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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02156/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'annualità 2007, con cui veniva contestata la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse a carico di una ricevitoria/CTD operante per conto di un bookmaker estero del Gruppo Stanley. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, confermando il tributo e riducendo le sanzioni; la CTR aveva poi rigettato l'appello, ritenendo corretta la motivazione dell'atto, tempestivo l'accertamento e sussistenti i presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali dell'imposta. In cassazione il contribuente ha articolato otto motivi: violazione delle libertà di stabilimento e prestazione di servizi e del principio di legittimo affidamento; violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva; difetto di motivazione dell'avviso e omesso esame di fatti decisivi; errata individuazione del presupposto oggettivo e territoriale del tributo; erronea individuazione del soggetto passivo; violazione dell'art. 53 Cost.; violazione del diritto all'equo processo e profili di retroattività della norma interpretativa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha preso atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010, nella parte in cui assoggettano all'imposta unica, per le annualità precedenti al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per il periodo anteriore al 2011, non è legittimo imputare l'imposta alla ricevitoria/CTD, poiché l'assetto dei rapporti negoziali e delle commissioni non consente una traslazione dell'imposta; il soggetto obbligato resta il bookmaker. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    sono stati i parametri processuali invocati per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi nei vari motivi di ricorso.

  • art. 49 TFUE

    richiamato in relazione alla libertà di stabilimento e alla denunciata discriminazione nei confronti degli operatori transfrontalieri.

  • art. 56 TFUE

    richiamato in relazione alla libertà di prestazione di servizi e alla lamentata disparità di trattamento tra operatori concessi e non concessi.

  • art. 267 TFUE

    invocato per chiedere, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • art. 3 Cost.

    richiamato per censurare la disciplina dell'imposta unica sotto il profilo dell'uguaglianza e della ragionevolezza.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per sostenere che il tributo dovesse gravare sul soggetto in grado di traslarne l'onere sul giocatore, cioè il bookmaker.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato come parametro di compatibilità con il diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 CEDU.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione alla denunciata retroattività della norma interpretativa e alla tutela dell'equo processo.

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 12, comma 7, D.Lgs. 212/2000

    richiamato dalla CTR ai fini della tempestività dell'atto impositivo, in relazione al termine di 60 giorni.

  • art. 3 D.Lgs. 504/1998

    norma sostanziale sull'imposta unica, interpretata nel senso che, per le annualità precedenti al 2011, non può gravare sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

  • art. 1, commi 64 e 66, L. 220/2010

    disposizioni interpretative della disciplina dell'imposta unica; la Corte le considera, per effetto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non applicabili per fondare la pretesa verso le ricevitorie per i periodi anteriori al 2011.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 220/2010

    richiamato quale base, insieme all'art. 3 d.lgs. 504/1998, per individuare la soggettività passiva del bookmaker nelle annualità precedenti al 2011.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    ritenuto, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non idoneo ad assoggettare le ricevitorie operanti per soggetti privi di concessione alle annualità d'imposta precedenti al 2011.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    richiamato nel quinto motivo per contestare il presupposto territoriale del tributo.

  • artt. 1326 e 1327 c.c.

    richiamati per sostenere che il contratto di scommessa si perfezionasse a Malta, dove sarebbe avvenuta l'accettazione/conoscenza della proposta del bookmaker.

  • art. 64, comma 3, D.P.R. 600/1973

    richiamato nel settimo motivo in tema di traslazione dell'onere tributario e di soggetto obbligato.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    richiamato per affermare che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa poteva essere decisa nel merito dalla Corte.

  • art. 3 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    la Corte dà atto della declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui, per le annualità precedenti al 2011, assoggettano all'imposta unica le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

Massime di principio

  • Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non può essere richiesta alla ricevitoria/CTD che operi per conto di un soggetto privo di concessione, poiché la disciplina sopravvenuta non consente la traslazione del tributo su rapporti negoziali già cristallizzati.
  • In presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fonda la pretesa tributaria, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
  • La soggettività passiva del tributo va individuata, per il periodo anteriore al 2011, in capo al bookmaker e non alla mera ricevitoria, se quest'ultima svolge funzione di raccolta per conto altrui senza autonomia gestoria idonea a farle sopportare l'onere d'imposta.
  • La verifica della corretta individuazione del soggetto passivo e del presupposto del tributo deve essere condotta tenendo conto della funzione economica del rapporto e della possibilità effettiva di traslazione dell'imposta.
  • Quando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito il significato di una norma interpretativa, la pretesa fiscale fondata su una lettura diversa deve essere disattesa anche nei giudizi pendenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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