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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25104/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino senegalese aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Senegal per timore di essere ucciso dai ribelli del MFDC operanti in Casamance. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non credibile il racconto personale e insussistenti i presupposti di protezione, anche alla luce delle fonti sulla situazione del Senegal. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione del dovere di cooperazione istruttoria e delle norme sulla valutazione della domanda di protezione internazionale, per mancata verifica della verosimiglianza del racconto e del contesto del Senegal/Casamance; violazione delle norme sulla protezione umanitaria, lamentando la mancata considerazione della sua vulnerabilità, dell'integrazione lavorativa e linguistica in Italia, del tempo trascorso dalla partenza e del vissuto traumatico in Libia; omesso esame del fatto decisivo relativo al soggiorno in Libia e alle violenze asseritamente subite, ai fini della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi fossero generiche e dirette a una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso la credibilità del racconto e l'attualità della situazione di rischio nel Senegal/Casamance. Quanto alla protezione sussidiaria, ha osservato che le notizie richiamate dal ricorrente non riguardavano la specifica ipotesi di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, e che l'accertamento di tale situazione è riservato al giudice di merito. Quanto alla protezione umanitaria, ha richiamato il principio per cui la domanda proposta prima del 5 ottobre 2018 va esaminata secondo la disciplina previgente, ma ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato in modo specifico elementi individualizzanti e decisivi idonei a dimostrare una vulnerabilità concreta o un effettivo radicamento in Italia. La produzione documentale in memoria è stata ritenuta inammissibile ex art. 372 c.p.c. Infine, la doglianza sul soggiorno in Libia è stata reputata non autosufficiente perché non era chiaro se e come fosse stata dedotta nei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle domande di protezione internazionale, non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante la mera deduzione di una violazione di legge se la censura non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa non esonera il richiedente dall'onere di allegare in modo coerente e specifico i fatti costitutivi della pretesa e di censurare le concrete ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
  • Ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, rileva la sola violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale; allegazioni su violazioni dei diritti umani o disfunzioni del sistema giudiziario, se non riferite a tale specifica fattispecie, non sono di per sé decisive.
  • L'accertamento della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei termini consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La protezione umanitaria, per le domande proposte prima del 5 ottobre 2018, va esaminata secondo la disciplina previgente; tuttavia, il richiedente deve allegare fatti individualizzanti e decisivi che dimostrino una vulnerabilità concreta e un effettivo radicamento in Italia, non essendo sufficiente un richiamo generico all'integrazione.
  • La documentazione nuova prodotta in memoria in cassazione è inammissibile quando non rientra nelle ipotesi tassative di cui all'art. 372 c.p.c.
  • La deduzione di un fatto decisivo asseritamente omesso richiede autosufficienza del ricorso, con specifica indicazione di quando e dove il fatto sia stato dedotto nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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