti.

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