Cassazione Civile, Ordinanza n. 21899/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 emessa dal concessionario della riscossione per conto del Comune, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. La destinataria sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo nulla la notificazione, eseguita presso la vecchia residenza nonostante il trasferimento di residenza già comunicato al Comune; il Tribunale aveva confermato il rigetto dell'appello del Comune. In Cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 156 e 157 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse deciso su un profilo diverso da quello devoluto, attribuendo rilievo decisivo a vizi dell'avviso di ricevimento non oggetto di censura; con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia/omesso esame e violazione degli artt. 201 CdS, 247 reg. esec. CdS, 2697 e 2700 c.c., assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto irrilevante verificare se, al momento della comunicazione del cambio di residenza, la destinataria avesse anche indicato correttamente la targa del veicolo, elemento necessario per imputare alla PA il mancato aggiornamento degli archivi e la conseguente erronea notificazione al vecchio indirizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata non sulla presunta nullità delle modalità di redazione dell'avviso di ricevimento ma sull'erronea individuazione del luogo di notificazione del verbale. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo fondato il principio per cui, ai fini dell'esonero del privato da responsabilità per il mancato aggiornamento degli archivi e dell'imputazione del ritardo alla pubblica amministrazione, è necessario che la comunicazione del cambio di residenza all'anagrafe contenga anche la corretta indicazione del numero di targa del veicolo. Poiché il Tribunale aveva reputato irrilevante tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato con la reale ratio della decisione impugnata.
Richiamato nel primo motivo in tema di nullità degli atti processuali; non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato nel primo motivo in tema di sanatoria delle nullità; la Corte non vi ha ravvisato il nucleo decisivo della controversia.
"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale ... deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato ... Qualora l'effettivo trasgressore ... sia identificato successivamente ... la notificazione può essere effettuata ... entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione"
La Corte ha affermato che la notificazione al nuovo indirizzo può essere imputata alla PA solo se quest'ultima sia stata posta in grado di identificare correttamente il destinatario anche tramite informazioni complete fornite dal privato; in caso contrario resta rilevante l'archivio risultante al momento dell'accertamento.
Richiamato come norma che disciplina gli aggiornamenti dei registri veicoli e della carta di circolazione anche in caso di trasferimento di residenza.
Interpretato nel senso che le comunicazioni al P.R.A. e agli uffici competenti sul cambio di residenza richiedono anche i dati di identificazione dei veicoli; solo in presenza di dati completi può imputarsi alla PA il difetto di collaborazione tra amministrazioni.
Richiamato dal ricorrente per l'onere probatorio relativo al cambio di residenza e alla riferibilità della mancata notifica; la Corte ha valorizzato il dato normativo speciale del Codice della strada e del regolamento di esecuzione.
Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne facesse il centro della decisione.
R.D. n. 639/1910
Norma base dell'ingiunzione fiscale opposta; la Corte la menziona solo per qualificare l'atto da cui è sorta l'opposizione.
Cass., Sez. U., n. 24851/2010
Precedente centrale: la Corte vi si conforma, ribadendo che il difetto di collaborazione tra pubbliche amministrazioni può essere imputato alla PA solo se la comunicazione di cambio di residenza del privato sia completa, comprensiva della targa del veicolo.
Cass. n. 6971/2011
Richiamata per confermare la lettura delle Sezioni Unite e il carattere alternativo degli elenchi/registri indicati dall'art. 201 C.d.S.
Massime di principio
- In materia di notificazione dei verbali per violazioni del codice della strada, il mutamento di residenza comunicato dal privato può rendere imputabile alla pubblica amministrazione l'errore nell'individuazione dell'indirizzo solo se la comunicazione sia completa di tutti i dati identificativi necessari, inclusa la targa del veicolo interessato.
- L'onere della collaborazione tra privato e pubbliche amministrazioni nella gestione degli archivi veicoli non può essere frammentato: l'aggiornamento dei registri non è imputabile alla PA quando il cambio di residenza sia stato dichiarato senza gli elementi necessari a collegarlo al veicolo oggetto della futura notificazione.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando censura una ragione decisionale estranea alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- L'errore nella scelta del luogo di notificazione può essere escluso se l'indirizzo utilizzato corrisponde ai registri non aggiornati e l'omissione dell'aggiornamento è ascrivibile alla condotta incompleta del privato.
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