Cassazione Civile, Ordinanza n. 25104/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino senegalese aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Senegal per timore di essere ucciso dai ribelli del MFDC operanti in Casamance. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non credibile il racconto personale e insussistenti i presupposti di protezione, anche alla luce delle fonti sulla situazione del Senegal. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione del dovere di cooperazione istruttoria e delle norme sulla valutazione della domanda di protezione internazionale, per mancata verifica della verosimiglianza del racconto e del contesto del Senegal/Casamance; violazione delle norme sulla protezione umanitaria, lamentando la mancata considerazione della sua vulnerabilità, dell'integrazione lavorativa e linguistica in Italia, del tempo trascorso dalla partenza e del vissuto traumatico in Libia; omesso esame del fatto decisivo relativo al soggiorno in Libia e alle violenze asseritamente subite, ai fini della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi fossero generiche e dirette a una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso la credibilità del racconto e l'attualità della situazione di rischio nel Senegal/Casamance. Quanto alla protezione sussidiaria, ha osservato che le notizie richiamate dal ricorrente non riguardavano la specifica ipotesi di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, e che l'accertamento di tale situazione è riservato al giudice di merito. Quanto alla protezione umanitaria, ha richiamato il principio per cui la domanda proposta prima del 5 ottobre 2018 va esaminata secondo la disciplina previgente, ma ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato in modo specifico elementi individualizzanti e decisivi idonei a dimostrare una vulnerabilità concreta o un effettivo radicamento in Italia. La produzione documentale in memoria è stata ritenuta inammissibile ex art. 372 c.p.c. Infine, la doglianza sul soggiorno in Libia è stata reputata non autosufficiente perché non era chiaro se e come fosse stata dedotta nei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto non ritualmente dedotto e comunque non autosufficiente
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 251/2007
richiamato per sostenere il dovere di cooperazione istruttoria e la valutazione della credibilità del richiedente
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
richiamato in relazione al dovere di acquisire informazioni aggiornate sul Paese di origine
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
norma applicabile ratione temporis alla protezione umanitaria, da scrutinare secondo la disciplina vigente al momento della domanda
richiamato insieme all'art. 5, comma 6, in tema di limiti al rimpatrio e tutela umanitaria
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
la Corte ha precisato che la doglianza non riguardava la specifica nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente quale parametro del radicamento in Italia ai fini della protezione umanitaria
è stata dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata in memoria perché non rientrante nelle eccezioni previste
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
indicato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
la memoria non può introdurre documenti nuovi non consentiti dal codice
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle domande di protezione internazionale, non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante la mera deduzione di una violazione di legge se la censura non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa non esonera il richiedente dall'onere di allegare in modo coerente e specifico i fatti costitutivi della pretesa e di censurare le concrete ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
- Ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, rileva la sola violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale; allegazioni su violazioni dei diritti umani o disfunzioni del sistema giudiziario, se non riferite a tale specifica fattispecie, non sono di per sé decisive.
- L'accertamento della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei termini consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La protezione umanitaria, per le domande proposte prima del 5 ottobre 2018, va esaminata secondo la disciplina previgente; tuttavia, il richiedente deve allegare fatti individualizzanti e decisivi che dimostrino una vulnerabilità concreta e un effettivo radicamento in Italia, non essendo sufficiente un richiamo generico all'integrazione.
- La documentazione nuova prodotta in memoria in cassazione è inammissibile quando non rientra nelle ipotesi tassative di cui all'art. 372 c.p.c.
- La deduzione di un fatto decisivo asseritamente omesso richiede autosufficienza del ricorso, con specifica indicazione di quando e dove il fatto sia stato dedotto nei gradi di merito.
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