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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36073/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con cui veniva disconosciuto un credito IVA indicato nella dichiarazione per l'anno 2008 perché riferito al periodo d'imposta precedente, per il quale la società non aveva presentato dichiarazione annuale. I giudici di merito avevano ritenuto che l'omissione della dichiarazione comportasse la perdita del diritto alla detrazione, residuando solo il rimborso dell'imposta eventualmente versata in eccedenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: con il primo motivo, la violazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla riscossione, sostenendo che in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento e non iscrivere a ruolo il credito; con il secondo e il quarto motivo, la violazione della disciplina IVA interna e unionale, contestando che l'omessa presentazione della dichiarazione determini la perdita del diritto alla detrazione; con il terzo motivo, l'omessa pronuncia sui fatti costitutivi del diritto alla detrazione; con il quinto motivo, la violazione delle norme sanzionatorie e sul processo tributario in relazione alle sanzioni irrogate per l'indebita utilizzazione del credito disconosciuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è comunque consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta mediante controllo automatizzato e la conseguente cartella di pagamento, purché si tratti di un controllo meramente formale, fondato sul raffronto con i dati dell'anagrafe tributaria. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo erronea l'affermazione della CTR secondo cui la mancata presentazione della dichiarazione farebbe automaticamente perdere il diritto alla detrazione IVA. La Corte ha chiarito che il principio di neutralità dell'IVA impone di riconoscere l'eccedenza d'imposta, anche in mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali della detrazione, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, e la tempestività dell'esercizio del diritto entro il termine previsto dalla normativa vigente. I motivi terzo e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere al controllo automatizzato e all'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta, purché l'attività si limiti a un riscontro formale fondato sui dati disponibili e non richieda valutazioni discrezionali o accertamenti sostanziali.
  • La mera omissione della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione non comporta, di per sé sola, la perdita del diritto alla detrazione IVA, poiché il principio di neutralità dell'imposta impone di verificare se il contribuente abbia effettivamente assolto i requisiti sostanziali del diritto.
  • Il giudice tributario, investito della contestazione sul credito IVA, deve accertare la sussistenza dei presupposti sostanziali della detrazione sulla base di fatture o altra idonea documentazione contabile e deve verificare la tempestività dell'esercizio del diritto nel termine previsto dalla legge.
  • Se il primo giudice o il giudice d'appello fondano il rigetto esclusivamente sull'omessa presentazione della dichiarazione, la decisione è censurabile perché non compie la necessaria verifica dei presupposti sostanziali della detrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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