Cassazione Civile, Ordinanza n. 36073/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con cui veniva disconosciuto un credito IVA indicato nella dichiarazione per l'anno 2008 perché riferito al periodo d'imposta precedente, per il quale la società non aveva presentato dichiarazione annuale. I giudici di merito avevano ritenuto che l'omissione della dichiarazione comportasse la perdita del diritto alla detrazione, residuando solo il rimborso dell'imposta eventualmente versata in eccedenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: con il primo motivo, la violazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla riscossione, sostenendo che in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento e non iscrivere a ruolo il credito; con il secondo e il quarto motivo, la violazione della disciplina IVA interna e unionale, contestando che l'omessa presentazione della dichiarazione determini la perdita del diritto alla detrazione; con il terzo motivo, l'omessa pronuncia sui fatti costitutivi del diritto alla detrazione; con il quinto motivo, la violazione delle norme sanzionatorie e sul processo tributario in relazione alle sanzioni irrogate per l'indebita utilizzazione del credito disconosciuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è comunque consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta mediante controllo automatizzato e la conseguente cartella di pagamento, purché si tratti di un controllo meramente formale, fondato sul raffronto con i dati dell'anagrafe tributaria. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo erronea l'affermazione della CTR secondo cui la mancata presentazione della dichiarazione farebbe automaticamente perdere il diritto alla detrazione IVA. La Corte ha chiarito che il principio di neutralità dell'IVA impone di riconoscere l'eccedenza d'imposta, anche in mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali della detrazione, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, e la tempestività dell'esercizio del diritto entro il termine previsto dalla normativa vigente. I motivi terzo e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo nell'ambito delle verifiche formali sulla dichiarazione o sui dati disponibili, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
legittima il controllo automatizzato in materia IVA e la conseguente cartella di pagamento quando l'attività non richieda valutazioni sostanziali
art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base della possibilità di controllo formale automatizzato nei termini indicati dalle Sezioni Unite
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
primo comma, secondo periodo
rileva per il termine di esercizio del diritto alla detrazione IVA, che il giudice del rinvio deve verificare
artt. 17 e 18 Dir. 77/388/CEE
esprimono il principio di neutralità dell'IVA e impongono di verificare i requisiti sostanziali della detrazione, non potendo la sola omissione dichiarativa comportarne automaticamente la perdita
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla detrazione e sull'eccedenza IVA
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate a sostegno della doglianza
art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi dichiarativi e agli effetti dell'omissione
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel quinto motivo in tema di sanzioni, ma il relativo esame è stato assorbito
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel quinto motivo in relazione al processo tributario e alle sanzioni
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel quinto motivo in relazione ai principi dello Statuto del contribuente
art. 17 Dir. 77/388/CEE
richiamato quale norma che fonda il diritto alla detrazione IVA, da verificare nei suoi presupposti sostanziali
art. 18 Dir. 77/388/CEE
richiamato quale norma connessa all'esercizio del diritto alla detrazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
secondo il principio affermato, consente l'iscrizione a ruolo dell'IVA detratta anche in caso di omessa dichiarazione, se il controllo resta formale
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
secondo il principio affermato, consente il recupero mediante controllo automatizzato nei limiti del mero raffronto documentale
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere al controllo automatizzato e all'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta, purché l'attività si limiti a un riscontro formale fondato sui dati disponibili e non richieda valutazioni discrezionali o accertamenti sostanziali.
- La mera omissione della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione non comporta, di per sé sola, la perdita del diritto alla detrazione IVA, poiché il principio di neutralità dell'imposta impone di verificare se il contribuente abbia effettivamente assolto i requisiti sostanziali del diritto.
- Il giudice tributario, investito della contestazione sul credito IVA, deve accertare la sussistenza dei presupposti sostanziali della detrazione sulla base di fatture o altra idonea documentazione contabile e deve verificare la tempestività dell'esercizio del diritto nel termine previsto dalla legge.
- Se il primo giudice o il giudice d'appello fondano il rigetto esclusivamente sull'omessa presentazione della dichiarazione, la decisione è censurabile perché non compie la necessaria verifica dei presupposti sostanziali della detrazione.
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